5 agosto 20216 minuti di lettura

Le novità della settimana in materia di lavoro

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, 26 luglio 2021 n. 21357 - Sul passaggio in giudicato e danno pensionistico

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul passaggio in giudicato di una sentenza avente a oggetto il risarcimento del danno per recesso anticipato da un rapporto di lavoro, in particolare analizzando se tale giudicato copra anche il danno pensionistico e precluda dunque qualsiasi domanda giudiziale successiva volta a conseguire tale tipologia di danno.

Nel caso di specie, il Tribunale aveva condannato, con sentenza passata in giudicato, il datore di lavoro (una confederazione) a pagare a favore della lavoratrice ricorrente la somma di euro 590.000 a titolo di risarcimento del danno per il recesso anticipato della datrice di lavoro dal rapporto di lavoro a tempo determinato.

In un secondo momento, la ricorrente aveva proposto un ulteriore giudizio per l’ottenimento del risarcimento del danno pensionistico derivato dal mancato versamento dei contributi in relazione alla somma che gli era stata in precedenza liquidata.

La Corte d’Appello riteneva il gravame proposto meritevole di accoglimento, in quanto sul punto non era intervenuta alcuna pronuncia suscettibile di passare in cosa giudicata, considerato che, al momento dell’impugnazione del recesso, non risultava che la lavoratrice fosse già in pensione e quindi un danno di natura pensionistica ancora non poteva definirsi concretizzato. Per i giudici, dunque, doveva escludersi che il passaggio in giudicato della sentenza sul recesso avesse coperto anche il profilo del danno pensionistico.

Il datore di lavoro proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando il fatto che la domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile in quanto coperta dal giudicato, sul presupposto che, se il danno pensionistico discende direttamente dall’illegittimo recesso, a maggior ragione la relativa domanda risarcitoria deve considerarsi preclusa dal giudicato, in quanto questo copre il dedotto e il deducibile.

Gli Ermellini hanno accolto il ricorso del datore di lavoro. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che l’accertamento del giudicato esterno “non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, (…) corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione”. Il danno, del quale il lavoratore illegittimamente estromesso ante tempus richiede il risarcimento, assume una connotazione unitaria con riguardo a tutte le componenti che ne costituiscono il titolo, compreso anche il danno derivante dalla minor contribuzione conseguibile: un tipo di pregiudizio già conosciuto in virtù dell’accertata illegittimità dell’intervenuto recesso che non ha dato luogo a reintegrazione e che si differenzia dal danno normalmente connesso all’omissione contributiva in corso di rapporto di lavoro.

Conseguentemente, la pronuncia passata in giudicato che ha riconosciuto il risarcimento del danno complessivo a 590.000 Euro deve ritenersi preclusiva di ogni ulteriore azione risarcitoria.

Corte d'Appello di Genova, Sezione Lavoro, 21 luglio 2021 n. 211 - Assenze e stato di invalidità del disabile: no al computo nel periodo di comporto

È quanto ha chiarito la Corte d'Appello di Genova, pronunciandosi in merito alla legittimità del licenziamento di una dipendente disabile per superamento del periodo di comporto.

Nel caso di specie, un lavoratrice, invalida al 75% per diverse patologie tra cui diabete mellito e insufficienza venosa, veniva licenziata a seguito del superamento del numero di assenze previsto dal contratto collettivo applicato al suo rapporto di lavoro.

Al termine della fase d'opposizione Fornero, il Tribunale riteneva legittimo il licenziamento intimato alla dipendente, rilevando che, secondo la giurisprudenza di legittimità, le assenze dovute a malattie collegate con lo stato di invalidità non possono essere computate nel periodo di comporto solo qualora l'invalido sia adibito a mansioni incompatibili con il suo stato di salute; tale circostanza era, invece, assente nel caso in esame in quanto dall'istruttoria era emerso che le mansioni assegnate erano compatibili con lo stato di salute della lavoratrice poi licenziata.

La dipendente impugnava, quindi, la sentenza del giudice di prime cure, ritenendo fossero stati violati i principi anche di diritto europeo, lamentando un'ipotesi di "discriminazione indiretta", ossia una situazione che si presenta qualora una disposizione apparentemente neutra - nel caso di specie, la disposizione della contrattazione collettiva che non riconosce un trattamento differenziato per i lavoratori affetti da patologie croniche - pone, in realtà, un soggetto debole in posizione di svantaggio. La reclamante chiedeva quindi un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma del contratto collettivo e dell'art. 2110 cod. civ., sostenendo che le assenza per malattia dei lavoratori con handicap non potessero essere assoggettate nello stesso periodo di comporto previsto per i lavoratori non invalidi.

Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha richiamato i principi sanciti dalla Corte di Giustizie UE in tema di discriminazione indiretta, secondo cui "il giudice nazionale deve verificare se la disparità di trattamento creatasi tra i lavoratori disabili e i lavoratori non disabili sia oggettivamente giustificata da una finalità legittima, se i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e se essi non vadano oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito dal legislatore nazionale" [nel caso di specie, la tutela della produttività dell'impresa e l'efficienza del lavoro].

Applicando tali principi al caso concreto, i giudici del gravame non ritenevano ragionevole la disparità di trattamento tra lavoratori di cui alla disposizione collettiva e quindi accoglievano il reclamo proposto dalla lavoratrice, pronunciando il seguente principio di diritto "E' discriminatorio il licenziamento per superamento del periodo di comporto se il datore calcola i giorni in cui il lavoratore affetto da handicap, accertato dalla Asl, si assenta per ricevere le cure necessarie per il trattamento della sua patologia".

Prassi

INPS: Messaggio del 28 luglio 2021 n. 2754 - COVID-19 Congedo straordinario per genitori fruizione oraria

A seguito del d.l. 30/2021 (convertito con L. 61/2021 - che ha introdotto la possibilità di fruire del “Congedo 2021 per genitori” anche in modalità oraria), l’INPS ha comunicato le procedura per la presentazione delle domande di congedo straordinario, per i lavoratori dipendenti con figli affetti da SARS CoV-2 o in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi, anche in modalità oraria. Le domande potranno quindi essere presentate tramite portale web dell'INPS; contact center; patronati.


Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Avv. Antonio Orsini e Dott. Francesco Martinelli.

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