
28 gennaio 2026
Il DL Energia come convertito
1. INTRODUZIONE
In data 20 gennaio 2026 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 15 la Legge di conversione 15 gennaio 2026, n. 4 (la "Legge di conversione n. 4/2026") del Decreto-Legge 21 novembre 2025, n. 175 recante "Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili".
Qui di seguito vengono esaminate, nel dettaglio, le modifiche introdotte dal DL Energia come convertito con modificazioni dalla Legge di conversione n. 4/2026 (di seguito, per brevità, il "DL Energia").
Le modifiche riguardano la disciplina:
- del credito di imposta per i nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici ex art. 38 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;
- delle aree idonee di cui al D.Lgs. 199/2021 ("Aree Idonee") e i regimi autorizzativi introdotti dal D.Lgs. 190/2024 ("TU FER") per la costruzione e l'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabil;
- dell'ambito di applicazione e modalità di esercizio del "golden power".
Nei paragrafi che seguono, si offre l'illustrazione delle novità introdotte dal DL Energia, delle modifiche intervenute in sede di conversione e un commento preliminare sulle loro implicazioni applicative.
2. CREDITI D’IMPOSTA DI CUI AL PIANO TRANSIZIONE 5.0
L'art. 1 del DL Energia riguarda il credito di imposta di cui al Piano Transizione 5.0.
Viene prevista una finestra temporale per la presentazione delle comunicazioni ex ante all'investimento con termini perentori e limitazioni al perfezionamento della procedura di fruizione del credito di imposta.
Il 27 novembre 2025 costituisce il termine perentorio ultimo per la presentazione delle comunicazioni (da inviarsi in via telematica sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE)) concernenti la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso corredate dalle certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente attestante ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni ammissibili.
Viene inoltre stabilito che, in relazione alle comunicazioni di cui al primo periodo, presentate dal 7 novembre 2025 fino alle ore 18 del 27 novembre 2025, in caso di dati non correttamente caricati o di presentazione di documentazione o di informazioni incomplete o non leggibili, le stesse possono essere integrate, su richiesta del GSE, a cura delle imprese richiedenti, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione e comunque entro il 6 dicembre 2025.
Il mancato adempimento da parte delle imprese alle richieste di integrazione o di sanatoria nei termini previsti dal secondo periodo comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta. Non può in ogni caso essere sanata la carenza di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera a) del DM 24 luglio 2024 (cfr " La riduzione dei consumi energetici di cui all'art. 9 è attestata con apposite certificazioni tecniche, rilasciate da uno o più valutatori indipendenti nella forma di perizie asseverate che rispetto all'ammissibilità del progetto di innovazione e al completamento degli investimenti attestino: a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui all'art. 61 ").
Per evitare di incorrere nel divieto di cumulo, è stata introdotta la possibilità di optare entro il 27 novembre 2025, per il credito di imposta di cui Piano Transizione 5.0 se l’impresa ha presentato, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, domanda per l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. In caso di mancato riconoscimento del beneficio per superamento del limite di spesa, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, resta salva la facoltà di accesso al credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge n. 178 del 2020, comunque nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per il suddetto credito d’imposta.
I controlli e l’attività di vigilanza sono affidati al GSE, il quale, rilevata la mancanza dei presupposti per la fruizione del beneficio, adotta i provvedimenti di annullamento della prenotazione del credito d’imposta, dandone comunicazione all’Agenzia delle Entrate
3. CORRETTIVI AL TU FER E ALLE AREE IDONEE
3.1 Definizione di "Impianto Agrivoltaico" e Esclusione dai divieti in area agricola
L'art. 2 del DL Energia introduce nel D.lgs 190/2024 la definizione di "impianto agrivoltaico". Nello specifico viene aggiunta la lettera f-bis) all'art. 4 recante «impianto agrivoltaico»: impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, l’impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.»
