Antitrust Bites – Newsletter
Marzo 2025Nuove soglie di fatturato per la notifica delle operazioni di concentrazione all’AGCM
Con comunicazione del 24 marzo 2025, sono state aggiornate le soglie di fatturato al superamento delle quali diviene obbligatoria la comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione all'AGCM.
In base all'aggiornamento delle soglie, l'obbligo di notifica preventiva all'AGCM di un'operazione di concentrazione scatta quando sono soddisfatte cumulativamente le seguenti due condizioni:
- il fatturato totale realizzato in Italia dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 582 milioni di euro (prima era di 567 milioni);
- il fatturato realizzato individualmente in Italia da almeno due delle imprese interessate è superiore a 35 milioni di euro (invariato rispetto a prima).
L'AGCM adotta le nuove Linee Guida sui criteri di quantificazione delle sanzioni e la Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni
Il 10 marzo 2025, l'AGCM ha pubblicato le nuove Linee Guida sui criteri di quantificazione delle sanzioni e la nuova Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 15 e 15-bis della legge 287/90. Le Linee Guida e la Comunicazione in commento sostituiscono i precedenti testi del 2014 e del 2013.
Per quanto riguarda le Linee Guida, la loro finalità è quella di illustrare i principi che l'AGCM applicherà per quantificare le sanzioni nei casi di violazione dei divieti in materia di intese restrittive della concorrenza e abuso di posizione dominante, al fine di garantire la trasparenza e la prevedibilità del proprio processo decisionale.
Le principali novità introdotte dalle nuove Linee Guida, rispetto alla versione precedente, riguardano la determinazione dell'importo base della sanzione con riferimento alle infrazioni realizzate da associazioni di imprese e nell'ambito di procedure di gare di appalti pubblici, nonché l'incidenza delle circostanze aggravanti e attenuanti sull'ammontare della sanzione.
Per quanto riguarda la determinazione dell'importo base della sanzione, le Linee Guida confermano la regola generale secondo cui tale importo si ottiene moltiplicando una percentuale del valore delle vendite, determinata in base alla gravità dell'infrazione e alla durata della partecipazione dell'impresa all'infrazione.
Con riferimento alle associazioni di imprese, premesso che il valore delle vendite corrisponde alla somma delle vendite realizzate dai membri dell'associazione, l'Autorità chiarisce ora che quando la sanzione viene inflitta sia all’associazione che ai suoi membri, il fatturato di questi ultimi non viene considerato ai fini del calcolo dell'importo della sanzione per l'associazione.
Quanto ai casi di collusione nell'ambito di gare d'appalto pubbliche, viene ora precisato che se la gara è aggiudicata a soggetti esterni all'intesa, si considera come valore delle vendite l’offerta presentata dal partecipante che avrebbe dovuto aggiudicarsi la gara secondo il disegno spartitorio, salvo che tale valore non sia attendibile o sufficientemente rappresentativo, nel qual caso l’Autorità utilizzerà altre informazioni pertinenti.
Come noto, l'importo di base della sanzione così ottenuto può essere aumentato o ridotto in presenza di circostanze aggravanti o attenuanti. Le nuove Linee Guida intervengono sull’impatto di tali circostanze sulla sanzione finale, stabilendo che, di regola, l'incidenza di ciascuna delle circostanza considerate dall'AGCM non sarà superiore al 10% dell'importo di base, fino a una percentuale complessiva pari al 30% dell'importo di base in aumento o in diminuzione. Le Linee Guida precedenti, invece, quantificavano tali importi in misura pari, rispettivamente, al 15% e 50%.
