
2 luglio 2025 • 12 minuti di lettura
Antitrust Bites – Newsletter
Giugno 2025LE CONCLUSIONI DELL’AG KOKOTT SULL’ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE DI GOOGLE NEL CASO GOOGLE ANDROID
Lo scorso 19 giugno 2025, l’Avvocato generale Kokott ha presentato le proprie conclusioni nella causa C-738/22 P, relativa al ricorso proposto da Google contro la sentenza del Tribunale dell’UE del 2022, che aveva confermato in larga parte la decisione della Commissione europea nel caso Google Android. L’AG ha proposto alla Corte di Giustizia di respingere integralmente l’impugnazione e di confermare la pronuncia del Tribunale, ritenendo che Google avrebbe abusato della propria posizione dominante nel mercato dei sistemi operativi per dispositivi mobili e dei servizi di ricerca mobile, in violazione dell’articolo 102 TFUE.
In particolare, nel 2018, al termine di un’indagine durata quattro anni, la Commissione europea aveva inflitto a Google una sanzione di 4,3 miliardi di euro per aver attuato una strategia anticoncorrenziale unica e continuata, volta a consolidare e sfruttare la propria posizione dominante mediante l’imposizione di restrizioni anticoncorrenziali ai produttori di dispositivi e agli operatori di rete nell’ambito del sistema operativo Android.
Le pratiche contestate a Google riguardavano nello specifico: (i) il rilascio della licenza per Play Store – l’app store di Google – vincolato alla preinstallazione di Google Search e del browser Chrome; (ii) il divieto di commercializzare dispositivi dotati di versioni del sistema operativo Android non autorizzate da Google; e (iii) incentivi economici volti ad ottenere la preinstallazione esclusiva del servizio di ricerca di Google. In ragione del loro obiettivo comune e della loro interdipendenza, la Commissione aveva qualificato tali restrizioni come un’infrazione unica e continuata.
Nelle sue conclusioni, l’AG chiarisce anzitutto che, in sede di impugnazione, la Corte di Giustizia è competente unicamente a pronunciarsi su questioni di diritto, salvo il caso in cui venga dimostrato un evidente travisamento degli elementi di fatto da parte del Tribunale dell’UE. Di conseguenza, gli argomenti di Google volti - secondo l’AG - a ottenere una nuova valutazione delle prove, dovrebbero essere dichiarati irricevibili.
L’AG respinge inoltre la tesi sostenuta dal ricorrente secondo cui ciascun comportamento dovrebbe essere valutato isolatamente al fine di stabilirne gli effetti anticoncorrenziali. Secondo l’AG, la qualificazione di una condotta come abuso di posizione dominante, ai sensi dell’articolo 102 TFUE, deve avvenire tenendo conto di tutti gli elementi di fatto rilevanti del caso concreto. In tale contesto, è irrilevante che un dato elemento derivi o meno da una pratica di per sé qualificata come abusiva: ciò che conta è la stretta interconnessione dei comportamenti e la loro capacità di produrre effetti combinati.
Un altro punto centrale delle conclusioni riguarda l’applicazione del cosiddetto as-efficient competitor test (AEC test). L’AG Kokott osserva come, nel contesto di tale ecosistema digitale, risulti irrealistico e privo di utilità paragonare la posizione di Google a quella di un ipotetico concorrente altrettanto efficiente, sottolineando come la posizione dominante di Google e i conseguenti effetti di rete le conferissero vantaggi – come l’accesso ai dati degli utenti – che nessun concorrente, per quanto efficiente, avrebbe potuto eguagliare.
Infine, l’AG Kokott respinge la tesi di Google secondo cui la Commissione avrebbe dovuto ricostruire l’evoluzione della concorrenza sui mercati rilevanti attraverso un’analisi controfattuale. A suo avviso, in presenza di effetti anticoncorrenziali chiaramente dimostrati e nell’attuale contesto di mercati digitali caratterizzati da elevata complessità e interdipendenze, potrebbe rivelarsi inopportuno basare la valutazione su speculazioni circa le possibili scelte che gli operatori avrebbero adottato in assenza dei comportamenti contestati.