L'introduzione di tale definizione comporta il riconoscimento dell'"Impianto Agrivoltaico" come categoria distinta e autonoma rispetto all'impianto fotovoltaico con moduli a terra in area agricola e l'inapplicabilità allo stesso delle limitazioni previste per tale tipologia di impianto fotovoltaico, come individuate dal comma 2 dell'art. 11-bis del DL Energia (cfr. infra, paragrafo c.). La norma in esame si pone, quindi, a completamento delle disposizioni del TU FER che già contemplavano l'impianto agrivoltaico quale categoria progettuale distinta, in termini di procedimenti autorizzativi ed ambientali applicabili, rispetto all'impianto fotovoltaico tout court.
La Legge di conversione n. 4/2026 ha aggiunto un nuovo periodo nell'art. 11-bis, comma 2 del TU FER, introducendo per gli impianti agrivoltaici l'obbligo di presentazione e di messa a disposizione dell'amministrazione nell'ambito delle attività di controllo di una dichiarazione asseverata redatta da un professionista abilitato che attesti che l'impianto è idoneo a conservare almeno l'80 per cento della produzione lorda vendibile.
Viene anche stabilito che nei cinque anni successivi alla realizzazione dell'impianti agrivoltaico, il comune territorialmente competente possa verificare la persistente idoneità del sito di installazione all'uso agro-pastorale.
Le sanzioni per la violazione di tale adempimento sono previste dall'art. 11 del D.lgs 190/2024 il quale risulta integrato con la previsione della Legge di conversione secondo cui in caso di violazione dell'obbligo di preservazione della continuità di attività agricole e pastorali sul sito di installazione, sussiste l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi e trovano applicazione le sanzioni in caso di violazione del titolo autorizzativo.
La norma non richiama le linee guida CREA-GSE, che quindi continuano a costituire il parametro di riferimento ai soli fini dell'accesso degli impianti agrivoltaici agli incentivi del GSE. Per quanto attiene, in particolare, all'accesso al meccanismo di sostegno per gli impianti agrivoltaici cd. innovativi di cui Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 22 dicembre 2023, n. 436 restano validi i requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti nel Regolamento Operativo del GSE.
3.2 Le "Aree idonee" su terra ferma immediatamente cogenti
Viene sostituito l'art. 20 del D.Lgs. 199/2021 in materia di aree idonee con l'art. 11-bis del medesimo D.Lgs.
La sostituzione comporta che alcune aree idonee già previste nel precedente art. 20, comma 8 sono confermate mentre altre aree idonee sono aggiunte e altre ancora modificate in peius.
Rispetto al precedente art. 20, comma 8 del D.Lgs. 199/2021, sono confermate come "idonee", le seguenti aree:
- aree dove sono già installati impianti che producono energia dalla stessa fonte rinnovabile e in cui vengono realizzati interventi di modifica/rifacimento, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20% (fatto salvo la necessità di ottenere l'autorizzazione paesaggistica per le nuove aree occupate), salvo per gli impianti fotovoltaici su aree agricole per i quali la variazione dell'area non è consentita;
- le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati2 ;
- i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali;
- i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all’interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell’Ente nazionale per l’aviazione civile;
Sono state aggiunte le seguenti "aree idonee" che sono nuove rispetto all'art. 20 sopra citato:
- i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa di cui all’articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, per le finalità ivi previste3;
- i beni del demanio o a qualunque titolo in uso al Ministero dell’interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari, di cui all’articolo 10 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;
- i beni immobili, individuati dall’Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, di proprietà dello Stato, non contemplati in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonché i beni statali individuati dalla medesima Agenzia di concerto con le amministrazioni usuarie, in uso alle stesse, ai sensi dell’articolo 16 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
In sede di conversione del DL è stato introdotto il nuovo comma 5-bis dell'art. 5 del TU FER, secondo cui, per la gestione dei provvedimenti autorizzatori finalizzati all'installazione degli impianti ove insistono beni del demanio militare o appartenenti all'Agenzia del Demanio, il commissario speciale di cui all'art. 20, comma 3-bis del D.L. 17/2022 si avvale della piattaforma SUER in qualità di amministrazione procedete. Limitatamente a tali interventi, i decreti con cui dovranno essere definiti i modelli unici per la presentazione delle istanze saranno adottati dal Ministero della Difesa, anziché dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Con riferimento agli impianti fotovoltaici, in aggiunta alle aree di cui ai punti precedenti, rispetto al precedente art. 20 del D.Lgs. 199/2021:
- sono state confermate le seguenti aree idonee:
- sono state aggiunte le seguenti aree idonee:
- gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali;
- le aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, ovvero destinate alla logistica o all'insediamento di centri di elaborazione dati;
- le aree adibite a parcheggi, limitatamente alle strutture di copertura;
- gli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse o in condizioni di degrado ambientale;
- gli impianti e le relative aree di pertinenza ricadenti nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato.
