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30 ottobre 2026 • 13 minuti di lettura

Antitrust Bites – Newsletter

Ottobre 2026
L'AGCM adotta le prime Linee guida sulle recensioni online

Lo scorso 13 ottobre, l'AGCM ha adottato le Linee guida volte a orientare le imprese nell'adozione di accorgimenti idonei ad assicurare il rispetto dei requisiti di liceità delle recensioni online.

Le Linee guida attuano l'articolo 21 della legge n. 34/2026 (Legge annuale sulle piccole e medie imprese), che persegue l'obiettivo di contrastare le recensioni illecite nei settori della ristorazione e turistico.

Esse si innestano sulle disposizioni del Codice del consumo, che qualificano come in ogni caso ingannevole l'indicare che le recensioni provengono da consumatori che hanno effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto senza adottare misure ragionevoli e proporzionate per verificarlo e l'invio, diretto o tramite terzi, di recensioni false o falsi apprezzamenti. Pur adottate in riferimento ai settori previsti dalla legge n. 34/2026, e dunque quello della ristorazione e quello turistico, le Linee guida forniscono anche indicazioni sull'interpretazione delle norme del Codice del consumo in materia di recensioni che valgono, in linea di principio, per ogni ambito merceologico.

Le Linee guida si applicano a tutti i professionisti, ovunque stabiliti, che indirizzano la propria attività verso l'Italia e mettono a disposizione servizi di pubblicazione di recensioni. Rientrano in tale categoria sia le imprese che vendono i beni o servizi recensiti, sia quelle che gestiscono recensioni relative a beni o servizi di terzi.

Le Linee guida dettano principi specifici per i professionisti che offrono strumenti per recensire i propri beni e servizi, nonché per le piattaforme che ospitano recensioni di terzi qualora non svolgano un ruolo meramente tecnico, automatico e passivo, ma un ruolo attivo (ad esempio in presenza di cointeressenza economica o di assistenza nell'ottimizzare la presentazione delle recensioni).

I professionisti dovrebbero spiegare in modo chiaro, nella stessa interfaccia in cui si leggono le recensioni (anche tramite link chiaramente identificato), come le recensioni vengono raccolte, moderate e verificate, quali criteri si utilizzano per qualificarle come "verificate" e come si calcolano i punteggi medi, precisando se siano influenzati da recensioni incentivate o altri rapporti contrattuali.

Inoltre, nel rispetto anche del GDPR e del Codice privacy, i professionisti dovrebbero adottare misure ragionevoli e proporzionate alla natura dell'attività e alla dimensione dell'impresa, di tre tipi:

  • strumenti volti a verificare che il consumatore abbia effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto o servizio recensito (ad esempio, richiesta di documentazione fiscale, numero d'ordine o prenotazione, link inviato a tutti i clienti dopo la fruizione, QR code od OTP);
  • strumenti volti a rendere tracciabile l'autore delle recensioni;
  • strumenti automatizzati per rilevare segnali di anomalia e attività fraudolente (ad esempio, molte recensioni in poco tempo dallo stesso IP o pattern linguistici ripetitivi); in caso di anomalia, la recensione non dovrebbe essere cancellata automaticamente, ma sottoposta a una rapida verifica ulteriore, anche in contraddittorio con l'autore.

Le Linee guida richiedono inoltre di tenere traccia dell'origine di ciascuna recensione, delle verifiche effettuate e delle decisioni di pubblicazione, rifiuto o rimozione, nonché di adottare criteri oggettivi e simmetrici (per recensioni positive e negative) per la gestione delle recensioni obsolete.

Particolare attenzione è dedicata alle recensioni incentivate: sono sempre illecite quelle il cui contenuto è frutto dell'incentivo; negli altri casi, l'incentivo non deve poter inficiare la genuinità della recensione e quest'ultima deve essere contrassegnata con elementi grafici di evidente percezione.

Sono inoltre censurate le pratiche manipolative, come la rimozione o l'occultamento delle recensioni negative, i modelli precompilati di recensioni positive, il coinvolgimento dei consumatori nella moderazione per indurli a modificare le proprie recensioni e la presentazione di valutazioni aggregate basate su criteri non trasparenti.

I professionisti che ospitano recensioni di beni e servizi offerti da terzi e le presentano, anche implicitamente, come "verificate" dovrebbero adottare misure ragionevoli e proporzionate per garantire che le recensioni in questione provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto. Dovrebbero inoltre gestire i reclami in modo tempestivo e trasparente e rimuovere senza ritardo le recensioni ictu oculi illecite. Le richieste di rimozione devono essere precise e motivate e, a fronte di segnalazioni non manifestamente infondate, va garantito il contraddittorio tra autore e segnalante.

