4 febbraio 20225 minuti di lettura

Le novità della settimana in materia di lavoro

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, 27 gennaio 2022, n. 2487 - Sul cumulo tra incarico di amministrazione e rapporto di lavoro subordinato

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità tra il ruolo di amministratore di società di capitali e lavoratore subordinato.

La corte d'appello rigettava le domande di una società nei confronti dell'Inps, che aveva disconosciuto con verbale ispettivo la natura subordinata dei rapporti di lavoro intrattenuti dalla società stessa con suoi due amministratori (membri del Consiglio di Amministrazione). Tali lavoratori erano infatti inquadrati sia come lavoratori dipendenti, sia come amministratori.

A differenza del tribunale, che aveva escluso che l'Inps avesse assolto all'onere (del quale lo aveva ritenuto gravato) di dimostrare la natura simulata del rapporto di lavoro subordinato, la Corte territoriale riteneva che la qualità di entrambi gli amministratori (sia pure con riserva, nella delibera di loro nomina, della necessità di una decisione congiunta di entrambi sulle principali scelte gestionali - comprese quelle relative al personale) ostasse - di per sé - alla costituzione di un vincolo di subordinazione nei confronti della società.

Avverso tale decisione la società ricorreva dinnanzi ai giudici della Corte di Cassazione, che accoglieva i suoi motivi di gravame.

La Suprema Corte ha ribadito preliminarmente il (pacifico) concetto secondo cui nel nostro ordinamento sussiste l'incompatibilità della condizione di lavoratore subordinato esclusivamente con la qualifica di amministratore unico della società stessa, non potendo in tal caso realizzarsi un effettivo assoggettamento del predetto all'altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, che si caratterizza quale requisito tipico della subordinazione.

Diversamente: “Sono cumulabili la carica di amministratore e l'attività di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali, purché sia accertata, in base ad una prova di cui è necessariamente onerata la parte che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato, l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale e il vincolo di subordinazione”.

Nel caso di specie, l'onere probatorio in questione spettava all'ente previdenziale, in quanto soggetto tenuto, in linea generale, alla dimostrazione dei fatti costitutivi dell'obbligo contributivo; onere che non era stato assolto nei precedenti gradi di giudizio, con conseguente cassazione (con rinvio) della pronuncia.

Corte di Cassazione, 27 gennaio 2022, n. 2403 - Danno alla salute e carichi eccessivi ai dirigenti

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in tema di risarcimento del danno derivante da eccessivi carichi di lavoro nei confronti dei dirigenti.

Più precisamente, nella fase di merito, veniva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato al dirigente in malattia per superamento del periodo di comporto; il datore di lavoro veniva conseguentemente condannato al pagamento dell’indennità supplementare, ma escludeva il nesso causale tra il danno addotto e la condotta della società ritenendo irrilevante che la malattia fosse stata occasionata nell'ambito dello svolgimento dell'attività lavorativa e ravvisando esclusivamente nel lavoratore la fonte e la causa dei disagi denunziati. In particolare, i giudici di appello valorizzavano la circostanza della posizione apicale del lavoratore per cui lo stesso ben avrebbe potuto modulare diversamente la propria prestazione nel senso di assicurarsi la adeguata fruizione delle ferie, ridimensionare i carichi di lavoro etc.

In parziale riforma della sentenza resa dalla Corte territoriale, la Suprema Corte ha accolto con rinvio per il riesame, il motivo proposto dal lavoratore in relazione all’accertamento della responsabilità datoriale connessa alla violazione dell’art. 2087 cod. civ. La Corte ha sottolineato che “il fatto che il lavoratore, per la sua posizione apicale, avesse la possibilità di modulare da un punto di vista organizzativo la propria prestazione, anche in relazione ai carichi di lavoro, alle modalità di fruizione delle ferire e dei riposi, non costituisce fattore di esclusione della responsabilità datoriale residuando pur sempre in capo al soggetto datore di lavoro un obbligo di vigilanza del rispetto di misure atte a prevenire conseguenze dannose per la salute psicofisica del dipendente lavoratore al quale connettere la responsabilità ex art. 2087 c.c., salva la ipotesi che la condotta del lavoratore si configuri come abnorme e del tutto imprevedibile”.

Prassi

INPS - Circolare del 1° febbraio 2022, n. 18: Riforma degli Ammortizzatori Sociali - Linee di indirizzo e prime indicazioni

L’INPS illustra le novità introdotte dalla Legge 234/2021 sull’impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al D.lgs 14 settembre 2015, n. 148 e i contenuti delle disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale (introdotti dall’articolo 7 del D.L. n. 4/2022) in favore dei datori di lavoro operanti in determinati e specifici settori di attività e si forniscono le relative modalità operative.

Ministero del lavoro e Ispettorato Nazionale del Lavoro - Nota del 26 gennaio 2022: art. 13, D.L. n. 146/2021 (conv. da L. 215/2021) - obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali - ulteriori chiarimenti

Facendo seguito alla precedente nota dell’11 gennaio u.s. n. 29, vengono forniti ulteriori chiarimenti in relazione all’obbligo di comunicazione (indicato in oggetto), anche in considerazione di alcuni quesiti recentemente sollevati. I chiarimenti sono riportati sotto forma di “FAQ” (le quali costituiscono parte integrante della nota).

Agenzia delle Entrate - Risposta del 31 gennaio 2022, n. 55 - Regime “Impatriati” - Smart working in Italia per conto di datore di lavoro estero

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di beneficiare del regime fiscale agevolato previsto per i lavoratori “impatriati” (di cui all’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015), per i redditi di lavoro dipendente ivi prodotti a partire dall’anno di imposta 2022, da parte di un lavoratore rientrato dall’estero, ove è attivo un contratto di lavoro con una società straniera, per prestare attività in smart-working.


Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Avv. Stefano Petri e Avv. Sara Verde

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