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5 febbraio 2026

Le Autorità intensificano i controlli sulle intese verticali: attenzione ai modelli di distribuzione

Antitrust Alert

Le Autorità Antitrust, sia in Italia sia in Europa, hanno intensificato i controlli sulle intese verticali, avviando indagini che hanno coinvolto settori molto diversi tra loro, tra cui beni di lusso, abbigliamento, droni, prodotti alimentari, prodotti tecnologici.

Cosa sono le intese verticali? Il diritto antitrust vieta gli accordi tra imprese che riducono in modo significativo la concorrenza tra imprese. Questi accordi possono essere di due tipi: orizzontali, quando coinvolgono imprese concorrenti tra loro, oppure verticali, quando riguardano imprese che operano a livelli diversi della filiera, come un produttore/fornitore e un distributore. Rientrano tipicamente nelle intese verticali: gli accordi di fornitura, distribuzione, rivendita, franchising.

Tradizionalmente le restrizioni verticali sono state considerate meno gravi rispetto a quelle orizzontali, perché non coinvolgono concorrenti diretti. Tuttavia, negli ultimi tempi le Autorità hanno avviato un crescente numero di indagini in questo ambito, segnalando un cambio di approccio. Per le imprese, questo si traduce in una necessità: rafforzare la compliance antitrust nei modelli di fornitura e di distribuzione per evitare rischi significativi.

Quali rischi? Le conseguenze di una violazione del diritto antitrust possono essere molto serie e includono sanzioni fino al 10% del fatturato annuo del gruppo, richieste di risarcimento, costi legali, danni reputazionali e disruption dei modelli di business.

A cosa fare attenzione? Un’area particolarmente sensibile riguarda le pratiche volte alla fissazione del prezzo di rivendita (c.d. Resale Price MaintenanceRPM). Di regola, il fornitore non può imporre all’acquirente un prezzo minimo o fisso di rivendita né direttamente (ad esempio  attraverso clausole contrattuali che stabiliscono il prezzo di rivendita), né indirettamente (ad esempio tramite la fissazione del margine di rivendita o degli sconti che il distributore può praticare, la subordinazione di sconti o del rimborso dei costi promozionali da parte del fornitore al rispetto di un dato livello di prezzo, l'imposizione di prezzi minimi pubblicizzati che vietano di pubblicizzare prezzi al di sotto di un livello stabilito, il collegamento del prezzo di rivendita a quello praticato dai concorrenti, ovvero meccanismi che disincentivano l'inosservanza del prezzo raccomandato, quali minacce, penalità, rinvii o sospensione delle consegne, oppure la risoluzione dei contratti in caso di inosservanza di certi livelli di prezzo).

Altre pratiche a cui bisogna prestare particolare attenzione includono:

  • restrizioni relative ai territori o clienti ai quali il distributore può rivendere i prodotti;
  • restrizioni da parte del fornitore in capo all'acquirente che ostacolano l'utilizzo efficace di Internet (ad es. restrizioni delle vendite online, restrizioni della pubblicità online);
  • limitazioni all'utilizzo dei marketplace online da parte dei rivenditori;
  • restrizioni alla vendita dei pezzi di ricambio;
  • clausole di non concorrenza e di esclusiva;
  • imposizione di quantitativi minimi di acquisto;
  • restrizioni all'esportazione tali da ostacolare il commercio parallelo;
  • il divieto di utilizzo di servizi di comparazione dei prezzi;
  • clausole c.d. Most Favoured Nation (MFN) o parity clauses, che impongono a un fornitore di offrire i propri beni o servizi a un’altra parte a condizioni non meno favorevoli rispetto a quelle offerte dal fornitore a determinate altre parti o tramite determinati altri canali;
  • lo scambio di informazioni commercialmente sensibili e i meccanismi di monitoraggio dei prezzi.