le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;
- sono state modificate le seguenti aree idonee.
La Legge di conversione n. 4/2026 modifica, ampliandone l'ambito di applicazione, le aree idonee ex art. 11-bis, comma 1, lett. l), n. 1) e lett. m), n. 2).
In base a tale modifica, per impianti fotovoltaici, sono "aree idonee" le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola o zootecnica né alla produzione di energia da fonte rinnovabile, di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h) e l) del D.lgs 152/2006 nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento.
La Legge di conversione n. 4/2026, pur lasciando invariata la riduzione della dimensione dell'area idonea da 500 metri a 350 metri per gli impianti fotovoltaici ha eliminato le ulteriori condizioni originariamente contenute nel DL.
Nello specifico, nella Legge di conversione n. 4/2026 è stato rimosso il riferimento alla sottoposizione ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006 relativa agli impianti industriali rilevanti ai fini dell'idoneità dell'area, ma è stata esclusa la possibilità di considerare un'area idonea quella limitrofa a produzione agricola o zootecnica né alla produzione di energia da fonte rinnovabile.
Viceversa, risulta rafforzata l'interpretazione - adottata anche dalla giurisprudenza - secondo cui, ai fini della classificazione dell'area come "idonea", possono essere considerate anche le cabine elettriche per la connessione alla rete elettrica, atteso che non sono finalizzate ad alcuna attività agricola o zootecnica e non producono energia da fonti rinnovabili.
Sono state eliminate le seguenti aree idonee che erano nel previgente art. 20, comma 8 del D.Lgs. 199/2021:
- c-ter) punto 1) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
- e c-quater), ancorché il c-quater costituisca un criterio su cui le Regioni saranno chiamate ad individuate le aree idonee.
Con riferimento agli impianti per la produzione di biometano, in aggiunta alle aree di cui ai punti da a) a i) precedenti, sono confermate le seguenti aree idonee:
- le aree classificate come agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale;
- le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali di cui all'art. 268, comma 1, lett. h) e l) del D.Lgs. 152/2006, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006, nonché le aree classificate come agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento. Sul punto, in sede di conversione è stato rimosso il riferimento alla sottoposizione ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006 relativa agli impianti industriali rilevanti ai fini dell'idoneità dell'area;
- le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.
Sulla base di quanto sopra, si formulano le seguenti osservazioni:
- la nuova disposizione di cui all'art. 11-bis del TU FER contiene il nuovo elenco delle aree idonee ex lege per l'installazione di impianti FER, essendo l'art. 20, comma 8 del D.Lgs. 199/2021 abrogato e sostituito da tale norma;
- con riferimento alle aree idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici, si assiste a una riduzione del novero delle aree idonee previste dal precedente art. 20, comma 8 del D.Lgs. 199/2021, atteso che sono idonee:
- le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali di cui all'art. 268, comma 1, lett. h) e l) del D.Lgs. 152/2006 non destinati alla produzione agricola o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile; e
- le aree classificate come agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento: l'art. 20 prevedeva, invece, una distanza delle aree agricole da impianti o stabilimenti industriali pari a 500 metri e comunque non conteneva alcun riferimento al fatto che gli stabilimenti o impianti industriali da considerare ai fini dell'idoneità dell'area non dovessero essere destinati alla produzione agricola o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile, e ciò consentiva di includere - in via interpretativa - nella definizione di impianti industriali anche gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 kW e gli impianti eolici;
- sono state introdotte nuove aree idonee per l'installazione di impianti per la produzione di biometano.