Le Linee guida precisano che, sebbene l'art. 19 della legge n. 34/2026 preveda che una recensione è lecita se rilasciata entro trenta giorni dalla fruizione del servizio, la pubblicazione di una recensione formulata tardivamente non viola di per sé il Codice del consumo.

Infine, le Linee guida chiariscono che i principi in esse contenuti orienteranno l'attività dell'Autorità nella valutazione delle pratiche commerciali relative alla pubblicazione e alla moderazione delle recensioni, precisando che le misure indicate hanno carattere esemplificativo e non esaustivo.

L'Autorità procederà alla revisione delle Linee guida entro un anno dalla pubblicazione.

 

Videogiochi e valute virtuali: la rete CPC avvia azioni coordinate a tutela dei consumatori

Con comunicato del 30 settembre scorso, la Commissione europea ha annunciato nuove azioni coordinate di enforcement nel settore dei videogiochi ai sensi del Regolamento (UE) 2017/2394 promosse dal Consumer Protection Cooperation Network (Rete CPC), che riunisce le autorità nazionali competenti in materia di tutela dei consumatori nei Paesi dello Spazio Economico Europeo. L'obiettivo è quello di garantire trasparenza ed equità nell'utilizzo delle valute virtuali per gli acquisti all'interno dei giochi, tutelando soprattutto i minori.

In particolare, l'intervento riguarda i meccanismi che possono rendere poco chiaro il costo effettivo degli acquisti: i contenuti sono spesso offerti in cambio di valute virtuali, acquistate con denaro reale e talvolta soggette a conversioni multiple. Inoltre, la vendita di valuta esclusivamente in pacchetti predefiniti può costringere i giocatori ad acquistarne quantità superiori a quelle necessarie per ottenere il contenuto desiderato, alterandone le decisioni economiche.

Le azioni danno seguito ai Key Principles on In-game Virtual Currencies, pubblicati dalla Rete CPC nel marzo 2025 per rafforzare la tutela dei consumatori nel settore dei videogiochi e fornire agli operatori indicazioni sull'applicazione della normativa europea di tutela dei consumatori all'offerta di valute virtuali. I principi richiedono:

  1. l'indicazione chiara dei prezzi in denaro reale;
  2. l'assenza di conversioni o valute multiple che nascondano i costi effettivi;
  3. l'assenza di meccanismi che impongano acquisti di valuta non desiderati;
  4. informazioni precontrattuali comprensibili;
  5. il rispetto del diritto di recesso entro quattordici giorni, anche per la valuta acquistata e non utilizzata;
  6. condizioni contrattuali eque e chiare; e
  7. adeguate tutele per i consumatori vulnerabili, inclusi i minori.

Il Joint Statement della Rete CPC, inoltre, ha rilevato che i Key Principles e il dialogo con la industry non sono stati sufficienti a determinare cambiamenti sostanziali nelle pratiche di molti operatori, aggiungendo che le iniziative di autoregolamentazione avviate (PEGI) spesso non incidono sul nucleo delle pratiche dannose. Ha inoltre richiamato l'attenzione sulle loot boxes, ossia meccanismi a pagamento che attribuiscono ricompense casuali, su tecniche manipolative (dark patterns) quali conti alla rovescia ingannevoli e false indicazioni di scarsità, nonché sulle pratiche aggressive verso i consumatori vulnerabili e sulle esortazioni dirette all'acquisto rivolte ai minori, espressamente vietate dalla normativa europea.

Una delle azioni coordinate è stata avviata dall'AGCM, in qualità di autorità capofila ai sensi dell'art. 17, par. 2, del Regolamento, insieme alle autorità norvegese e danese. L'intervento mira a verificare la sussistenza di un'infrazione diffusa ai sensi dell'art. 3, par. 3, del Regolamento, con riferimento a condotte contrarie alla normativa europea di tutela dei consumatori suscettibili di pregiudicare gli interessi dei consumatori residenti in almeno tre Stati membri.

Nell'ambito dell'azione, ai sensi del Regolamento, le autorità coordinano le attività di indagine e possono adottare una posizione comune sui risultati e sulla valutazione delle pratiche esaminate (art. 19 del Regolamento), sulla cui base invitare le società a proporre impegni per rimuovere le criticità riscontrate (art. 20). Ciascuna autorità resta competente ad adottare, nella propria giurisdizione, le misure necessarie a far cessare le violazioni e a irrogare eventuali sanzioni (art. 21).