Sebbene alcune di queste pratiche possano essere giustificate dal perseguimento di finalità legittime, come la protezione degli investimenti effettuati dal distributore o la tutela dell'immagine del brand, perché siano compatibili con le norme antitrust, tali restrizioni devono rimanere strettamente necessarie e proporzionate allo scopo perseguito e non tradursi in limitazioni ingiustificate della concorrenza.

Più in generale, per le medesime ragioni, l'adozione di particolari sistemi di distribuzione, quali distribuzione selettiva, distribuzione esclusiva, e dual distribution (in cui il fornitore distribuisce i propri prodotti, sia direttamente sia attraverso rivenditori) richiedono di essere attentamente valutati per verificarne la compatibilità con le norme antitrust.

Di seguito una panoramica dei casi più significativi e delle condotte contestate.

 

1. ITALIA

a. Le indagini nel settore degli orologi

In due distinte istruttorie avviate nel settore degli orologi, non ancora concluse, l'Autorità Antitrust italiana (AGCM) ha ipotizzato una violazione del divieto di intese restrittive della concorrenza da parte di imprese accusate di aver imposto prezzi di rivendita ai propri distributori autorizzati (gioiellerie e orologerie).

Le condotte contestate includono clausole inserite negli accordi tra il fornitore e il rivenditore, in virtù delle quali il rivenditore sarebbe tenuto ad esporre, nelle comunicazioni rivolte al pubblico sia all'interno del negozio fisico che sui siti di vendita online, unicamente il prezzo di vendita consigliato dal fornitore, allo scopo di evitare qualsiasi iniziativa promozionale che "possa svilire l'immagine" del marchio del fornitore. Inoltre, gli accordi contestati prevedevano che il rivenditore dovesse astenersi da politiche di marketing in grado di "provocare un deprezzamento dei prodotti e/o del marchio rispetto ad altri prodotti concorrenti".

Secondo l'AGCM tali pratiche possono incidere negativamente sulla concorrenza tra distributori, restringendo in concreto la loro libertà di determinazione dei prezzi di rivendita.

Il rispetto di tali previsioni contrattuali sarebbe stato verificato dal produttore/fornitore attraverso un'attività di monitoraggio (effettuato direttamente o tramite agenzie esterne) sui prezzi pubblicizzati dal rivenditore sui propri siti e sui social network. In presenza di un disallineamento rispetto ai livelli di prezzo "consigliati", conseguenti all'applicazione di sconti da parte del rivenditore, il fornitore, tramite i propri agenti commerciali, avrebbe applicato misure ritorsive consistenti nella mancata evasione degli ordini e nell'applicazione di condizioni di pagamento peggiorative per l'evasione degli stessi, per i quali sarebbe stato richiesto un bonifico anticipato in luogo delle dilazioni precedentemente concesse, oltre al riallineamento dei prezzi.

L'AGCM ha ritenuto critiche anche presunte ulteriori limitazioni della strategia di vendita dei rivenditori che si sarebbero concretizzate:

  • nella richiesta di eliminare sia gli sconti sui prodotti, sia quelli visualizzabili dai consumatori una volta inserito il prodotto nel carrello;
  • nella richiesta di rimuovere le promozioni in essere e i post contenenti prodotti scontati, oltre alla richiesta di allineamento dei prezzi a quelli raccomandati dal produttore;
  • nell'aver impedito in modo sistematico di attuare campagne promozionali temporanee;
  • in un espresso divieto per il rivenditore di effettuare vendite all'estero.

La circostanza che i contratti formalmente non prevedano limitazioni alla libertà del rivenditore di determinare i propri prezzi non è sufficiente a mettere le imprese al riparo da eventuali violazioni. Ciò che conta è che il rivenditore sia in concreto libero di determinare i propri prezzi di rivendita.