Le nuove Linee Guida trattano poi altri aspetti rilevanti ai fini della determinazione della sanzione, ricalcando in sostanza la disciplina già prevista in precedenza. Trattasi delle previsioni riguardanti (i) altri adeguamenti che possono essere effettuati dall'Autorità a garanzia della proporzionalità e dell'effettiva deterrenza della sanzione; (ii) il concorso di più illeciti (in particolare, se una stessa condotta comporta più violazioni, all'impresa si applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo, mentre nel caso in cui l'impresa con più condotte realizzi plurime violazioni, si applicheranno tante sanzioni quante sono le violazioni accertate); (iii) il massimo edittale (la regola generale è che quando l'importo finale della sanzione supera il massimo edittale, esso è ridotto nella misura eccedente tale limite); (iv) la capacità contributiva delle imprese, che al ricorrere di determinate condizioni può essere presa in considerazione dall'Autorità per ridurre la sanzione; (v) l'irrogazione della sanzione in solido, che ha luogo ove all'infrazione abbiano preso parte più società appartenenti al medesimo gruppo; (vi) sanzioni di importo simbolico, che possono essere applicate al ricorrere di specifiche circostanze.
La sanzione, inoltre, può essere non applicata o ridotta conformemente alle condizioni previste nella nuova Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell'art. 15-bis, co. 1, della legge 287/1990.
Tale Comunicazione, come la precedente del 2013, individua le caratteristiche del programma di trattamento favorevole per le imprese che collaborano con l'Autorità nel rivelare cartelli segreti, introducendo alcune novità con riferimento sia ai requisiti per la partecipazione al programma che alle modalità di presentazione e valutazione delle domande di adesione al programma stesso.
Come noto, l'Autorità può non applicare la sanzione all'impresa che, per prima, rivela la sua partecipazione a un cartello segreto o fornisce prove sufficienti per accertare un'infrazione. La nuova Comunicazione esplicita che in entrambi i casi la concessione dell'immunità è subordinata alla condizione che l'Autorità non disponga già di elementi probatori sufficienti per effettuare l'accertamento ispettivo o contestare l'infrazione.
È ora espressamente indicato che, come previsto dall'art. 15-bis, co. 4, della legge 287/1990, l'immunità non può essere concessa all'impresa che ha esercitato coercizione sulle altre, mentre può esserle accordata una riduzione della sanzione, se ne ricorrono i presupposti.
In tema di riduzione delle sanzioni, una novità riguarda l'introduzione di apposite forcelle per determinare gli importi entro cui possono essere ridotte le sanzioni, in base all'ordine di arrivo della domanda per la riduzione della sanzione. In particolare, la nuova Comunicazione prevede che l'impresa può ottenere una riduzione della sanzione che non può eccedere il 50% della sanzione che sarebbe stata comminata senza il beneficio del trattamento favorevole e che sarà quantificata in misura pari a: (i) tra il 30% e il 50% per la prima impresa che ha presentato la domanda; (ii) tra il 20% e il 30% alla seconda impresa; (iii) non superiore al 20% alle altre imprese.
Resta confermato che, per beneficiare del trattamento favorevole, l'impresa deve cessare la sua partecipazione al cartello e cooperare in modo genuino e continuativo con l'Autorità, senza rivelare la sua adesione al programma o distruggere, falsificare o celare prove. Viene ora esplicitato che il beneficio non decade se l'impresa dimostra che la distruzione, la falsificazione o l'occultamento delle prove non poteva essere evitato.
Come anticipato, la Comunicazione interviene altresì sulle modalità di presentazione delle richieste di partecipazione al programma, chiarendo che possono essere presentate sia in forma scritta che orale all’Autorità, la quale le valuta secondo l'ordine di arrivo e decide se accoglierle in base al rispetto dei requisiti previsti, comunicando se sono soddisfatte le condizioni per l’applicazione del trattamento favorevole.
Mentre le Linee Guida si applicano ai procedimenti in corso, nei quali non sia stata ancora notificata alle parti la comunicazione delle risultanze istruttorie, la Comunicazione troverà applicazione ai procedimenti avviati successivamente alla sua pubblicazione.