ACCORDI ANTICONCORRENZIALI NEL SETTORE DELL’ONLINE FOOD DELIVERY: LA COMMISSIONE SANZIONA PER LA PRIMA VOLTA UN ACCORDO DI “NO POACH”
Lo scorso 2 giugno, la Commissione europea ha concluso un procedimento avviato nel luglio 2024, irrogando una sanzione complessiva pari a EUR 329 milioni nei confronti di due dei principali operatori europei attivi nella consegna di cibo a domicilio per aver realizzato un cartello all’interno dello Spazio Economico Europeo, tra il 2018 e il 2022. In particolare, le due imprese avrebbero (i) concluso accordi di “no-poach”; (ii) scambiato informazioni commercialmente sensibili; e (iii) realizzato una spartizione dei mercati geografici.
Si tratta del primo caso in cui la Commissione applica una sanzione in relazione ad accordi di “no-poach”, ossia di accordi tramite cui i datori di lavoro si impegnano a non assumere i dipendenti di altri, o a non sollecitare i dipendenti altrui attivamente offrendo loro opportunità di lavoro (si veda Antitrust Bites – Maggio 2024).
Secondo quanto riportato nel comunicato stampa relativo alla notizia, a luglio 2018, uno dei due operatori ha acquisito una partecipazione di minoranza, non di controllo, nell’altra società, incrementando progressivamente la propria partecipazione fino ad ottenere, a luglio 2022, il controllo esclusivo della società concorrente.
Nei mesi di giugno 2022 e novembre 2023, la Commissione ha effettuato ispezioni presso le sedi dei due operatori, avviando l’istruttoria nei loro confronti a luglio 2024.
Rispetto all’accordo di c.d. no-poach, la Commissione ha rilevato che, inizialmente, il patto parasociale sottoscritto al momento dell’ingresso della prima società nel capitale della seconda (tramite la partecipazione di minoranza non di controllo sopra menzionata) prevedeva delle clausole di non assunzione circoscritte ad alcuni dipendenti. In seguito, tale pattuizione è stata estesa sino a diventare un accordo generale a non sollecitare attivamente i rispettivi dipendenti.
Con riferimento allo scambio di informazioni commercialmente sensibili, le società coinvolte avrebbero condiviso informazioni relative, ad esempio, a strategie commerciali, prezzi, capacità, costi e caratteristiche dei prodotti, consentendo così alle imprese di allineare e influenzare il proprio comportamento sul mercato. L’accesso a tali informazioni sensibili sarebbe stato reso possibile già dal momento in cui il primo operatore aveva acquisito l’anzidetta partecipazione di minoranza non di controllo nel capitale della seconda.
Da ultimo, con riferimento alla spartizione dei mercati geografici, le due imprese avrebbero concordato di spartirsi i mercati nazionali della consegna di cibo online nello SEE, eliminando le sovrapposizioni geografiche esistenti, evitando l’ingresso nei rispettivi mercati nazionali e coordinandosi su quale delle due dovesse entrare nei mercati in cui l’altra non era ancora presente.
APPROVATO IL DDL CONCORRENZA 2025
Il 4 giugno 2025, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Disegno di Legge annuale per il Mercato e la Concorrenza per il 2025 (DDL).
Sulla base delle informazioni disponibili, il DDL si compone di tre capi relativi a: (i) disposizioni in materia di servizi pubblici locali; (ii) disposizioni in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e di trasporto aereo; (iii) ulteriori disposizioni in materia, tra l’altro, di tutela dei consumatori e del mercato in ambito sanitario.
Le disposizioni contenute nel primo capo, in base alle informazioni disponibili, sono volte a rafforzare le attività di verifica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali, stabilendo un relativo regime sanzionatorio. Sono inoltre previste alcune disposizioni in materia di stazioni di ricarica elettrica finalizzate a garantire uno sviluppo efficiente del mercato della mobilità elettrica e assicurare agli utenti condizioni concorrenziali nell’ambito dei servizi offerti dalle infrastrutture di ricarica in modo da incoraggiare la pluralità degli operatori, recependo le proposte formulate in tal senso dall’AGCM nella segnalazione AS2045.