In particolare, in una delle due istruttorie avviate nel settore degli orologi, l'AGCM evidenzia che, pur a fronte della previsione contrattuale che disponeva che il prezzo di rivendita fosse determinato liberamente dal distributore, gli agenti commerciali del produttore avrebbero esercitato pressioni affinché i rivenditori non si discostassero, con riguardo ai prezzi pubblicizzati online al pubblico, dai livelli di prezzo indicati dal produttore (il che equivarrebbe alla fissazione di prezzi minimi pubblicizzati), pena la sospensione delle forniture formalmente motivata con generici riferimenti a "politiche non consentite" o "sito non conforme".

b. L'indagine nel settore dei gioielli

In una distinta indagine avviata nel settore dei gioielli, attualmente in corso, l'AGCM ha contestato l'inserimento negli accordi con i distributori autorizzati di una clausola che vietava a questi ultimi le vendite tramite negozi e rivenditori sul web e piattaforme di terzi (marketplaces).

In linea di principio le restrizioni all'utilizzo dei marketplace possono essere giustificate, ad esempio per tutelare l'immagine e il prestigio di un marchio. Tuttavia, l'Autorità ha rilevato che le limitazioni pattuite con i rivenditori in relazione alla vendita tramite piattaforme terze, nella misura in cui sono volte a scoraggiare e/o consentire in modo discriminatorio l’utilizzo di una specifica modalità di vendita online, potrebbero determinare ostacoli all’uso efficace di Internet per la vendita dei prodotti a determinati clienti o territori. Le condotte idonee ad ostacolare l'uso efficace di Internet rientrano tra le restrizioni fondamentali (c.d. hardcore), vietate dal diritto antitrust.

Inoltre, l'AGCM ha osservato che il carattere discriminatorio della restrizione, per cui il contratto consente al fornitore l’accesso a un canale di vendita precluso ai distributori, può costituire un indice sintomatico del difetto di proporzionalità della clausola rispetto al fine dichiaratamente previsto dalle disposizioni contrattuali improntate alla salvaguardia dell’immagine dei prodotti del fornitore.

c. L'indagine nel settore dei droni

In un'ulteriore istruttoria avviata recentemente dall'AGCM nel settore dei droni e non ancora conclusa, al produttore cinese e all'importatore per l'Italia di tali prodotti è stata contestata la limitazione della capacità dei rivenditori di stabilire il proprio prezzo di vendita online, anche attraverso restrizioni al commercio parallelo, che costituiscono una restrizione fondamentale, vietata dal diritto antitrust.

Le condotte contestate consistono in una pervasiva attività di monitoraggio dei prezzi applicati dai rivenditori finalizzata alla verifica di eventuali scostamenti rispetto ai prezzi praticati sul sito web dell'importatore/produttore, accompagnata dall'adozione di misure ritorsive, quali la minaccia o l’effettiva interruzione delle forniture, nei confronti dei rivenditori non allineati ai prezzi indicati sul sito.

L'obiettivo di limitare la capacità dei rivenditori di stabilire il proprio prezzo di vendita online sarebbe perseguito attraverso la condivisione di prezzi minimi, nella forma di: (i) prezzi di rivendita che vengono fatti osservare ai rivenditori come se fossero prezzi fissi, attraverso un sistema di intimidazioni e minacce contro quelli che si discostano; e (ii) sconti massimi praticabili, applicabili da taluni rivenditori per alcuni modelli.

Inoltre, l'Autorità ipotizza che, per assicurare la tenuta del sistema di RPM in Italia, sia stato ostacolato il commercio parallelo, impedendo ai rivenditori acquisti all’estero, anche se all’interno dell’Unione europea. In particolare, l’intesa avrebbe previsto:

i. controlli sui prezzi applicati dai rivenditori, finalizzati a verificare l’eventuale scostamento rispetto a quelli pubblicati sul sito gestito dall'importatore, che avrebbe la funzione di "prezziario". Tale funzione secondo l'Autorità, sarebbe corroborata:

