3 giugno 20219 minuti di lettura

Le novità della settimana in materia di lavoro

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, 24 maggio 2021 n. 14199 - Protesta del lavoratore sul luogo di lavoro: no alla giusta causa

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla validità di un licenziamento irrogato per giusta causa. Nel caso di specie, un dipendente del comune veniva licenziato per avere posto in essere la condotta di “falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia”, ex D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 quater, lett. a).

In particolare, la società contestava al ricorrente di aver "in modo reiterato attestato falsamente la propria presenza in servizio nei giorni e negli orari in cui si tratteneva all'esterno del luogo di lavoro pur risultando regolarmente in servizio". In quelle occasioni, il lavoratore era stato visto all'esterno del cimitero comunale, al quale era assegnato, con dei cartelli di cartone sui quali erano riportate scritte di protesta per le condizioni di lavoro, considerate dal dipendente ingiuste e lesive della salute.

Il lavoratore presentava ricorso nell’ambito di un procedimento c.d. Fornero. All’esito della fase di opposizione, il Tribunale revocava l’ordinanza resa nella fase sommaria del giudizio e riconosceva l’illegittimità licenziamento intimato al lavoratore dal Comune di Pagani, condannando il Comune alla reintegra del dipendente, nonché al pagamento di un’indennità risarcitoria.

Successivamente, la Corte d’appello confermava l’illegittimità del licenziamento. Secondo i giudici del gravame, “l'illecito disciplinare contestato richiede una condotta fraudolenta oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro circa la presenza in servizio e, pertanto, nella fattispecie lo stesso non risultava integrato, perché al contrario il [lavoratore] aveva reso volutamente visibile la propria condotta di protesta, cercando di attirare l'attenzione dei passanti e della stessa amministrazione, la quale ne era la destinataria”.

La Corte territoriale aggiungeva che “anche in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito tipizzato, in ragione del divieto di automatismi espulsivi, il giudice è tenuto ad effettuare il giudizio di proporzionalità ed a tener conto della portata oggettiva e soggettiva dei fatti contestati. Nel caso di specie la condotta non poteva giustificare la sanzione del licenziamento perché: il lavoratore non aveva inteso ingannare l'ente sulla sua presenza in servizio; le proteste avevano avuto una durata limitata ogni volta a pochi minuti; non era emerso che il dipendente si fosse sottratto a specifici ordini o avesse omesso di attendere alle incombenze demandategli; non si trattava di una reiterazione degli episodi contestati come recidiva, bensì di un comportamento critico assunto nei confronti dell'amministrazione da dipendente pacificamente attivo anche sul versante sindacale”.

A fronte di tale statuizione, il comune presentava ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del Comune, statuendo quanto segue: “nell'interpretare il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 quater, lett. a), ha affermato che la condotta di rilievo disciplinare se, da un lato, non richiede un'attività materiale di alterazione o manomissione del sistema di rilevamento delle presenze in servizio, dall'altro deve essere oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro, sicché anche l'allontanamento dall'ufficio, non accompagnato dalla necessaria timbratura, integra una modalità fraudolenta, diretta a rappresentare una situazione apparente diversa da quella reale (Cass. n. 17367/2016 e Cass. n. 25750/2016)”.

Secondo i giudici di legittimità, la Corte territoriale si è attenuta al suddetto principio di diritto in quanto “come evidenziato nello storico di lite, ha fondato la decisione su una duplice ratio decidendi perché ha innanzitutto escluso che la condotta fosse sussumibile nell'illecito tipizzato dal legislatore, in quanto non idonea ad indurre in errore il datore di lavoro, destinatario principale della protesta platealmente inscenata. Ha, poi, ritenuto i profili oggettivi (non si era verificato un reale allontanamento e le manifestazioni di protesta avevano avuto durata ogni volta di pochi minuti) e soggettivi della condotta, tali da non giustificare la sanzione espulsiva irrogata”.

Corte di Cassazione, 24 maggio 2021 n. 14195 - Pubblico impiego: comunicazione della sentenza alla pec dell’ufficio

La Corte di Cassazione affronta una questione relativa alla comunicazione da parte della cancelleria della sentenza di primo grado (in merito a un’impugnativa di licenziamento di un dipendente pubblico dove il Ministero è difeso da un proprio funzionario) e offre degli spunti di riflessione. In questo caso, la sentenza che definisce il giudizio di primo grado deve essere comunicata alla pec dell’ufficio dell’amministrazione inserita nel registro ministeriale degli indirizzi della Pubblica Amministrazione per poter far iniziare a decorrere il termine per impugnare.

Più nello specifico, analizzando il caso di specie, la Corte d’appello aveva dichiarato, in relazione ad procedimento con rito Fornero, inammissibile il reclamo proposto dal Ministero avverso la sentenza del Tribunale (che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento del dipendente pubblico). Secondo la corte territoriale, la comunicazione della sentenza di primo grado effettuata in cancelleria al funzionario incaricato della difesa in quella sede del Ministero era regolare, con la conseguenza che aveva fatto iniziare a decorrere il termine per l’impugnazione. Il motivo della regolarità era dato dal fatto che nel registro mancava l’indirizzo Pec del funzionario e risultava errato l’indirizzo Pec di un altro funzionario parimenti incaricato della difesa. Non veniva dunque accolta la tesi del Ministero, secondo cui la notificazione avrebbe dovuto essere eseguita presso l’indirizzo Pec dell’Amministrazione, espressamente indicato negli atti del processo di primo grado. Inoltre, il giudice del merito riteneva che in ogni caso l’estrazione di copia conforme della sentenza da parte della P.A. fosse di per sé sufficiente a far decorrere i termini per l’impugnazione.

