
27 gennaio 2026
Le Novità della Legge di conversione n. 4/2026 del DL Energia
I. INTRODUZIONE
In data 20 gennaio 2026 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 15 la Legge di conversione 15 gennaio 2026, n. 4 (la "Legge di conversione n. 4/2026") del Decreto-Legge 21 novembre 2025, n. 175 recante "Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili" (di seguito, il "DL").
La Legge di conversione n. 4/2026 contiene rilevanti modifiche al DL.
Analizziamole nel dettaglio.
II. REGIME TRANSITORIO
La Legge di conversione n. 4/2026 contiene una rilevante novità: è stato introdotto il comma 1-bis all'art. 12 che fa salvi le procedure in corso all'entrata in vigore del DL (i.e. 22 novembre 2025) le quali restano disciplinate dalla previgente normativa.
Per "procedure in corso" si intendono le procedure abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del DL.
E' quindi necessario che l'istanza sia stata presentata completa della documentazione richiesta dalla disciplina applicabile ratione temporis. Solo in questo caso, all'iter autorizzativo continuerà ad applicarsi la disciplina previgente.
Ove il sito interessato sia classificato come di elevato valore agricolo, la Regione o la Provincia autonoma territorialmente competente potrà proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri in sede di conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14-quinquies della L. 241/1990. In assenza di specificazioni sul punto, non è stato chiaro se e in quali circostanze tale opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri possa essere promossa e nell'ambito di quale iter autorizzativo.
III. LE NOVITA' IN MATERIA DI "AREE IDONEE" OPE LEGIS
La Legge di conversione n. 4/2026 modifica, ampliandone l'ambito di applicazione, le aree idonee ex art. 11-bis, comma 1, lett. l), n. 1) e lett. m), n. 2).
In base a tale modifica, per impianti fotovoltaici, sono "aree idonee" le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola o zootecnica né alla produzione di energia da fonte rinnovabile, di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h) e l) del D.lgs 152/2006 nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento.
La Legge di conversione n. 4/2026, pur lasciando invariata la riduzione della dimensione dell'area idonea da 500 metri a 350 metri per gli impianti fotovoltaici ha eliminato le ulteriori condizioni originariamente contenute nel DL.
Nello specifico, nella Legge di conversione n. 4/2026 è stato rimosso il riferimento alla sottoposizione ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006 relativa agli impianti industriali rilevanti ai fini dell'idoneità dell'area, ma è stata esclusa la possibilità di considerare un'area idonea quella limitrofa a produzione agricola o zootecnica né alla produzione di energia da fonte rinnovabile.
Viceversa, risulta rafforzata l'interpretazione - adottata anche dalla giurisprudenza - secondo cui, ai fini della classificazione dell'area come "idonea", possono essere considerate anche le cabine elettriche per la connessione alla rete elettrica, atteso che non sono finalizzate ad alcuna attività agricola o zootecnica e non producono energia da fonti rinnovabili.
IV. IMPIANTI AGRIVOLTAICI: NECESSITA' DELLA DICHIARAZIONE ASSEVERATA E RELATIVI CONTROLLI E SANZIONI
La Legge di conversione n. 4/2026 ha aggiunto un nuovo periodo nell'art. 11-bis, comma 2 del TU FER, introducendo per gli impianti agrivoltaici l'obbligo di presentazione e di messa a disposizione dell'amministrazione nell'ambito delle attività di controllo di una dichiarazione asseverata redatta da un professionista abilitato che attesti che l'impianto è idoneo a conservare almeno l'80 per cento della produzione lorda vendibile.
Viene anche stabilito che nei cinque anni successivi alla realizzazione dell'impianti agrivoltaico, il comune territorialmente competente possa verificare la persistente idoneità del sito di installazione all'uso agro-pastorale.
Le sanzioni per la violazione di tale adempimento sono previste dall'art. 11 del D.lgs 190/2024 il quale risulta integrato con la previsione della Legge di conversione secondo cui in caso di violazione dell'obbligo di preservazione della continuità di attività agricole e pastorali sul sito di installazione, sussiste l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi e trovano applicazione le sanzioni in caso di violazione del titolo autorizzativo.
V. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI AREE IDONEE DA PARTE DELLE REGIONI:
Criteri per l'individuazione delle Aree Idonee: Il calcolo delle SAU
Con riferimento ai criteri per l'individuazione delle aree idonee, si evidenzia che sono rimasti tutti invariati, eccetto il criterio di cui all'art. 11-bis, comma 4, lett. g) del TU FER, secondo cui, al fine d preservare la destinazione agricola dei suoli, le aree agricole qualificabili come aree idonee a livello regionale non possono essere inferiori allo 0,8% delle superfici agricole utilizzate (SAU) né superiori al 3% delle SAU medesime.
In sede di conversione, tale criterio è stato parzialmente modificato, in quanto, ai fini del computo delle SAU, deve tenersi conto anche delle superfici su cui insistono impianti agrivoltaici e che le Regioni e le province autonome possono prevedere che le aree idonee ex lege ricadenti in zona agricola contribuiscono al calcolo delle predette percentuali, comportando così una evidente riduzione delle aree agricole qualificabili come "aree idonee".
Tempistiche per l'individuazione delle Aree Idonee
La Legge di conversione n. 4/2026 ha mantenuto il termine di 120 giorni per l'individuazione con legge da parte delle Regioni delle aree idonee ulteriori rispetto alle aree idonee ex lege di cui all'art. 11-bis del TU FER. Tuttavia, per le Province autonome tale tempistica è stata elevata a 180 giorni dalla medesima data, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali.
VI. IMPIANTI SU BENI DEL DEMANIO
Infine, in sede di conversione del DL è stato introdotto il nuovo comma 5-bis dell'art. 5 del TU FER, secondo cui, per la gestione dei provvedimenti autorizzatori finalizzati all'installazione degli impianti ove insistono beni del demanio militare o appartenenti all'Agenzia del Demanio, il commissario speciale di cui all'art. 20, comma 3-bis del D.L. 17/2022 si avvale della piattaforma SUER in qualità di amministrazione procedete.
Limitatamente a tali interventi, i decreti con cui dovranno essere definiti i modelli unici per la presentazione delle istanze saranno adottati dal Ministero della Difesa, anziché dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
VII. MODIFICHE IN MATERIA DI GOLDEN POWER
La Legge di conversione n. 4/2026 ha aggiunto un nuovo articolo 2-bis al testo del decreto-legge coordinato, che modifica il quadro normativo del golden power previsto dal DL 21/2012, rafforzandone l’applicazione, in particolare nel settore finanziario, creditizio e assicurativo.
a) Espansione dell'ambito di applicazione. Al comma 3 dell’art. 2 del DL 21/2012, dopo la locuzione “normativa nazionale ed europea di settore” è stato aggiunto che si considera anche quella in materia di valutazione prudenziale delle acquisizioni di partecipazioni qualificate nel settore finanziario e del controllo delle concentrazioni tra imprese. Ciò significa che, ai fini dell’esercizio dei poteri speciali, rientrano ora specificamente profili di sicurezza economica legati a operazioni nel settore finanziario, oltre ai tradizionali profili di sicurezza pubblica o ordine pubblico. Ciò amplia la base di valutazione per l’intervento dello Stato rispetto al regime precedente.
b) Coordinamento con autorità europee – Al comma 4 è stato inserito che, nel settore finanziario (incluso creditizio e assicurativo), le misure di golden power non possono essere esercitate prima del completamento dei procedimenti pendenti presso le competenti autorità europee che valutano aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale (come BCE o EIOPA/Commissione UE). Questo evita l’applicazione anticipata dei poteri speciali prima che le autorità europee abbiano concluso le proprie valutazioni.
Il presente Alert illustra le principali previsioni, senza pretesa di esaustività, introdotte dalla Legge di conversione del 15 gennaio 2026, n. 6 al Decreto-Legge 21 novembre 2025, n. 175, recante "Misure urgenti in materia di piano transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili".