
13 novembre 2020 • 6 minuti di lettura
Le novità della settimana in materia di lavoro
Giurisprudenza
Corte di Cassazione, 4 novembre 2020 n. 24601 - Licenziamento e utilizzo dell’auto aziendale
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del licenziamento per giusta causa intimato a un dipendente che ha fatto uso scorretto dell’auto aziendale.
Nel caso di specie, un dipendente era stato licenziato per giusta causa per avere abusivamente ottenuto e utilizzato un’autovettura: in particolare, lo stesso il 26 luglio 2011 - durante le ferie – si rivolgeva alla sede italiana della relativa casa automobilistica (avente il ruolo di partner del datore di lavoro) presso la quale egli l'aveva richiesta e ritirata a nome del funzionario (destinatario del bene in questione). Il lavoratore se ne serviva poi per tutto il periodo delle ferie estive in Puglia sino al momento della restituzione (appositamente sollecitata dalla concedente/comodante, avvenuta il giorno 6 settembre 2011, oltre la scadenza del rapporto di godimento, fissata il 31 agosto 2011), senza segnalare adeguatamente, tramite la consegna di un corretto modulo di constatazione amichevole, il sinistro stradale che lo aveva visto coinvolto, per sua colpa, durante le medesime vacanze.
La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso del lavoratore, confermava la sentenza della Corte di appello con cui era stata confermata la legittimità del licenziamento in considerazione del fatto che il comportamento tenuto dal lavoratore fosse idoneo ad integrare un'insanabile frattura del vincolo fiduciario.
In particolare, la Corte di Cassazione rilevava una grave violazione degli obblighi gravanti sul lavoratore in relazione a quanto disposto “dall'art. 2104 c.c. che, nel prescrivere che il prestatore di lavoro debba osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende, obbliga lo stesso prestatore ad usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale”, tale da ledere irrimediabilmente l'elemento fiduciario e da mettere in dubbio la futura correttezza dell'adempimento da parte del dipendente.
Corte di Cassazione, 2 novembre 2020 n. 24195 - Repêchage: onere della prova in capo al datore di lavoro
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi nuovamente sull’onere della prova in caso di repêchage.
Nel caso di specie, un dipendente era stato licenziato per giustificato motivo oggetto a seguito dell’esternalizzazione ad una società terza dei servizi di vigilanza armata. Nella fase di merito, veniva rigettato il ricorso promosso dal dipendente, statuendo che il c.d. obbligo di repêchage (secondo cui il datore di lavoro ha l'onere di provare, anche mediante elementi presuntivi e indiziari, l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte) non deve essere inteso in modo rigido. In particolare, secondo i giudici di appello, è necessario che il lavoratore - in sede di impugnazione del licenziamento - collabori nell'accertamento di un possibile reimpiego dello stesso, mediante allegazione dell'esistenza di altri posti di lavoro nei quali poter essere utilmente ricollocato. Solo qualora ciò fosse dedotto - secondo il ragionamento della Corte d’Appello - scatterebbe in capo al datore di lavoro l'onere di provare la non utilizzabilità del lavoratore nei posti predetti. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva assolto l'onere di allegazione su di lui gravante.La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore statuendo che “esigere che sia il lavoratore licenziato a spiegare dove e come potrebbe essere ricollocato all'interno dell'azienda significa (…) divaricare fra loro onere di allegazione e onere probatorio, nel senso di addossare il primo ad una delle parti in lite e il secondo all'altra (…). Invece, alla luce dei principi di diritto processuale, onere di allegazione e onere probatorio non possono che incombere sulla medesima parte, nel senso che chi ha l'onere di provare un fatto primario (costitutivo del diritto azionato o impeditivo, modificativo od estintivo dello stesso) ha altresì l'onere della relativa compiuta allegazione".
Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata dalla Suprema Corte con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione, affinché quest’ultima statuisca nel merito sulla base del principio di diritto sopra espresso.
Prassi
Agenzia delle Entrate - Interpello del 3 novembre 2020, n. 519: Covid-19 - Premio di presenza (art. 63 D.L. 18/2020) - attività sindacale
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il premio di euro 100,00, previsto per le giornate di presenza al lavoro nel mese di marzo 2020 (articolo 63, del Decreto Legge n. 18/2020), spetta anche al lavoratore sindacalista impegnato in attività sindacale, anche in distacco e ciò in quanto in base alla normativa applicabile, che non prevede l'interruzione del rapporto di lavoro in caso di svolgimento dell'attività sindacale, si è dell'avviso che quest'ultima configuri una "diversa" modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che, in quanto tale, non costituisce circostanza ostativa al riconoscimento dell'incentivo economico in esame, in caso di convocazione del datore dei propri dipendenti in distacco o in permesso sindacale.
Il premio va riconosciuto anche nel caso in cui l’attività venga svolta presso la sede sindacale, a condizione che il sostituto d’imposta abbia acquisito la documentazione finalizzata alla attestazione della presenza.
INPS - Messaggio del 23 ottobre 2020, n. 3871: Covid-19 - Conguaglio delle somme anticipate dai datori di lavoro ai lavoratori in quarantena sanitaria
L’INPS fornisce le istruzioni operative riguardanti il conguaglio delle somme anticipate dai datori di lavoro ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, in attuazione dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Ai fini del riconoscimento della tutela c.d. quarantena, il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica (comma 3 dell’articolo 26).
I datori di lavoro potranno conguagliare gli importi anticipati a titolo di “quarantena” – nella misura massima dell’importo equivalente a quello dell’indennità di malattia o di degenza ospedaliera – laddove sussistente il relativo diritto dei lavoratori, ed entro i limiti del monitoraggio della spesa, così come previsto dall’articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020.
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Buona lettura e buon weekend dal Team di DLA Piper!