La Legge di conversione n. 4/2026 contiene una rilevante novità: è stato introdotto il comma 1-bis all'art. 12 che fa salvi le procedure in corso all'entrata in vigore del DL (i.e. 22 novembre 2025) le quali restano disciplinate dalla previgente normativa.
Per "procedure in corso" si intendono le procedure abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del DL.
E' quindi necessario che l'istanza sia stata presentata completa della documentazione richiesta dalla disciplina applicabile ratione temporis. Solo in questo caso, all'iter autorizzativo continuerà ad applicarsi la disciplina previgente.
Ove il sito interessato sia classificato come di elevato valore agricolo, la Regione o la Provincia autonoma territorialmente competente potrà proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri in sede di conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14-quinquies della L. 241/1990. In assenza di specificazioni sul punto, non è stato chiaro se e in quali circostanze tale opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri possa essere promossa e nell'ambito di quale iter autorizzativo. L'unica specificazione è che l'area deve essere di elevato valore agricolo.
3.3 I divieti per impianti fotovoltaici a terra in area agricola
L'art. 2, comma 1, lett. h) del DL Energia trascrive l'art. 5 DL Agricoltura che aveva introdotto il comma 1 bis nell'art. 20 del D.lgs. 199/2021 e introduce il comma 2 dell'art. 11-bis del TU FER.
La norma non fa altro che confermare il divieto l’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, ad eccezione dei seguenti casi: nelle aree di cui al comma 1, lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata, c), d), e), f), l), numeri 1) e 2).
Tale disposizione non si applica alle seguenti fattispecie:
- progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costruzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 199/2021;
- progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ovvero progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR;
- progetti per la realizzazione di impianti agrivoltaici, come definiti dalla nuova lett. f-bis) dell'art. 4 del TU FER - ovverosia impianti agrivoltaici che preservino la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione, anche prevedendo la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione – attraverso l'impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra.
Tale ultima previsione costituisce una novità ed è salutata con favore avendo all'evidenza escluso dal divieto ivi sancito gli impianti agrivoltaici sia "base" sia "avanzati".
Anche questa previsione non contempla un regime transitorio per i procedimenti autorizzativi in corso o già avviati, diversamente da quanto era stato previsto nel precedente art. 5 del DL Agricoltura
La disposizione rischia di risultare incostituzionale, atteso che la Corte Costituzionale sta già esaminando il precedente (analogo) divieto aprioristico introdotto dall'art. 5 DL Agricoltura.
3.4 Ammissibilità di impianti FER in "attività libera" in zone di protezione dei siti UNESCO
Il DL Energia introduce nel TU FER anche l'art. 11-quinquies secondo cui, all'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO, è consentita l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili limitatamente agli interventi di cui all'Allegato A del TU FER, ovverosia agli interventi sottoposti al regime dell'attività di edilizia libera.
L'utilizzo dell'avverbio "limitatamente" nell'individuazione degli interventi di realizzazione di impianti da fonti rinnovabili consentiti nei siti UNESCO ai soli interventi ricadenti nella categoria A sembra presupporre un divieto di installazione, in detti siti, delle categorie di interventi riconducibili agli Allegati B e C del TU FER e quindi degli interventi assentibili con PAS e autorizzazione unica. Tale interpretazione trova conforto anche nel nuovo art. 11 bis, comma 4, lett. d) del TU FER che, nell'individuare i criteri direttivi cui le Regioni e Province Autonome devono conformarsi nell'adozione delle proprie leggi in materia di aree idonee, prevede l'impossibilità di stabilire divieti generali e astratti all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, "fermo restando" il divieto di installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole di cui all'art. 11-bis, comma 2 (salve le eccezioni previste) e quanto previsto dall'art. 11-quinquies in esame.