Con riferimento al trasporto pubblico regionale, sono tra l’altro previste disposizioni che estendono al trasporto pubblico regionale sia gli obblighi di trasparenza e di ricognizione delle modalità di gestione degli affidamenti previsti per i servizi pubblici locali sia le disposizioni applicabili in caso di inefficienza nella gestione dei servizi stessi. È altresì previsto che entro il 31 dicembre 2026 l’Autorità di regolazione dei trasporti adotti specifiche linee guida nel settore dei servizi di trasporto pubblico regionale, volte a migliorare la qualità dell’affidamento.
Risultano altresì previste disposizioni per la semplificazione degli oneri amministrativi per i gestori di aeroporti aventi soglie di traffico non elevate in termini di movimento passeggeri annuo.
In base alle informazioni disponibili, il DDL prevede inoltre disposizioni a tutela dei consumatori e del mercato in ambito sanitario. In particolare, il DDL introduce, tra l’altro, nuove fattispecie sanzionatorie per l’uso professionale di prodotti cosmetici non conformi all’etichettatura e che comportino rischi per la salute.
Altre disposizioni del DDL riguarderebbero l’accelerazione del trasferimento tecnologico – prevedendo tra l’altro che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero dell’Università e della Ricerca elaborino un atto di indirizzo strategico in materia di valorizzazione delle conoscenze e di trasferimento tecnologico – e le società tra professionisti, stabilendo come causa di scioglimento della società il venir meno del requisito secondo cui la partecipazione sociale dei professionisti deve essere tale da assicurare a questi ultimi la possibilità di determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni (salvo che la partecipazione sociale dei professionisti sia ristabilita nel termine perentorio di sei mesi e fatte salve le disposizioni speciali previste negli ordinamenti di singole professioni).
COMPARAZIONE ONLINE: IL CONSIGLIO DI STATO ANNULLA LA SANZIONE IRROGATA DALL’AGCM A “FACILE.IT”
Con sentenza n. 4843 del 4 giugno 2025, il Consiglio di Stato, accogliendo l’appello proposto da “Facile.it” avverso la sentenza del TAR Lazio n. 9273 del 31 maggio 2023, ha determinato l’annullamento del provvedimento con cui l’AGCM ha sanzionato Facile.it per 7 milioni di euro per aver realizzato due pratiche commerciali scorrette in materia di comparazione e preventivazioni nei settori finanziario e assicurativo.
Con il provvedimento oggetto del contenzioso amministrativo anzidetto, l’Autorità aveva sanzionato Facile.it – società attiva nella comparazione di offerte in diversi settori – in quanto, secondo l’AGCM, la società:
- avrebbe realizzato una pratica commerciale ingannevole, nella misura in cui non avrebbe fornito informazioni chiare in merito (a) alla possibilità per gli istituti di credito eroganti prestiti di modificarne le relative condizioni economiche con la conseguenza che tali condizioni economiche sarebbero risultate diverse rispetto a quelle prospettate sulla piattaforma di comparazione di Facile.it; e (b) alla natura di intermediario assicurativo di Prima Assicurazioni S.p.A.;
- avrebbe posto in essere una pratica commerciale aggressiva, in quanto avrebbe proposto insistentemente, agli utenti che l’avevano già rifiutata, la possibilità di abbinare ai prestiti una copertura assicurativa facoltativa attraverso pop-up e avrebbe altresì effettuato un’attività di sollecitazione all’acquisto attraverso i propri call center, in assenza di un’espressa richiesta dei consumatori.
Il Consiglio di Stato, accogliendo in toto le censure proposte da Facile.it avverso la sentenza del TAR Lazio che aveva confermato il provvedimento, ha ritenuto, da un lato, che la società avesse correttamente fornito ai consumatori tutte le informazioni necessarie in relazione al servizio di comparazione offerto e, dall’altro, che Facile.it non avesse limitato la libertà di scelta degli utenti.
