
17 gennaio 2024 • 2 minuti di lettura
Ritenute d’acconto degli agenti di assicurazione: novità nella Legge di Bilancio 2024
A seguito dell’approvazione della Legge di Bilancio 2024, a partire dal 1° aprile 2024 saranno soggette a ritenuta d'acconto anche le provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione (art. 1, comma 89).
La nuova disposizione si colloca nel contesto del contrasto all’evasione fiscale ed estende l’applicazione della ritenuta a titolo di acconto – già in vigore per le provvigioni corrisposte a titolo di rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari – anche alle provigioni percepite dagli agenti di assicurazione direttamente dalle imprese di assicurazione, nella misura e alle condizioni stabilite all’art. 25-bis del DPR 600/1973.
In sintesi, a partire dal 1° aprile 2024, la ritenuta a titolo di acconto dovrà essere applicata, con aliquota pari al 23%:
- sul 50% dell’ammontare delle provvigioni percepite dagli agenti assicurativi; ovvero
- sul 20% dell’ammontare delle provvigioni nel caso in cui i percipienti dichiarino ai loro committenti, preponenti o mandanti di avvalersi in via continuativa nell’esercizio della propria attività dell’opera di dipendenti o di terzi.
Merita sottolineare che le compagnie assicurative, per la commercializzazione dei propri prodotti, si avvalgono spesso di collaborazioni con soggetti operanti in settori diversi da quello assicurativo (e.g. compagnie aeree, agenzia di viaggi etc.) che, a fronte di tali collaborazioni, ricevono provvigioni. Alla luce della nuova norma risulterà importante valutare con attenzione la disciplina della ritenuta in questi casi.
Sarebbe stata opportuna una distinzione fra i contratti annuali e quelli di durata pluriannuale che prevedono la corresponsione di provvigioni “precontate”. In quest'ultimo caso, infatti, considerato che le provvigioni concorrono a formare il reddito degli agenti, applicando la nuova norma si determinerà un disallineamento tra la ritenuta da operare sull'intero importo delle provvigioni “precontate” e la quota di queste ultime che parteciperà alla formazione del reddito d'impresa degli anni successivi a quello dell'incasso.