  • da esplicite richieste dell'importatore ai rivenditori di uniformare i prezzi dei droni esposti online con quelli risultanti dal sito, definiti come “prezzi pubblici”;
  • dal fatto che molti modelli di droni che compaiono sul sito non sono realmente disponibili all’acquisto, sebbene sia possibile visionarne il prezzo;
  • inoltre, sarebbero stati trasmessi dai rivenditori ufficiali (grossisti) ai rivenditori indipendenti i listini aventi a oggetto i droni che, per ciascun modello, o prodotto associato, includono il recommended retail price (RRP), coincidente con quelli pubblicati sul sito. Attraverso questo meccanismo, i prezzi di vendita pubblicati sul sito avrebbero un livello di diffusione ancora più capillare, raggiungendo anche i rivenditori acquirenti dei rivenditori ufficiali;

ii. controlli su eventuali acquisti all’estero dei rivenditori di droni;

iii. richieste esplicite ai rivenditori di allineare i rispettivi prezzi di rivendita online a quelli del sito, nonché proposte di accordi ai rivenditori, contenenti il divieto di praticare sconti e di acquistare all’estero;

iv. misure ritorsive volte a punire i rivenditori che non rispettano i prezzi indicati e/o l’obbligo di acquisto in Italia, nella forma, ad esempio, di diffide all’utilizzo di segni distintivi o interruzioni delle forniture.

Inoltre, l'AGCM ha attribuito rilevanza agli incontri organizzati, con la cooperazione dell'importatore, tra il produttore e i rivenditori che, a valle dell’attività di monitoraggio, risultano praticare sconti sui droni. Ciò in quanto, nell'ipotesi accusatoria dell'Autorità, questi incontri avevano lo scopo di:

  1. raccogliere informazioni sul perché i rivenditori disallineati siano in grado di fare determinati sconti, quindi, sui loro fornitori e sui prezzi da questi applicati, con particolare attenzione a eventuali acquisti effettuati all’estero. Ciò anche allo scopo di punire i fornitori dei rivenditori disallineati;
  2. ammonire i rivenditori disallineati sul fatto che, per essere autorizzati a commercializzare i prodotti contrattuali, bisogna comprare secondo le istruzioni del produttore e rispettare i prezzi di rivendita trasmessi, pena il blocco delle forniture. Ciò sull'(errato) presupposto che le leggi europee non troverebbero applicazione a un’impresa cinese quale è quella del produttore;
  3. imporre ai rivenditori, quale condizione per poter continuare a vendere i prodotti contrattuali, un accordo in cui si prevede l’obbligo di acquisto dei prodotti in Italia e il divieto di applicare sconti.

In tutte le istruttorie richiamate l'AGCM ha verificato, anche a campione, la sussistenza di un sostanziale allineamento dei prezzi praticati dai rivenditori con quelli raccomandati dal produttore/fornitore.

d. Ulteriori considerazioni sulle indagini avviate dall'AGCM

Dalle indagini dell'AGCM richiamate in precedenza, emergono ulteriori elementi rilevanti. In particolare:

  • le istruttorie sono state avviate sulla base di segnalazioni da parte dei rivenditori, anche anonime, talvolta inviate tramite i canali di whistleblowing dell'Autorità, che consentono scambi con il segnalante preservandone l'anonimato;
  • tra le prove acquisite dall'AGCM rientrano anche e-mail e messaggi, anche vocali, scambiati tramite app di messaggistica istantanea (Whatsapp);
  • in taluni casi le istruttorie risultano avviate anche nei confronti delle società capogruppo a cui appartengono le controllate italiane direttamente coinvolte nelle condotte asseritamente illecite. L'avvio del procedimento nei confronti delle capogruppo sarebbe giustificato sulla base del solo rapporto di controllo esistente tra le società, e non da un coinvolgimento attivo di tali soggetti nelle condotte contestate. Si tratta di un punto non privo di implicazioni pratiche, soprattutto ai fini del calcolo di eventuali sanzioni, per il cui massimo edittale, verosimilmente, l'AGCM potrà considerare il fatturato dell'intero gruppo di appartenenza, e non della sola filiale italiana.