L'AGCM pubblica le nuove Linee Guida sulla compliance antitrust
Il 10 marzo scorso, l'AGCM ha pubblicato le nuove Linee Guida sulla compliance antitrust, che sostituiscono la precedente versione del 2018. Le nuove Linee Guida si applicheranno ai procedimenti avviati dall'Autorità successivamente alla loro pubblicazione.
Le Linee Guida forniscono (i) indicazioni sulle modalità con cui realizzare e implementare i programmi di compliance antitrust e il loro contenuto, nonché (ii) i criteri per la valutazione di tali programmi, ai fini del riconoscimento della relativa attenuante in caso di imposizione di sanzioni per illeciti antitrust.
In continuità con la precedente versione, le Linee Guida chiariscono che un programma di compliance antitrust deve essere progettato e implementato tenendo conto delle caratteristiche dell'impresa, incluse la natura dei beni e servizi offerti, la sua organizzazione, e la sua posizione e dimensione sul mercato, oltre che il contesto competitivo in cui la stessa opera. Inoltre, nell'ambito del programma si dovrebbero prevedere: (i) l'identificazione e la valutazione del rischio antitrust specifico dell’impresa, (ii) l'implementazione di attività di formazione e know-how, (iii) la definizione di processi gestionali idonei a ridurre il rischio che siano attuate condotte in violazione della normativa antitrust, (iv) un adeguato sistema di misure disciplinari e incentivi, (v) il periodico monitoraggio e aggiornamento del programma.
In merito al riconoscimento dell'attenuante applicabile per l'adozione di un programma di compliance, le nuove Linee Guida adottano un approccio più severo rispetto alla versione precedente. In particolare:
- viene ridotta dal 15% al 10% l'entità massima dell'attenuante che può essere accordata nel caso di programmi efficaci che abbiano permesso la tempestiva scoperta degli illeciti e la relativa interruzione prima della notifica dell’avvio dell'istruttoria. Nel caso sia applicabile l’istituto della clemenza, tale attenuante può essere riconosciuta solo qualora sia presentata la relativa domanda di clemenza;
- viene ridotta dal 10% al 5% l'entità massima dell'attenuante accordata nel caso di programmi non manifestamente inadeguati adottati prima della notifica dell'avvio dell'istruttoria, a condizione che l’impresa integri adeguatamente il programma e inizi a darvi attuazione entro sei mesi dall’apertura dell’istruttoria;
- non è più prevista alcuna attenuante (in precedenza era fino al 5%) per i programmi adottati dopo la notifica dell'avvio dell'istruttoria, per i programmi ritenuti manifestamente inadeguati che vengano integrati dopo la notifica dell'avvio dell'istruttoria e nel caso di programmi adottati da imprese recidive.
In ogni caso, ai fini del riconoscimento dell'attenuante nell'ambito di un procedimento istruttorio, l'impresa coinvolta è tenuta a presentare una specifica richiesta accompagnata da una relazione illustrativa. Tale relazione deve dimostrare l'adeguatezza del programma di compliance nel prevenire eventuali illeciti antitrust, evidenziando le ragioni che ne attestano l’efficacia e descrivere le iniziative concretamente intraprese dall’impresa per garantirne l'attuazione effettiva ed efficace.
Abuso di posizione dominante in caso di rifiuto di interoperabilità delle piattaforme digitali: la pronuncia della Corte di Giustizia UE
Con sentenza del 25 febbraio 2025, la Corte di Giustizia UE si è pronunciata su un rinvio pregiudiziale formulato dal Consiglio di Stato relativo all'interpretazione dell'art. 102 TFUE nel quadro di un abuso consistente nel rifiuto di un'impresa in posizione dominante di garantire l'interoperabilità della propria piattaforma digitale con un'applicazione sviluppata da un'impresa terza.