In relazione alla pratica ritenuta ingannevole dall’AGCM, il Consiglio di Stato – premesso che Facile.it tramite la sua piattaforma non formula un’offerta finale bensì effettua una simulazione orientativa delle condizioni economiche del prestito, soggetta a verifica di fattibilità da parte del finanziatore – ha escluso che vi sia stata un’omissione informativa da parte di Facile.it, ritenendo che fin dal primo accesso sulla piattaforma di comparazione il consumatore è reso edotto (i) del fatto che Facile.it effettua una "simulazione in maniera veloce” delle varie offerte presenti sul mercato e (ii) della natura di Prima Assicurazioni, ossia una società di intermediazione che distribuisce i prodotti di diverse compagnie.
Il Consiglio di Stato ha altresì escluso l’aggressività delle altre pratiche contestate dall’AGCM, ritenendo che, da un lato, l’uso del pop-up volto ad offrire la possibilità di associare la polizza assicurativa al prestito non costituisce una forma di pressione invasiva, ma è uno strumento che consente di offrire al consumatore la facoltà di usufruire di un servizio potenzialmente utile e, dall’altro, che il contatto telefonico nei confronti di chi non abbia richiesto esplicitamente di essere contattato non può considerarsi di per sé illecito. A quest’ultimo riguardo, osserva il Consiglio di Stato, gli stessi clienti avrebbero inserito il proprio numero di telefono in sede di compilazione del form per la formulazione del preventivo sulla piattaforma di Facile.it, potendosi per ciò ragionevolmente supporre che questi avessero accettato l’eventualità di essere poi contattati.
Nella sentenza in commento, il Consiglio di Stato ha peraltro valorizzato il ruolo pro-competitivo svolto da Facile.it che comparando le diverse offerte presenti sul mercato a vantaggio del consumatore, consente a quest’ultimo di conoscere con immediatezza la situazione di mercato per il servizio interessato.
L’AGCM HA AVVIATO UN’ISTRUTTORIA PER PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE NEI CONFRONTI DI DUE SOCIETÀ CHE GESTISCONO IL MODELLO DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE “DEEPSEEK”
Il 16 giugno 2025, l’AGCM ha pubblicato una comunicazione di avvio di un’istruttoria nei confronti di due società cinesi che, congiuntamente, detengono e gestiscono il modello di intelligenza artificiale noto come “DeepSeek”.
Secondo quanto prospettato nella comunicazione di avvio, le società avrebbero posto in essere una pratica commerciale scorretta, di natura ingannevole, in violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto non avrebbero informato i consumatori in modo sufficientemente chiaro, immediato e intellegibile circa la possibilità che il sistema DeepSeek, a fronte di richieste degli utenti, possa generare informazioni inesatte, fuorvianti o inventate – fenomeno che in gergo tecnico prende il nome di “allucinazioni”.
In particolare, l’AGCM ha rilevato che, nelle finestre di dialogo che si aprono durante l’utilizzo di DeepSeek, non vi sia alcun avviso agli utilizzatori del rischio di allucinazioni, salvo l’informativa “AI-generated, for reference only”, che, oltre ad essere esclusivamente in inglese, anche laddove gli utenti inseriscano input in italiano, appare eccessivamente generica.
Inoltre, secondo l’Autorità, il fatto che il rischio di allucinazioni venga riconosciuto nelle condizioni generali di DeepSeek non colma l’omissione informativa rilevata. Alle condizioni generali, infatti, si accede solo tramite apposita ricerca, essendo queste reperibili attraverso un collegamento ipertestuale posto in fondo all’homepage di DeepSeek. La loro consultazione da parte degli utenti, pertanto, risulta solo eventuale e non disponibile al momento in cui questi si apprestano a utilizzare il servizio.
Secondo l’AGCM, la rilevata assenza di adeguata informativa sarebbe in grado di incidere sulla scelta degli utenti di utilizzare i modelli di intelligenza artificiale di DeepSeek in luogo di quelli dei concorrenti. Tale scelta, pur a fronte della gratuità del servizio, costituirebbe una scelta di natura commerciale. Inoltre, ad avviso dell’Autorità, le pratiche commerciali contestate sarebbero idonee ad incidere anche sulle decisioni che, a valle dell’utilizzo dei modelli di intelligenza artificiale, potrebbero essere adottate dai consumatori nella convinzione, errata, che le informazioni ottenute siano pienamente attendibili.