 

La Corte di giustizia si pronuncia sul termine per la presentazione delle richieste di rinvio ex art. 22 del Regolamento n. 139/2004

Con sentenza dell'8 ottobre 2026, la Corte di giustizia ha confermato la sentenza del Tribunale UE (si veda al riguardo la nostra newsletter di luglio 2025), che aveva ritenuto legittima la decisione della Commissione europea di esaminare una concentrazione su richiesta dell'Autorità garante della concorrenza lussemburghese (ACL), ai sensi dell'art. 22 del Regolamento 139/2004.

Come noto, tale norma consente agli Stati membri di chiedere alla Commissione di esaminare una concentrazione che, pur essendo priva di dimensione comunitaria, incide sul commercio fra Stati membri e rischia di incidere in misura significativa sulla concorrenza nel territorio dello Stato o degli Stati membri che presentano la richiesta.

Al centro della controversia vi è la determinazione del dies a quo del termine per la presentazione della richiesta di rinvio di cui all’art. 22 del Regolamento, a mente del quale "la richiesta va presentata al più tardi entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui la concentrazione è stata notificata o, se non è prescritta la notificazione, resa nota in altro modo allo Stato membro interessato".

Nel caso di specie, sebbene l’operazione non presentasse dimensione comunitaria né fosse soggetta ad un regime nazionale di controllo preventivo delle concentrazioni (assente in Lussemburgo), le parti dell'operazione avevano provveduto a comunicarla, il 22 dicembre 2023, all'ACL, che il successivo 7 febbraio aveva presentato richiesta di rinvio alla Commissione. Quest'ultima ha accettato il rinvio, ritenendo che il termine di 15 giorni lavorativi fosse stato rispettato in quanto decorrente dal 17 gennaio 2024, data in cui l'ACL aveva ricevuto per la prima volta, da soggetti terzi, informazioni pertinenti sulla concentrazione e sui suoi effetti.

Le ricorrenti hanno contestato la tardività della richiesta di rinvio, ritenendo che la concentrazione fosse stata resa nota all'ACL al più tardi il 10 gennaio 2024, quando si era svolto un colloquio tra le parti dell'operazione e l'ACL.

Pronunciandosi sulla questione, la Corte ha chiarito che, affinché una concentrazione possa considerarsi "resa nota" ai fini della decorrenza del termine, devono essere trasmesse all'autorità competente informazioni pertinenti e sufficienti a consentirle di effettuare una valutazione preliminare della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 22 del Regolamento, nonché dell'opportunità di presentare una richiesta di rinvio. A tal fine, è irrilevante che le informazioni siano state trasmesse dalle imprese interessate, da terzi o da qualsiasi altra fonte.

La Corte ha, quindi, confermato che la semplice conoscenza dell'esistenza di una concentrazione non è sufficiente a far decorrere il termine dei 15 giorni lavorativi, non consentendo all'autorità competente di effettuare la necessaria valutazione preliminare. Una diversa interpretazione imporrebbe a tale autorità un onere amministrativo considerevole e sarebbe tale da privare di efficacia il meccanismo di rinvio previsto dall’articolo 22 del Regolamento. Infatti, se la semplice conoscenza dell’esistenza di una concentrazione fosse sufficiente a far decorrere il termine di 15 giorni lavorativi, l’autorità nazionale garante della concorrenza interessata sarebbe tenuta a mobilitare, in un lasso di tempo particolarmente breve, risorse considerevoli per ottenere le informazioni necessarie che le consentano di effettuare la valutazione preliminare delle condizioni richieste per procedere con il rinvio.

 

Tardività dell'azione amministrativa e riedizione del potere sanzionatorio

Il 19 ottobre 2026, il Consiglio di Stato, con due pronunce gemelle, ha accolto il ricorso per ottemperanza a due sentenze passate in giudicato che avevano annullato altrettanti provvedimenti sanzionatori dell'AGCM per tardivo avvio del procedimento e conseguente decadenza del potere amministrativo dell'Autorità. Conseguentemente, il Consiglio di Stato ha annullato due provvedimenti con cui l'AGCM aveva nuovamente sanzionato le medesime pratiche commerciali scorrette oggetto dei precedenti provvedimenti annullati.

L'Autorità aveva ritenuto di poter esercitare nuovamente il proprio potere sanzionatorio alla luce degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981. Richiamando la pronuncia resa nell'ambito della causa C-510/23, l'AGCM sosteneva che la violazione dei termini di avvio del procedimento non avrebbe più automaticamente comportato la preclusione all'esercizio del potere sanzionatorio.