Il rinvio pregiudiziale trae origine dal giudizio di appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva confermato un provvedimento del 2021 con cui l'AGCM aveva ha inflitto un’ammenda di oltre 100 milioni di euro a Google per abuso di posizione dominante. In particolare, con il suo provvedimento l'AGCM aveva accertato una violazione dell'art. 102 TFUE in ragione del rifiuto opposto da Google nei confronti di un’impresa operante nel settore della mobilità elettrica, la quale aveva richiesto l’interoperabilità della propria applicazione per la ricarica di veicoli elettrici con Android Auto, una piattaforma per l'integrazione delle applicazioni mobili nei sistemi di infotainment degli autoveicoli lanciata da Google nel 2015.
Pronunciandosi sui quesiti pregiudiziali formulati dal Consiglio di Stato, la Corte ha chiarito che il rifiuto, da parte di un’impresa dominante, di garantire l’interoperabilità di una piattaforma digitale – sviluppata non per le sole esigenze delle proprie attività ma nella prospettiva di consentirne un utilizzo da parte di imprese terze – con un’applicazione di un'impresa terza può configurare un abuso di posizione dominante, anche qualora la piattaforma stessa non sia indispensabile per lo sfruttamento commerciale dell'applicazione su un mercato a valle.
La Corte ha specificato che tale rifiuto può comunque rappresentare un abuso se la piattaforma è "idonea a renderla più attraente per i consumatori".
Questa interpretazione appare discostarsi dalle condizioni più restrittive definite nella cd. sentenza Bronner, secondo cui il rifiuto di consentire l’accesso ad una infrastruttura sviluppata e detenuta da un’impresa dominante per le esigenze delle proprie attività può costituire un abuso di posizione dominante a condizione che (i) tale diniego sia idoneo a eliminare del tutto la concorrenza sul mercato di cui trattasi da parte del soggetto che ha richiesto l’accesso (e non possa essere obiettivamente giustificato); e (ii) l’infrastruttura in sé sia indispensabile per l’esercizio dell’attività di tale soggetto, nel senso che non esiste alcun sostituto reale o potenziale all’infrastruttura stessa. La Corte ha in particolare chiarito che il mantenimento o lo sviluppo della concorrenza sul mercato a valle da parte dell’impresa terza richiedente non esclude automaticamente la natura anticoncorrenziale del comportamento contestato. Pertanto, il rifiuto di interoperabilità può avere effetti anticoncorrenziali anche in assenza di un impatto immediato sulla struttura del mercato.
Infine, la Corte ha riconosciuto che l’impresa dominante può invocare giustificazioni oggettive per il rifiuto di interoperabilità, come la tutela dell’integrità tecnica della piattaforma, la sicurezza del suo utilizzo o altre ragioni tecniche che rendano impossibile l’interoperabilità richiesta. Qualora tali giustificazioni non siano obiettivamente fondate, l’impresa dominante è tenuta a garantire l’accesso richiesto.
Questa interpretazione della Corte suggerisce che, nel contesto delle piattaforme digitali, il concetto di abuso di posizione dominante deve essere valutato con un approccio più flessibile rispetto ai criteri tradizionali. Le conclusioni cui giunge la Corte appaiono quindi indirizzate verso il passaggio da una visione rigida basata sull’indispensabilità dell'accesso, come nella sentenza Bronner, a una prospettiva più dinamica e orientata al mercato, che tiene conto delle specificità delle piattaforme digitali e del loro impatto sulla concorrenza e sul benessere dei consumatori.
Avvio di una consultazione pubblica sulle norme antitrust nel settore automobilistico
La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica per la revisione delle norme sulla concorrenza applicabili agli accordi verticali nel settore automobilistico.
Gli accordi verticali sono accordi tra imprese operanti a livelli diversi della catena di produzione e distribuzione e riguardano principalmente le condizioni di acquisto, vendita e rivendita di beni e servizi.