 

2. COMMISSIONE EUROPEA

Anche la Commissione europea ha mostrato un rinnovato interesse verso il perseguimento di condotte critiche per la concorrenza nel contesto delle relazioni verticali.

a. L'indagine nel settore dell'abbigliamento di lusso

Nel settore dell'abbigliamento di lusso, la Commissione ha sanzionato per un importo complessivo di 157 milioni di euro tre aziende di moda per aver fissato i prezzi di rivendita, limitando la possibilità dei loro rivenditori di determinare liberamente i propri prezzi al dettaglio online e offline per i prodotti disegnati e venduti dalle case di moda con i rispettivi marchi commerciali.

Secondo la Commissione le tre aziende di moda avrebbero interferito con le strategie commerciali dei rivenditori affinché i dettaglianti praticassero gli stessi prezzi e le stesse condizioni di vendita applicate dalle aziende fornitrici nei loro canali di vendita diretta, imponendo ai rivenditori l'obbligo di non discostarsi: i) dai prezzi di vendita al dettaglio raccomandati; ii) dai tassi di sconto massimi e iii) dai periodi specifici indicati per i saldi. In alcuni casi hanno anche vietato, almeno temporaneamente, ai rivenditori di offrire sconti. Inoltre, una delle case di moda aveva imposto ai rivenditori di cessare la vendita online di una specifica linea di prodotti. Secondo la Commissione, le tre aziende monitoravano i prezzi offerti dai rivenditori e intervenivano in caso di deviazione.

L'istruttoria era stata avviata d'ufficio dalla Commissione. Le case di moda hanno collaborato con la Commissione, riconoscendo i fatti e le violazioni commesse; questo ha consentito loro di beneficiare di riduzioni sostanziali sulle sanzioni (dal 10 al 50% dell'importo inizialmente previsto).

b. L'indagine nel settore alimentare

La Commissione ha sanzionato un'impresa multinazionale del settore alimentare per aver attuato una strategia di segmentazione territoriale, con l’obiettivo di ostacolare il commercio parallelo di cioccolato, biscotti e caffè all'interno del mercato unico.

In primo luogo, la Commissione ha contestato l'esistenza di accordi tra il produttore e i suoi distributori esclusivi contenenti divieti alla possibilità dei rivenditori di effettuare vendite passive (ossia quelle effettuate in risposta a ordini non sollecitati) a clienti situati al di fuori del territorio loro assegnato. Talvolta i divieti erano contenuti in clausole contrattuali, in altri casi, in assenza di pattuizioni esplicite, erano il frutto di intese informali.

Inoltre, è stata contestata l'esistenza di accordi tra il fornitore e alcuni grossisti che limitavano i territori in cui o i clienti ai quali questi ultimi potevano rivendere i prodotti contrattuali, condizionando la prosecuzione dei rapporti commerciali al rispetto di tali limitazioni, così da evitare che prodotti venduti a prezzi scontati innescassero una pressione al ribasso sui prezzi dei rivenditori al dettaglio. In aggiunta, è emerso che il fornitore avrebbe selezionato (o tentato di selezionare) i grossisti con cui instaurare rapporti commerciali in funzione della loro "affidabilità" a non effettuare vendite in territori o a clienti che avrebbero potuto determinare un abbassamento dei prezzi.

Ulteriori condotte del fornitore, che, contrariamente alle precedenti avevano carattere unilaterale, sono state censurate sotto un diverso profilo, in quanto ritenute configurare un abuso della posizione dominante detenuta dallo stesso su alcuni mercati.

Tali condotte riguardavano: (i) il rifiuto di fornitura opposto dal fornitore ad un grossista, volto ad evitare l'abbassamento dei prezzi in Paesi in cui il fornitore deteneva una posizione dominante (Austria, Belgio, Bulgaria e Romania); e (ii) la rimozione (c.d. delisting) di alcuni prodotti dal listino nei Paesi Bassi per impedire che gli stessi venissero riesportati verso mercati confinanti (Belgio) in cui i prezzi erano più alti.