3.5 Affidamento della concessione delle aree idonee su siti e impianti nella disponibilità di concessionari autostradali
Le società concessionarie autostradali affidano la concessione delle aree idonee su siti nella loro disponibilità, previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure a evidenza pubblica, avviate anche su istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all’oggetto della concessione e non discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle subconcessioni ai sensi del quinto periodo. Se si verificano le condizioni di cui all’articolo 76, comma 2, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le società concessionarie possono affidare le aree idonee di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo mediante subconcessione, a società controllate o collegate in modo da assicurare il necessario coordinamento dei lavori sulla rete in gestione e la risoluzione delle interferenze. Le società controllate o collegate sono tenute ad affidare i lavori, i servizi e le forniture sulla base di procedure a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. La durata dei rapporti di subconcessione è determinata in funzione della vita utile degli impianti e degli investimenti necessari per la realizzazione e gestione degli stessi e può essere superiore alla durata della concessione autostradale, salva la possibilità per il concessionario che subentra nella gestione di risolvere il contratto di subconcessione riconoscendo un indennizzo pari agli investimenti realizzati non integralmente ammortizzati.3.6 Le "Aree idonee" per impianti off-shore immediatamente cogenti
Con riferimento agli impianti off-shore per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi gli interventi di cui all'Allegato C, sezione II, lett. v) del TU FER, la norma riscrive (introducendo nel TU FER l'art. 11-ter) il previgente art. 23 del D.lgs 199/2021 e conferma che sono idonee le aree individuate dai piani di gestione dello spazio marittimo ai sensi dell'art. 5 commi 1, lett. c) e 5 del D.Lgs. 201/2017 e del D.P.C.M. n. 19/2018.
Inoltre, conferma che sono considerate idonee:
- le piattaforme petrolifere in disuso e le aree distanti 2 miglia nautiche da ciascuna piattaforma, fatto salvo quanto previsto dal D.M. 15 febbraio 2019;
- i porti, per impianti eolici fino a 100 MW, previa eventuale variante del piano regolatore portuale, ove necessaria, da adottarsi entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione unica.
3.7 le "Aree idonee" da individuarsi da parte delle Regione o delle Province autonome
Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del DL Energia (i.e. 22 marzo 2026), ciascuna Regione e Provincia autonoma individua, con propria legge, le aree idonee all'installazione di impianti FER ulteriori rispetto alle aree idonee ex lege di cui al precedente paragrafo b., nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dall'art. 11-bis, comma 4 del TU FER e degli obiettivi di cui al comma 5 del medesimo articolo. In sede di conversione, è stata modificata la tempistica entro cui le Province autonome devono individuare con legge le aree idonee all'installazione di impianti FER. Nello specifico, è rimasto invariato il termine di 120 giorni entro cui ciascuna Regione deve individuare le aree idonee, mentre le Province autonome devono individuare le aree idonee entro 180 giorni dall'entrata in vigore del DL Energia, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali.