L'iniziativa riguarda in particolare il Regolamento UE n. 461/2010 (MVBER), che specifica le condizioni alle quali gli accordi in materia di distribuzione dei pezzi di ricambio per autoveicoli nonché di riparazione e manutenzione degli stessi sono esentati dall'applicazione dell'articolo 101 TFUE, e i relativi Orientamenti, entrambi modificati nell’aprile 2023. Inoltre, la consultazione riguarda il Regolamento UE n. 720/2022 (VBER), relativo agli accordi verticali in genere, e le corrispondenti Linee guida, nella misura in cui si applicano al settore automobilistico.
La consultazione intende raccogliere informazioni sulle attuali questioni fondamentali in materia di concorrenza riguardanti i rapporti verticali nei mercati della distribuzione e dei servizi post-vendita degli autoveicoli. Tra queste vi rientra, ad esempio, la crescente importanza dei dati e il loro impatto sulla capacità degli operatori indipendenti di competere efficacemente con i riparatori autorizzati e il sempre maggior ricorso al contratto di agenzia come modello distributivo degli autoveicoli.
La revisione delle norme sulla concorrenza nei rapporti verticali avviata con la consultazione pubblica in esame si inserisce tra le iniziative che la Commissione europea ha avviato nel gennaio 2025 nel contesto del Dialogo strategico sul futuro dell'industria automobilistica. Queste iniziative hanno l'obiettivo di elaborare un piano d'azione che affronti le sfide chiave per il settore, tra cui l’innovazione tecnologica e una razionalizzazione della normativa. La revisione del MVBER e dei relativi Orientamenti ha in particolare l'obiettivo di assicurare la competitività del mercato dei servizi post-vendita degli autoveicoli.
I soggetti interessati a partecipare alla consultazione pubblica possono presentare le proprie osservazioni entro il 23 maggio 2025.
La Commissione europea avvia una consultazione pubblica sul progetto di disciplina degli aiuti di Stato a sostegno del patto per l'industria pulita
L'11 marzo 2025, la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica avente ad oggetto il progetto di disciplina degli aiuti di Stato che accompagna il patto per l'industria pulita (comunicazione "The Clean Industrial Deal: A joint roadmap for competitiveness and decarbonisation" del 26 febbraio 2025).
Il patto per l'industria pulita è un piano operativo che delinea le iniziative che la Commissione intende intraprendere al fine di ridurre i costi energetici, incrementare la domanda e la produzione di tecnologie pulite, incentivare il finanziamento della transizione pulita e promuovere l'economia circolare. Tra tali iniziative, la Commissione ha incluso l'adozione di una nuova disciplina degli aiuti di Stato che consenta un'approvazione più rapida e semplificata delle misure di aiuto volte a diffondere le energie rinnovabili, decarbonizzare l'industria e garantire capacità sufficienti di produzione di tecnologie pulite.
La Commissione ha quindi avviato la consultazione pubblica sul progetto di disciplina degli aiuti di Stato in commento, la cui adozione è prevista per giugno 2025. Tale progetto stabilisce, in particolare, le condizioni alle quali gli aiuti di Stato a favore di determinati investimenti e obiettivi sarebbero considerati compatibili con il mercato interno. Ciò in un'ottica, tra l'altro, di semplificazione delle norme in materia di aiuti di Stato per i progetti che contribuiscono ad accelerare il perseguimento degli obiettivi del patto per l'industria pulita.
Nello specifico, il progetto di disciplina riguarda (i) misure che accelerano la diffusione delle energie rinnovabili; (ii) misure che agevolano la decarbonizzazione industriale; (iii) misure che garantiscono una sufficiente capacità di produzione nel settore delle tecnologie pulite; (iv) misure di riduzione del rischio per gli investimenti privati nelle energie rinnovabili, nella decarbonizzazione industriale, nella capacità manifatturiera nel settore delle tecnologie pulite e in determinate infrastrutture energetiche.
I soggetti interessati potranno presentare il proprio contributo alla consultazione pubblica entro il 25 aprile 2025.