23 settembre 20214 minuti di lettura

Le novità della settimana in materia di lavoro

Normativa

Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 - Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge che estende a far data dal 15 ottobre 2021 l’obbligo di “green pass” anche nel settore del lavoro pubblico e privato.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, 10 settembre 2021, n. 24483 - Sull ”una tantum” ai lavoratori

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di una clausola di un accordo collettivo aziendale sottoscritto a livello regionale, che subordinava il pagamento dell’indennità di vacanza contrattuale, dovuta in conseguenza del ritardato rinnovo del CCNL applicato, all’effettiva erogazione del finanziamento della Regione al datore di lavoro.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso del datore di lavoro che si era visto condannare al pagamento di tale indennità, nonostante la previsione contrattuale sul punto, chiarendo che la concertazione decentrata, di livello regionale, ben poteva costituire fonte del diritto a percepire e/o regolare l’istituto dell’indennità di vacanza contrattuale, in quanto la negoziazione sull’una tantum per gli arretrati contrattuali poteva legittimamente essere rimessa alla contrattazione locale.

La Corte ha, quindi, riformato la sentenza emessa dai giudici di merito chiarendo che il diritto di posticipare il pagamento dell’una tantum costituiva un diritto ben disponibile con accordo collettivo, se motivato da chiare ragioni di crisi economica.

In tale contesto, è stato infine precisato che siffatta previsione contrattuale, statuita a livello regionale, non costituiva una clausola meramente potestativa, in quanto non dipendente dalla volontà di una delle parti stipulanti, ma dal fatto del terzo, ovverosia il soggetto onerato del finanziamento per l’ospedalità privata e quindi era da considerarsi legittima.

Corte di Cassazione, 10 settembre 2021 n. 24478 - Agenzia e diritto di recesso

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di una clausola di stabilità di un contratto di agenzia e applicata unilateralmente nei confronti del solo agente.

In particolare, la preponente aveva previsto all’interno del contratto di agenzia una specifica previsione (avente a oggetto un patto di stabilità della durata di un anno), in forza della quale, l’agente si impegnava a non recedere (per qualsiasi motivo) dal contratto, pena il pagamento di una penale predeterminata in Euro 100.000.

Nonostante tale specifica previsione contrattuale l’agente, nel corso del primo anno di rapporto e quindi nelle piena vigenza del vincolo di stabilità, decideva di recedere dal rapporto di agenzia sulla base di un’asserita giusta causa.

In conseguenza di tale risoluzione per giusta causa, la preponente agiva giudizialmente nei confronti dell’agente per accertare innanzitutto l’insussistenza di una giusta causa di recesso e ottenere, quindi la condanna dell’agente al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso prevista dall’Aec applicato, nonché - in ogni caso - per il pagamento di Euro 100.000 a titolo di penale come conseguenza della violazione della clausola di stabilità contrattualmente pattuita.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello rigettavano la pretesa della società diretta a ottenere il pagamento della penale di cui al contratto di agenzia, evidenziando che la clausola di stabilità, così come prevista dal contratto, fosse da ritenersi nulla.

Della questione veniva poi investita la Corte di Cassazione che, nel rigettare il ricorso della società preponente, ha confermato l’orientamento della Corte d’Appello ribadendo l’assoluta nullità e illegittimità della clausola di stabilità apposta al contratto e della relativa penale.

La Corte di Cassazione ha evidenziato infatti che: “in tema di contratto di agenzia, l'art. 1750 cc, nel porre la regola inderogabile secondo la quale i termini di preavviso devono essere gli stessi per le due parti del rapporto, esprime un precetto materiale che vieta pattuizioni che alterino la parità delle parti in materia di recesso, con la conseguenza che e nullo per frode a detto precetto (art. 1344 cc) il patto che contempli, in aggiunta all'obbligo di pagare l'indennità di mancato preavviso, una clausola penale a carico del solo agente che si renda inadempiente all'obbligo di dare preavviso”.


Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De NovellisAvv. Antonio Orsini e Avv. Matteo Pace

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Buona lettura e buon weekend dal Team di DLA Piper!

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