Il Ministero proponeva, dunque, ricorso per cassazione con due distinti motivi.
In primo luogo, si lamentava  una violazione dell’art. 16, co. 6,7 e 12 del d.l. 179/2012 e dell’art. 1, co. 58 e 61 della Legge 92/2012, in quanto la comunicazione per gli enti che si difendono con funzionari andava fatta esclusivamente a mezzo Pec, sottolineando come l’indirizzo di posta certificata del Ministero fosse presente nel registro, oltre ad essere esplicitata nell’atto di costituzione in primo grado.

Gli ermellini continuano ribadendo che, nel caso in cui il Ministero si sia difeso mediante funzionari, la giurisprudenza consolidata afferma che “la notifica della sentenza di primo grado ai fini del decorso del termine di impugnazione va effettuata dallo stesso dipendente; la norma (…) attribuisce al dipendente di cui l’amministrazione si sia avvalsa tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in tale giudizio, ivi compresa quella di ricevere la notificazione della sentenza, ancorché tale atto si collochi necessariamente in un momento successivo alla conclusione del giudizio stesso” (così Cass. 22 febbraio 2008, n. 4690 e successive conformi).

La Corte, tuttavia, sottolinea come questa giurisprudenza non ha potuto considerare, ratione temporis, le disposizioni dell’art. 16, d.l. 179/2012.

La Suprema Corte fa un distinguo importante: non sussiste alcun dubbio che le comunicazioni interne al grado processuale, ove effettuate con modalità differenti presso il funzionario delegato alla difesa della P.A., consentono in ogni caso la sanatoria per raggiungimento dello scopo se risulta che vi è piena conoscenza del contenuto dell’atto da parte del medesimo; invece, non può aversi lo stesso risultato per le comunicazioni (o notifiche) che riguardano il provvedimento finale di un processo di primo grado, per cui sia consentita una difesa a mezzo funzionari, che abbiano effetto riguardo alla impugnativa di tale provvedimento, in quanto tale impugnativa non può essere condotta dai funzionari. Del resto, viene ribadito in sentenza che l’indirizzo a cui si fa riferimento dell’art. 16 comma 12 non è quello del funzionario, ma è l’indirizzo generale della Amministrazione di riferimento, individuata attraverso i propri uffici.

Inoltre, non è consentito, “per gli effetti preclusivi che derivano dalla conseguente applicazione del c.d. “termine breve” di ragionare in termini di raggiungimento dello scopo in ragione della circostanza che le comunicazioni o notificazioni siano state fatte, con qualunque modalità, al funzionario delegato alla difesa nel singolo giudizio”: Viene dunque esclusa la possibilità di individuare un dies a quo per l’impugnazione diverso da quello che scaturisce con una comunicazione effettuata nel pieno rispetto delle forme telematiche.

Nel caso di specie, l’indirizzo del Ministero era certamente presente nel registro e risultava dunque l’unico da utilizzare per una valida comunicazione; inoltre la stretta tipicità della forma di comunicazione non rendeva in ogni caso il rilascio di copia conforme al funzionario amministrativo un atto idoneo a far decorrere il termine per l’impugnazione.

Prassi

INAIL: Circolare del 31 maggio 2021 n. 16 - Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi - Anno 2021

L’Inail ha indicato, per l’anno 2021, i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi.

Agenzia Entrate: Smart-working - Sulla possibilità di rimborso spese del costo della connessione internet

L’Agenzia delle Entrate è stata interpellata in merito alla rilevanza del rimborso spese del costo della connessione internet con dispositivo USB mobile (la c.d. chiavetta internet) o dell’abbonamento al servizio dati domestico per consentire lo svolgimento da remoto della prestazione, ai fini della determinazione del reddito da lavoro subordinato e dei relativi regimi di deducibilità per il reddito d’impresa.

Con la risposta n. 371 del 24 maggio 2021, l’Agenzia sottolinea il principio di onnicomprensività dei redditi di lavoro dipendente secondo il quale «tutte le somme ed i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro» costituiscono reddito imponibile per il dipendente.

Quindi, anche le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest'ultimo, reddito di lavoro dipendente, salvo quanto previsto, per le trasferte e i trasferimenti.

In relazione alla fattispecie in esame dell’interpello, il rimborso da parte del datore di lavoro non è relativo al solo costo riferibile all'esclusivo interesse del datore di lavoro, dal momento che l'istante rimborserebbe tutte le spese sostenute dal lavoratore per l'attivazione e per i canoni di abbonamento al servizio di connessione.

Inoltre, non è emerso  l'importo del costo che verrebbe rimborsato dal datore di lavoro, consentendo, quindi, al dipendente un pieno accesso a tutte le funzionalità oggi fruibili e offerte dalla tecnologia presente sul mercato.

Conseguentemente, il costo, non essendo supportato da elementi e parametri oggettivi e documentati, non sembra poter essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente e, conseguentemente, rileverà fiscalmente nei confronti dei dipendenti ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del TUIR.


Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Dott.ssa Alessandra Giorgi e Dott. Francesco Martinelli.

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