Ai fini dell'individuazione delle ulteriori aree idonee per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, le Regioni e le Province tengono conto dei seguenti principi e criteri:
- tutelare il patrimonio culturale e il paesaggio, la qualità dell'aria e dei corpi idrici, le aree agricole, con particolare riguardo a quelle di pregio e forestali;
- salvaguardare la specificità delle aree incluse nella Rete Natura 2000 e delle aree naturali protette, delle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione Ramsar, delle zone di protezione dei siti UNESCO, in conformità a quanto previsto dall'art. 11-quinquies del TU FER;
- la qualificazione di un'area come idonea può dipendere dalla fattispecie tecnologica di impianto a fonte rinnovabile o dalla potenza di un determinato impianto;
- impossibilità di prevedere divieti generali e astratti all'installazione di impianto a fonti rinnovabili;
- qualificare prioritariamente come aree idonee le superfici e le strutture edificate o caratterizzate dall'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di favorire l'autoconsumo individuale e collettivo;
- ai fini della qualificazione di un'area agricola come idonea rileva la presenza di attività produttive e di aziende agricole insediate sul territorio;
- al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli, le aree agricole qualificabili come aree idonee a livello regionale non sono inferiori allo 0,8 per cento delle superfici agricole utilizzate (SAU) né superiori al 3 per cento delle SAU medesime; fermo restando tale rapporto percentuale, a livello comunale possono essere definite specifiche percentuali di sfruttamento delle SAU. In sede di conversione, tale criterio è stato parzialmente modificato, in quanto, ai fini del computo delle SAU, deve tenersi conto anche delle superfici su cui insistono impianti agrivoltaici e che le Regioni e le province autonome possono prevedere che le aree idonee ex lege ricadenti in zona agricola contribuiscono al calcolo delle predette percentuali, comportando così una evidente riduzione delle aree agricole qualificabili come "idonee";
- qualificare prioritariamente come idonee le aree connotate dalla presenza di poli industriali, anche al fine di agevolare l'autoconsumo e la decarbonizzazione dei settori produttivi;
- qualificare prioritariamente come idonee le aree di crisi industriale complessa, anche allo scopo di promuovere la riconversione industriale e la salvaguardia dei livelli occupazionali;
- allo scopo di bilanciare le esigenze di tutela dell'ambiente con quelle di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, le Regioni non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 né quelle incluse in una fascia di rispetto di 3 km, nel caso di impianti eolici, e di 500 metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimo, né identificare come idonee le aree ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici.
Sulla base di quanto appena esposto, si osserva quanto segue:
- come anche affermato recentemente dal TAR Roma, le aree idonee ex lege costituiscono un nucleo fondamentale e imprescindibile per l'installazione degli impianti FER, atteso che le Regioni e le Province autonome possono solamente individuare ulteriori aree idonee rispetto a quelle già previste dall'art. 11-bis, comma 1 del TU FER;
- le Regioni e le Province autonome potranno individuare con legge regionale solamente ulteriori aree "idonee" all'installazione di impianti FER e non anche le aree "non idonee";
- nell'individuazione delle aree "idonee", le Regioni e le Province autonome non possono prevedere divieti generalizzati alla realizzazione di impianti, diversamente da quanto disposto dalla Regione Sardegna con L.R. 20/2024;
- stante la nuova definizione dei principi e dei criteri per l'individuazione delle ulteriori aree idonee per l'installazione di impianti FER, in forza del parametro di cui l'articolo 10 della L. n. 62/1953 possono considerarsi implicitamente abrogate le leggi regionali precedenti contrastanti con tale nuova disciplina di principio fissata dallo Stato.
È un intervento che riduce spazi di conflitto tra Stato e Regioni, perché sulle aree idonee individuate a livello nazionale non si possono introdurre deroghe e perché è vietata l’introduzione di divieti generali e astratti e dunque di moratorie ed è stata imposta la coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione.
3.8 Potere di impulso e sostitutivo dello Stato in caso di inerzia delle Regioni/Province
Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini dell’esercizio del potere sostitutivo.
