
7 ottobre 2021 • 5 minuti di lettura
Le novità della settimana in materia di lavoro
Giurisprudenza
Tribunale di Firenze, 20 settembre 2021 - Licenziamento collettivo e condotta antisindacale
Una grande risonanza mediatica ha avuto la vicenda decisa dal Tribunale di Firenze nell’ambito della procedura di licenziamento collettivo avviata il 9 luglio 2021 da una multinazionale operante nel settore automotive.
Il 30 luglio 2021, il sindacato (Fiom) depositava un ricorso ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, chiedendo la rimozione di alcune condotte attuate dalla società poiché ritenute antisindacali. In particolare, l’organizzazione sindacale lamentava l’«omissione delle procedure di consultazione e confronto previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro della metalmeccanica» applicato dalla società; la serrata offensiva di quest’ultima che collocava «tutti i dipendenti in ferie/permesso o aspettativa retribuita» e «l’inizio della procedura di licenziamento collettivo senza il preventivo ricorso agli ammortizzatori sociali». Per questi motivi era stato chiesto di revocare, annullare o, comunque, dichiarare illegittima la relativa procedura avviata dalla società.
Il giudice ha stabilito che, sulla base della documentazione depositata dalle parti, la condotta posta in essere dalla società avrebbe violato gli obblighi di informazione a suo carico previsti sia dall’art. 9, parte prima, CCNL Industria Metalmeccanica, sia dall’accordo aziendale firmato nel luglio 2020, nell’ambito del quale, l’azienda (dopo aver escluso “allo stato attuale”, “l’uso di licenziamenti coercitivi”), si era espressamente impegnata “al confronto con la RSU in caso di mutamento del corrente contesto e condizioni di mercato”.
In concreto, la condotta antisindacale sarebbe consistita nell’aver impedito alla Fiom e alle RSU di interloquire, come sarebbe stato loro diritto, prima di procedere alla cessazione totale dell’attività d’impresa: comportamento, peraltro, in contrasto con i principi di buona fede e correttezza.
Il Tribunale di Firenze, in (parziale) accoglimento del ricorso della Fiom ha così statuito che “Il datore di lavoro deve essere condannato a revocare la lettera di apertura della procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 223/91 e a porre in essere le procedure di consultazione e confronto previste dal contratto collettivo nazionale applicabile e dall’accordo aziendale sottoscritto, dovendo ritenersi che, pur non essendo in discussione la discrezionalità dell’imprenditore rispetto alla decisione di cessare l’attività d’impresa, nondimeno la scelta imprenditoriale deve essere attuata con modalità rispettose dei principi di buona fede e correttezza contrattuale, nonché del ruolo e delle prerogative del sindacato: ne consegue che parte datoriale, nel decidere l’immediata cessazione della produzione, ha contestualmente deciso di rifiutare la prestazione lavorativa di tutti dipendenti (il cui rapporto di lavoro prosegue per legge fino alla chiusura della procedura di licenziamento collettivo), senza addurre una specifica ragione che imponesse o comunque rendesse opportuno il suddetto rifiuto, il che è sicuramente contrario a buona fede e rende plausibile la volontà di limitare l’attività delle organizzazioni dei lavoratori e dunque integra la condotta antisindacale”.
Tribunale di Milano, 16 settembre 2021, n. 2135 - Repêchage e sospensione del lavoratore che rifiuta di vaccinarsi
Il Tribunale di Milano ha dovuto decidere sulla legittimità o meno di un provvedimento di messa in aspettativa, notificato a una dipendente di una RSA che aveva espressamente rifiutato di prestare adesione alla campagna vaccinale anti-Covid-19 della Regione Lombardia. La Società aveva motivato tale provvedimento quale misura atta a tutelare l'integrità e le migliori condizioni di salute dei collaboratori, degli ospiti e di tutti gli utenti della RSA.
Secondo il Tribunale, nel caso di specie, deve trovare applicazione “l'istituto della sopravvenuta impossibilità della prestazione (artt. 1463 e 1464 c.c.), risultando il lavoratore in ambito sociosanitario, che rifiuti di sottoporsi alla vaccinazione, temporaneamente inidoneo, in quanto potenziale maggior veicolo di diffusione del contagio, allo svolgimento della prestazione tipica, prevedente il contatto con soggetti fragili, potenzialmente attingibili dalle gravi o fatali conseguenze della patologia da Covid-19, sino alla sottoposizione ad un ciclo vaccinale completo o, alternativamente, alla cessazione dell'emergenza epidemiologica”.
Ciò posto, rappresentando la sospensione del lavoratore senza retribuzione, l'extrema ratio, vi è un preciso onere del datore di lavoro - secondo il Tribunale - di verificare l'esistenza in azienda di posizioni lavorative alternative, astrattamente assegnabili al lavoratore, atte a preservare la condizione occupazionale e retributiva, da un lato, e compatibili, dall'altro, con la tutela della salubrità dell'ambiente di lavoro.
Non avendo la Società ottemperato a tale onere di repêchage, il provvedimento impugnato è illegittimo. Pertanto, non essendo possibile la riammissione in servizio della dipendente per lo svolgimento delle proprie mansioni, non avendo quest’ultima ancora aderito alla campagna vaccinale, il Tribunale ha condannato la Società al pagamento, in favore della ricorrente, delle retribuzioni maturate dalla data di sospensione alla data di effettiva riammissione in servizio.
Prassi
INPS - Messaggio n. 3315/2021 - Procedura agevolata per la verifica dello stato di handicap grave
L'Inps ha fornito alcune indicazioni e previsto la procedura in merito alla novità introdotta dall'articolo 29 ter della Legge 120/2020 che ha come scopo quello di agevolare l'accertamento dello stato di invalidità, cecità, sordità, handicap e disabilità nei casi di pazienti particolarmente gravi, per i quali il recarsi a visita diretta potrebbe essere particolarmente disagevole.
Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Avv. Matteo Primoli e Avv. Stefano Petri.
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Buona lettura e buon weekend dal Team di DLA Piper!