
29 luglio 2021 • 5 minuti di lettura
Le novità della settimana in materia di lavoro
Giurisprudenza
Corte di Cassazione, 21 luglio 2021 n. 20819 - Disincentivare l’esercizio dell’attività sindacale da parte dei propri dipendenti: è discriminatorio?
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla vicenda di una compagnia aerea che aveva condizionato l’assunzione di alcuni propri dipendenti alla sottoscrizione di clausole contrattuali dirette a vietare e disincentivare l’esercizio dell’attività sindacale.
In particolare, la compagnia aerea aveva fatto sottoscrivere ad alcuni lavoratori delle specifiche clausole contrattuali che, da un lato, condizionavano l’efficacia del contratto alla mancata adesione del dipendente a iniziative di natura sindacale e, dall’altro, attribuivano ai medesimi dipendenti specifici trattamenti di miglior favore a fronte della rinuncia all’esercizio e alla partecipazione all’attività sindacale.
Le organizzazione sindacali di categoria agivano, pertanto, in sede giudiziale per ottenere l’accertamento della natura discriminatoria della condotta del datore di lavoro rispetto a quei lavoratori sindacalizzati che aspiravano all’assunzione o che, in qualità di dipendenti della società, non avrebbero potuto esercitare attività sindacale.
Nella fase di merito, il ricorso delle OO.SS. veniva rigettato e il comportamento datoriale veniva dichiarato discriminatorio. Il datore di lavoro veniva, quindi, condannato al risarcimento del danno in favore delle organizzazioni sindacali, quale conseguenza dell’accertata condotta discriminatoria.
In particolare, il giudice territoriale evidenziava che “non vi erano dubbi che la politica di gestione del rapporto di lavoro da parte della società datrice di lavoro, per quanto riguardava l’attività sindacale, come pubblicizzata la stessa società, fosse una politica discriminatoria sia sul fronte dell’accesso al lavoro, sia sul fronte del trattamento deteriore, rispetto ai colleghi di lavoro, in corso di rapporto di lavoro”.
Della questione veniva poi investita la Corte di Cassazione che, nel rigettare integralmente il ricorso del datore di lavoro, confermava l’orientamento della Corte d’Appello e confermava altresì la natura discriminatoria della condotta della compagnia aerea.
In particolare, la Corte di Cassazione - nel condividere le motivazioni della Corte d’Appello - evidenziava che: “i diritti in materia di lavoro e sindacali, riconosciuti dall’ordinamento nazionale, devono potersi svolgere in condizioni di parità, e devono essere tutelati da violenze, mobbing e altri atti o condotte lesive” e che “l’esercizio dei diritti riconducibili alla libertà sindacale è una delle possibili declinazioni delle “convinzioni personali” che non possono costituire fattore di discriminazione”.
Tribunale di Roma, 13 luglio 2021 n. 6803 - Inattività imposta al dipendente a seguito di reintegra: risarcimento danni
Il Tribunale di Roma è stato chiamato a pronunciarsi in merito a uno stato di inattività imposto da un datore di lavoro a un proprio dipendente in seguito alla reintegrazione di quest’ultimo a causa di licenziamento illegittimo.
Nel caso di specie, con ricorso depositato in data 19.6.2019, un dipendente affermava che “aveva lavorato dal 2.1.76 per una società e, dal 1.4.2007, aveva lavorato per la resistente; aveva subito un infortunio sul lavoro il 1.12.2008 e in data 9.1.2009 era stato licenziato; era stato reintegrato il 10.12.2013 dopo due gradi di giudizio; aveva però subito, dopo la reintegra, un trattamento vessatorio, cosi come descritto in ricorso”, con conseguenze sul piano personale e sanitario.
A supporto delle proprie pretese, il dipendente “deduceva in diritto circa il subito comportamento consistente in demansionamento e mobbing, lamentava i danni subiti, deduceva circa le differenze retributive dovute a causa dell'inquadramento errato nonostante il passaggio all'8^ categoria per effetto del superamento del corso "quadri" e o svolgimento delle mansioni di ispettore di cantiere”.
In risposta, la società resistente “eccepiva il difetto di legittimazione passiva per il periodo precedente al 1.4.2007, eccepiva l'inammissibilità delle richieste retributive, in quanto trattasi di fatti risalenti al periodo in cui il ricorrente era dipendente di – altro datore di lavoro – eccepiva checomunque egli aveva ottenuto solo la idoneità e non il passaggio all'area Quadri , eccepiva di non avere provato di avere svolto le mansioni corrispondenti, eccepiva la prescrizione”.
Inoltre, con riferimento al mobbing, la società “eccepiva innanzitutto la carenza di allegazioni e contestava la sussistenza dei fatti dedotti, contestava i danni deduceva circa l'attività svolta dal dipendente nel periodo del preteso mobbing, sottolineando che vi era stato un atteggiamento ostruzionistico del dipendente e sue frequenti assenze per malattia, circostanze che avevano impedito l’utilizzazione piena delle sua prestazione; eccepiva la nullità dei conteggi”.
All'esito di istruttoria documentale e orale, espletata anche CTU medica, veniva rilevata la sussistenza della dedotta inattività e il Tribunale - in accoglimento parziale del ricorso - ha affermato che “il comportamento del datore che lascia in condizioni di inattività il dipendente «non solo viola l'articolo 2103 Cc ma è al tempo stesso lesivo del fondamentale diritto al lavoro nonché dell'immagine e della professionalità del dipendente, ineluttabilmente mortificate dal mancato esercizio delle prestazioni tipiche della qualifica di appartenenza (nella fattispecie, il ricorrente ha descritto le mansioni svolte prima del recesso, caratterizzate da una professionalità maturata e cresciuta negli anni, cossiché deve ritenersi che l'inattività cui è stato costretto, abbia irrimediabilmente interrotto il processo di crescita professionale e minato la progressione in carriera e i guadagni del lavoratore)”.
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