Nel caso di mancata adozione della legge di cui al primo periodo entro il termine ivi previsto ovvero di mancata ottemperanza ai principi e ai criteri di cui al comma 4 ovvero agli obiettivi di cui al comma 5, si applica l’articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede l'adozione di provvedimenti statali sostitutivi per le regioni e le province inadempimenti, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa dell'Unione europea, e che perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti statali recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome provvedono al processo programmatorio di individuazione delle aree idonee ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
3.9 Disposizioni in materia di regimi autorizzativi su impianti in Aree Idonee
Il DL Energia introduce nel D.Lgs. 190/2024 il nuovo art. 11-quater recante "Disciplina dei regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee". In particolare:
- la realizzazione degli interventi di cui agli Allegati A e B del TU FER (i.e. interventi soggetti al regime di attività di edilizia libera ed alla procedura autorizzativa semplificata) che insistano nelle aree idonee NON è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione dell'autorità competente in materia paesaggistica, che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante entro i medesimi termini previsti per il rilascio dei relativi atti di assenso ai sensi degli artt. 7 e 8 del TU FER;
- nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione unica relativi agli interventi di cui all'Allegato C del TU FER (i.e. interventi soggetti ad autorizzazione unica) che insistano in aree idonee, l'autorità paesaggistica si esprime – anche ai fini delle valutazioni di impatto ambientale - con parere obbligatorio e non vincolante e, decorso inutilmente il termine per l'espressione del proprio parere, l'autorità procedente provvede comunque sull'istanza di autorizzazione unica;
- i termini del procedimento di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cui all'Allegato C del TU FER ricadenti in aree idonee sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero, ove necessario;
- le disposizioni di cui ai punti precedenti trovano applicazione anche nel caso di interventi di sviluppo ovvero potenziamento della rete di trasmissione nazionale.
La norma ricalca la previgente previsione dell'art. 22 del D.Lgs. 199/2021 ma con la seguente novità: le disposizioni di cui ai precedenti punti trovano applicazione solamente qualora l'impianto FER ricada interamente in aree classificate come idonee. Da tale valutazione, sembrano esclusi gli interventi di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale che dunque potrebbero essere localizzati in aree non idonee e godere dei benefici delle aree idonee dell'impianto. Non si fa alcun cenno invece alle opere di connessione lato utente, le quali pure – ai fini della valutazione – devono ricadere in area idonea.
Nel caso in cui l'impianto non ricada, o ricada solo parzialmente, in un'area idonea, le disposizioni citate non sono suscettibili di essere applicate. Vige pertanto il criterio di prevalenza dell'inidoneità dell'area.
3.10 Controlli svolti dal Comune sugli impianti agrivoltaici
In sede di conversione del DL Energia, è stato introdotto all'art. 11, comma 8 del TU FER un ulteriore periodo, secondo cui, fermo restando in ogni caso il ripristino dello stato dei luoghi, le sanzioni in caso di violazione del titolo autorizzativo trovano applicazione anche agli interventi per l'installazione di impianti agrivoltaici che non consentano la preservazione della continuità di attività agricole e pastorali sul sito di installazione.
A tali fini, nei cinque anni successivi alla realizzazione dell'impianti agrivoltaico, il comune territorialmente competente verifica la persistente idoneità del sito di installazione all'uso agro-pastorale.
Sul punto, è stato introdotto un nuovo periodo nell'art. 11-bis, comma 2 del TU FER, secondo cui per l'installazione di un impianto agrivoltaico, il soggetto proponente deve presentare una dichiarazione asseverata redatta da un professionista abilitato che attesti che l'impianto è idoneo a conservare almeno l'80 per cento della produzione lorda vendibile. Tale dichiarazione dovrà essere allegata al progetto presentato ai sensi dell'articolo 9 e, comunque, dovrà essere messa a disposizione dell'amministrazione nell'ambito delle citate attività di controllo.
3.11 Obiettivi di decarbonizzazione e accordo tra Regioni
L'art. 2, comma 1, lett. p) del DL Energia conferma gli obblighi di decarbonizzazione delle Regioni conformemente a quanto era stato effettuato dal DM 21 giugno 2024.
