11 dicembre 20206 minuti di lettura

Le novità della settimana in materia di lavoro

Giurisprudenza

Corte di Cassazione del 2 dicembre 2020 n. 27552 - Computo indennità di volo e trattamento di maternità

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sull’indennità di maternità dovuta a una dipendente con mansioni di assistente di volo.

Nel caso di specie, “la questione controversa riguardava la determinazione della base di calcolo dell’indennità di maternità dovuta alla lavoratrice (assistente di volo) ed, in particolare, l’incidenza, per intero o al 50 per cento, della voce retributiva detta indennità di volo”.

La Corte d’Appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto “non discriminatorio il criterio adottato dall’IPSEMA per la liquidazione dell’indennità di maternità alle lavoratrici rappresentate dalla Consigliera di parità, parametrata alla retribuzione comprensiva dell’indennità di volo nella misura del cinquanta per cento”. In particolare, la Corte territoriale ha concluso “nel senso della inclusione, nella misura del cinquanta per cento, dell’indennità di volo, sulla base della considerazione che l’art. 23 del TU n. 151 del 2001 che disciplina la materia si limita a richiamare, ai fini della determinazione della retribuzione imponibile, gli stessi elementi utilizzati per quantificazione della indennità di malattia”.

La Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, ha affermato che “la disciplina del calcolo del trattamento economico di maternità, e dunque delle modalità di determinazione del quantum, si rinviene esclusivamente nell’articolo 23 che richiama solo gli elementi (id est voci retributive) che concorrono a determinare la base di calcolo delle indennità economiche di malattia mentre nulla dice in ordine alla misura della loro computabilità; ciò perché la norma stabilisce una specifica disciplina di calcolo, prevedendo espressamente che la retribuzione parametro, da prendere a riferimento per determinare, nella misura dell’80 per cento di essa (come stabilito dal precedente articolo 22), l’indennità medesima (di malattia), sia costituita dalla > che si ottiene dividendo per trenta l’importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo”.

Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che “a ciò è da aggiungere che, venendo in rilievo la particolare e pregnante tutela della maternità, l’art. 23 del d. lgs. n. 151 del 2001 è finalizzato a garantire, in armonia con gli artt. 30, 31 e 37 Cost., privilegiando anche in via di interpretazione sistematica, un criterio di maggior mantenimento possibile del livello retributivo immediatamente precedente al congedo rispetto a criteri che, come quelli per il computo dell’indennità di malattia, comportano un’attribuzione parziale di alcuni voci retributive”.

Corte di Cassazione, 30 novembre 2020 n. 27345 - Sul demansionamento

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul demansionamento di una lavoratrice e sulla legittimità del licenziamento intimatole per sopravvenuta idoneità fisica.

Nel caso di specie, una dipendente di un supermercato addetta a mansioni di commessa veniva licenziata per sopravvenuta inidoneità fisica. Tale inidoneità era stata, a dire della lavoratrice, causata da una patologia non ricollegabile all’attività svolta ed era insorta già prima dell’inizio del rapporto. La dipendente impugnava il licenziamento e contestualmente lamentava di aver subìto un demansionamento da parte della società nel corso del rapporto di lavoro.

Nella fase di merito, la domanda proposta dalla lavoratrice (tesa a ottenere la condanna della società al risarcimento del danno da demansionamento e la reintegrazione nel posto di lavoro) veniva rigettata. Nel confermare la decisione resa dal giudice di prime cure, in particolare, la corte d’appello sottolineava come non fosse stato accertato nessun inadempimento della datrice di lavoro e come la dipendente non avesse neppure allegato a quali mansioni avrebbe potuto essere adibita né se vi fossero posti disponibili corrispondenti alla professionalità acquisita; la corte di appello rigettava, pertanto, la domanda volta ad accertare il demansionamento.

La lavoratrice impugnava la sentenza sostenendo che nel merito fosse stato erroneamente ritenuto che la lavoratrice avesse denunciato il demansionamento con riguardo alla qualifica di capo reparto di secondo livello laddove invece sarebbe stato denunciato che, assunta nel terzo livello, la stessa era invece assegnata a mansioni esecutive semplici e riconducibili al quarto livello.

La Corte di Cassazione, confermando la decisione resa all’esito della fase di merito, ha evidenziato come la corte territoriale avesse correttamente verificato se, rispetto al terzo livello di inquadramento posseduto dalla lavoratrice, nel corso del rapporto, fosse intervenuto il denunciato demansionamento analizzando le caratteristiche astratte del profilo posseduto rispetto a quello inferiore. Secondo la Suprema Corte, i giudici di appello avevano effettuato una ricostruzione improntata a criteri giuridici corretti, non incorrendo in alcuna violazione di legge.

La Suprema Corte ha infine sottolineato che, “allorché si tratti di individuare, ai fini dell’accertamento, la pertinenza delle mansioni svolte in concreto, rispetto a una determinata posizione funzionale, il procedimento logico-giuridico del giudice non può prescindere da tre fasi successive, costituite dall’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, nonché dal raffronto tra il risultato della prima indagine e le previsioni della normativa contrattuale individuati nella seconda.

Prassi

INPS: Circolare del 7 dicembre 2020 n. 139 - COVID-19: Chiarimenti per fruire degli ammortizzatori previsti nel Decreto Ristori

L’Istituto ha illustrato le ulteriori misure in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotte dal decreto legge n. 137/2020 (cd. “Decreto Ristori”) e ha fornito le istruzioni sulla corretta gestione delle domande relative ai trattamenti previsti dagli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, legge n. 27/2020.

L’INPS ha precisato che la nuova disciplina deve essere coordinata con quella precedentemente introdotta dal decreto legge n. 104/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), che parallelamente regolamenta l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale per il periodo dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Conseguentemente, i datori di lavoro che hanno richiesto o che richiederanno periodi rientranti in tale ultima disciplina potranno, nel rispetto dei presupposti di legge, accedere ai trattamenti per i periodi (9+9 settimane) e alle condizioni dalla stessa previsti anche per periodi successivi al 15 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Diversamente, i datori di lavoro cui sia stato interamente autorizzato il periodo complessivo di 18 settimane di cui al decreto legge n. 104/2020, possono richiedere l’ulteriore periodo di 6 settimane introdotto dal decreto legge n. 137/2020 da collocare all’interno dell’arco temporale dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021.

L’Istituto da ultimo sottolinea che l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 12 del decreto legge n. 137/2020 stabilisce che i periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge n. 104/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, limitatamente ai periodi successivi alla predetta data, alle 6 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dal decreto-legge n. 137/2020.


Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Dott. Lorenzo Vittorio Caprara e Dott.ssa Davide Maria Testa.

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Buona lettura e buon weekend dal Team di DLA Piper!

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