Il Consiglio di Stato, non condividendo la tesi dell'Autorità, ha richiamato in primo luogo il principio affermato dalla giurisprudenza europea secondo cui il diritto dell'Unione non impone il venire meno del passaggio in giudicato di una sentenza. In secondo luogo, osserva che la pronuncia della Corte di giustizia invocata dall'AGCM riguarda specificamente l'interpretazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981, mentre il giudicato formatosi sulle precedenti pronunce riguardava non soltanto quanto previsto da tale disposizione, ma anche il termine per l'avvio dell'istruttoria stabilito dall'art. 6 del Regolamento AGCM del 2015, e l'irragionevole durata della fase preistruttoria, incompatibile con i principi fissati dall'art. 6 CEDU e dall'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Infine, il Collegio ha ritenuto che non sussista un immediato contrasto tra la propria precedente pronuncia e le recenti sentenze della CGUE, rilevando che, a prescindere dalla questione relativa all'art. 14 della legge n. 689/1981, la stessa Corte ha affermato che le norme nazionali che fissano i termini procedurali devono far sì che le cause siano trattate entro un termine ragionevole, con la conseguenza che il decorso infruttuoso del tempo può determinare la consumazione del potere amministrativo, quando si ravvisi una indebita compressione del diritto di difesa.

 

L’Autorité de la concurrence sanziona per la prima volta una concentrazione sotto-soglia applicando le norme sulle intese

Con comunicato stampa del 22 ottobre 2026, l’Autorité de la concurrence ha annunciato di aver sanzionato, per la prima volta, le imprese coinvolte in un’operazione di concentrazione sotto-soglia, applicando le disposizioni nazionali che vietano le intese anticoncorrenziali.

La decisione riguarda l’acquisizione, da parte di una società, del controllo esclusivo di un operatore concorrente nel settore della gestione dei rifiuti sanitari potenzialmente infettivi nell’isola di Réunion. A seguito dell’operazione, l’entità post-merger è divenuta l’unico operatore nel mercato del trattamento dei rifiuti sanitari e il principale operatore nel mercato della raccolta e del trasporto degli stessi, con una quota di mercato di circa l'80%.

Poiché non erano raggiunte le soglie di fatturato che avrebbero fatto scattare un obbligo di notifica a livello europeo e nazionale, l'operazione non era stata sottoposta al controllo preventivo delle concentrazioni. L’Autorité l’ha tuttavia esaminata alla luce della disciplina delle intese anticoncorrenziali, applicando i principi affermati dalla Corte di giustizia nella sentenza Towercast (C-449/21), che ha riconosciuto la possibilità di sottoporre le concentrazioni sotto-soglia a uno scrutinio ex post sulla base delle norme che vietano le pratiche anticoncorrenziali.

In particolare, l’Autorité ha ritenuto che l'accordo di acquisizione della target costituisse prova diretta e sufficiente dell’incontro di volontà tra le parti, presupposto necessario per l'accertamento di un'intesa restrittiva della concorrenza. L’Autorité ha quindi valutato se l’operazione avesse determinato un ostacolo significativo alla concorrenza effettiva, effettuando un'analisi controfattuale alla luce del quadro analitico utilizzato nel controllo delle concentrazioni. In esito a tale analisi, ha rilevato effetti anticoncorrenziali:

  • nel mercato del trattamento dei rifiuti sanitari, nel quale l’operazione ha eliminato la concorrenza, creando un monopolio suscettibile di consolidarsi per effetto delle rilevanti barriere regolamentari all’ingresso e dell’assenza, sull’isola, di modalità alternative di trattamento o possibilità di esportazione dei rifiuti;
  • nel mercato della raccolta e del trasporto dei rifiuti sanitari, caratterizzato, dopo l’operazione, da un elevato grado di concentrazione. Il fatto che l'entità post-merger operi sia nel trattamento sia nella raccolta e nel trasporto dei rifiuti appare, inoltre, suscettibile di produrre effetti anticoncorrenziali di natura verticale, poiché gli operatori concorrenti attivi nella raccolta e nel trasporto sono costretti ad affidare il successivo trattamento dei rifiuti alla stessa entità post-merger, che detiene un monopolio in tale mercato, in assenza di soluzioni alternative.

In considerazione del carattere inedito dell’applicazione della disciplina delle intese anticoncorrenziali a un’operazione di concentrazione sotto-soglia, l’Autorité ha irrogato una sanzione simbolica di un euro a ciascuna delle parti. La decisione assume tuttavia rilevanza sul piano sistematico, confermando che il mancato superamento delle soglie di notifica non pone necessariamente un’operazione al riparo da un successivo scrutinio antitrust qualora essa sia suscettibile di produrre significativi effetti anticoncorrenziali.