Viene infatti introdotto nel TU FER l’Allegato C-bis che riporta la medesima tabella del DM 21 giugno 2024 e con cui vengono confermate le stesse ripartizioni regionali della potenza minima annua da installare per un totale di 80 GW cumulati tra il 2021 e il 2030.
Le Regioni devono accelerare in modo significativo i propri itinera amministrativi se vogliono centrare gli obiettivi al 2030, anche se è previsto che ciascuna regione possa stipulare accordi con altre Regioni per il trasferimento statistico di determinate quantità di potenza da fonti rinnovabili. Con decreto del direttore generale competente del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sono definiti lo schema di accordo tipo per il trasferimento statistico, nonché le modalità di calcolo delle quantità di potenza oggetto del trasferimento stesso. Nei casi di impianti da fonti rinnovabili ubicati sul territorio di più regioni o province autonome o la cui produzione sia attribuibile agli apporti di più regioni ovvero province autonome, la ripartizione delle rispettive potenze ai fini del conseguimento degli obiettivi ai sensi del primo periodo è definita mediante accordi stipulati tra ciascun ente territoriale interessato
3.12 La Piattaforma Digitale per Aree Idonee e Zone di Accelerazione
Il DL Energia introduce nel TU FER anche il nuovo art. 12-bis, secondo cui, entro 60 giorni dalla entrata in vigore del DL Energia, al fine di garantire un adeguato servizio di supporto alle regioni e province autonome nel processo di individuazione delle aree idonee e delle zone di accelerazione e nelle attività di monitoraggio connesse, con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (il MASE), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. 281/1997, sono regolate le modalità di funzionamento della piattaforma istituita con decreto del MASE del 17 settembre 2024 al fine di includere ogni informazione e strumento necessario per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e la qualificazione del territorio, la stima del potenziale e la classificazione delle superfici, delle aree e delle zone.
Tale piattaforma contiene altresì un contatore della superficie agricola utilizzata (SAU) destinata all'installazione di impianti FER, alimentato mediante le informazioni e i dati forniti dalle Regioni e dalle Province autonome in ordine alle superfici classificate come agricole nei rispettivi territori.
3.13 Abrogazione di norme
Vengono abrogati gli artt. 18, 20, 21, 22 e 23 del D.Lgs. 199/2021.
4. MODIFICHE IN MATERIA DI "GOLDEN POWER"
La Legge di conversione n. 4/2026 ha aggiunto un nuovo articolo 2-bis al testo del decreto-legge coordinato, che modifica il quadro normativo del golden power previsto dal DL 21/2012, rafforzandone l’applicazione, in particolare nel settore finanziario, creditizio e assicurativo.
a) Espansione dell'ambito di applicazione. Al comma 3 dell’art. 2 del DL 21/2012, dopo la locuzione “normativa nazionale ed europea di settore” è stato aggiunto che si considera anche quella in materia di valutazione prudenziale delle acquisizioni di partecipazioni qualificate nel settore finanziario e del controllo delle concentrazioni tra imprese. Ciò significa che, ai fini dell’esercizio dei poteri speciali, rientrano ora specificamente profili di sicurezza economica legati a operazioni nel settore finanziario, oltre ai tradizionali profili di sicurezza pubblica o ordine pubblico. Ciò amplia la base di valutazione per l’intervento dello Stato rispetto al regime precedente.
b) Coordinamento con autorità europee – Al comma 4 è stato inserito che, nel settore finanziario (incluso creditizio e assicurativo), le misure di golden power non possono essere esercitate prima del completamento dei procedimenti pendenti presso le competenti autorità europee che valutano aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale (come BCE o EIOPA/Commissione UE). Questo evita l’applicazione anticipata dei poteri speciali prima che le autorità europee abbiano concluso le proprie valutazioni.
Il presente Alert illustra le principali previsioni, senza pretesa di esaustività, introdotte dal Decreto-Legge 21 novembre 2025, n. 175, recante "Misure urgenti in materia di piano transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili" come convertito.