La collaborazione prestata dal fornitore nell'ambito dell'indagine della Commissione gli ha consentito di beneficiare di una riduzione della sanzione pari al 15%.

c. L'indagine nel settore dell'abbigliamento

La Commissione ha sanzionato per una cifra complessiva pari a 5,7 milioni di euro il titolare di un marchio di moda (il Licenziante) e il suo principale licenziatario nello Spazio Economico Europeo (SEE) (il Licenziatario) per aver applicato restrizioni volte ad assicurare una protezione territoriale assoluta al Licenziatario,

  1. limitando le vendite passive, anche online, da parte degli altri licenziatari e dei loro clienti al di fuori dei territori loro assegnati; e
  2. limitando la platea dei clienti a cui i licenziatari e i loro clienti potevano rivendere i prodotti.  Ciò avveniva tramite l'esclusione espressa di determinate categorie di rivenditori (in particolare retailer a basso prezzo, discount e duty-free), in assenza di un sistema di distribuzione selettiva conforme ai requisiti elaborati dalla giurisprudenza europea.

Le restrizioni erano imposte attraverso clausole contenute negli accordi di licenza stipulati tra: (i) il Licenziante e il Licenziatario; (ii) il Licenziante e gli altri licenziatari; (iii) il Licenziatario e il suo sub-licenziatario.

Il rispetto delle restrizioni era garantito attraverso azioni coordinate attuate dal Licenziante e dal Licenziatario. Tali azioni includevano il monitoraggio sistematico effettuato dal Licenziatario (anche col supporto di soggetti esterni), volto a individuare le vendite out-of-territory da parte di altri licenziatari e dei loro clienti e l'impiego dei risultati del monitoraggio per sollecitare interventi correttivi da parte del Licenziante.

Il monitoraggio riguardava sia le vendite online che offline e consisteva in richieste ai rivenditori di informazioni sull’origine dei prodotti, acquisti di prova e raccolta di fotografie di prodotti venduti nei territori esclusivi ma provenienti da altri licenziatari. In aggiunta, il Licenziatario aveva utilizzato le royalties come strumento di pressione, trattenendo una parte significativa degli importi dovuti o negoziando riduzioni, al fine di ottenere l’applicazione rigorosa delle restrizioni e la tutela dell’esclusività territoriale, intesa come assoluta. Il Licenziante era intervenuto esortando i licenziatari e/o alcuni dei loro clienti a cessare le vendite nei territori assegnati al Licenziante ovvero rescindendo i contratti in essere con i licenziatari in questione.

La Commissione ha ritenuto che tali restrizioni fossero idonee a compartimentare il mercato unico, impedendo ai licenziatari l’arbitraggio tra Stati membri, così danneggiando i consumatori.

 

3. AUTORITÀ NAZIONALI DELLA CONCORRENZA NELL'UE

Anche le Autorità della concorrenza di altri Stati membri dell'UE hanno recentemente intensificato la loro attività di enforcement con riguardo alle intese verticali.

a. Germania

L'Autorità nazionale tedesca (Bundeskartellamt) ha sanzionato per quasi 16 milioni di euro un'impresa attiva nel settore delle telecomunicazioni e delle tecnologie di rete, oltre ad uno dei dipendenti responsabili, per aver fissato i prezzi al consumo dei propri rivenditori, fisici e online.

Le condotte illecite comprendevano la richiesta ai rivenditori, da parte della società, di aumenti di prezzo e, in alcuni casi, l'imposizione di prezzi minimi di rivendita. Esse erano accompagnate da un'attività di monitoraggio svolta attraverso ricerche nei negozi fisici e verifiche sui prezzi praticati online, anche per mezzo di un software speciale. In caso di mancata ottemperanza da parte dei rivenditori, il fornitore minacciava sanzioni quali la sospensione delle forniture o il peggioramento delle condizioni commerciali concesse.

Tra le evidenze che hanno condotto all'accertamento delle condotte contestate, le chat tra i dipendenti del fornitore, utilizzate per organizzare l'influenza dei singoli dipendenti del reparto vendite sui rivenditori di loro competenza in relazione ai prezzi praticati ai clienti finali.

La sanzione applicata è stata ridotta in ragione della collaborazione prestata dalla società all'accertamento dell'infrazione nell'ambito di una procedura di transazione (c.d. settlement).

Inoltre, in un distinto procedimento l'Autorità tedesca ha sanzionato per quasi un milione di euro una società attiva nel settore dell'abbigliamento funzionale e protettivo di alta qualità per aver limitato la libertà dei rivenditori nella fissazione dei prezzi. Tra le condotte sanzionate figuravano: la richiesta che i prezzi di rivendita praticati nei negozi fisici e online corrispondessero il più possibile ai prezzi di vendita consigliati e, in ogni caso, che non fossero sensibilmente inferiori; il divieto del "dumping dei prezzi" e il divieto di imporre sconti monetari;  durante le promozioni, l'indicazione di abbinare all’acquisto dei prodotti più costosi la vendita di articoli minori a prezzi vantaggiosi (ad es. occhiali protettivi) come sconto in natura, così da mantenere il più possibile il livello di prezzo dei prodotti.

Il rispetto delle indicazioni suddette era verificato attraverso attività di monitoraggio svolte dal fornitore e talvolta anche degli stessi rivenditori, che provvedevano a segnalare altri rivenditori che si discostavano dai livelli di prezzo indicati. Questo valeva anche per gli acquirenti dei rivenditori (subdistributori). In questi casi, il fornitore provvedeva ad effettuare "acquisti di prova" per poi risalire all'intermediario "infedele" che avesse fornito i prodotti al subdistributore e così richiedere a questi di astenersi dalla vendita a tali condizioni o comunicare al subdistributore che non era consentita la rivendita al di sotto del prezzo consigliato. In presenza di reiterate o marcate deviazioni, il fornitore bloccava o ritardava le consegne ovvero rescindeva l'accordo di fornitura.

b. Francia

In Francia, l'Autorità nazionale della concorrenza ha sanzionato due produttori e due distributori di materiale elettrico a bassa tensione per un importo complessivo di circa 470 milioni di euro per due distinte intese verticali sui prezzi. L'Autorità ha anche imposto alle imprese la pubblicazione del riassunto della decisione su giornali e sui propri siti web.

Secondo l'Autorità gli accordi tra produttori e distributori prevedevano un sistema di "deroghe" in virtù del quale i distributori potevano ottenere dai produttori un prezzo d’acquisto inferiore rispetto a quello standard, per rispondere alle richieste dei clienti finali. Formalmente gli accordi risultavano leciti in quanto i prezzi così ottenuti dovevano essere “massimi” o “consigliati”, lasciando ai distributori la possibilità di praticare ulteriori sconti. Ciononostante, l'Autorità ha accertato che, pur in assenza di previsioni contrattuali che vietassero l'applicazione di prezzi più bassi da parte dei distributori, tale meccanismo celava un accordo tra le imprese coinvolte per neutralizzare questa possibilità, rendendo di fatto fissi i prezzi di rivendita ai clienti finali e limitando la concorrenza intra-brand tra distributori.

L'istruttoria era stata avviata dall'Autorità in seguito alle indagini avviate dalla Procura di Parigi, sulla base di informazioni ricevute dall'Autorità anticorruzione francese e di due segnalazioni anonime. Le attività istruttorie hanno incluso anche ispezioni a sorpresa presso il domicilio privato di alcuni top manager di uno dei distributori coinvolti.

 

CONCLUSIONI

Il perseguimento attivo delle intese verticali restrittive della concorrenza rientra tra le priorità delle attività di enforcement delle Autorità Antitrust.

Per prevenire il rischio di violazioni e proteggere i propri interessi è necessario che le imprese rivedano attentamente le politiche distributive e commerciali e predispongano meccanismi di compliance efficaci.