
10 febbraio 2022 • 6 minuti di lettura
Le novità della settimana in materia di lavoro
Normativa
COVID-19 - Pubblicato il Decreto Legge n. 5/2022 sull’allentamento delle restrizioni
E’ stato pubblicato il Decreto Legge recante misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 (le certificazioni verdi rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID-19 ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario) e di svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.
Giurisprudenza
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 31 gennaio 2022, n. 2689 - Contestazione disciplinare dopo 3 anni: il licenziamento è illegittimo
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un licenziamento intimato nell’anno 2016 nei confronti di due lavoratori che nel 2013 (quindi, tre anni prima) si erano appropriati di materiale di scarto presente nell’officina.
Nel giudizio di merito, la contestazione (effettuata dal datore di lavoro nel 2016 in relazione a condotte poste in essere nel 2013) non era stata considerata tempestiva. La Corte d’appello aveva considerato inadeguata la tesi del differimento di tre anni della conoscenza del fatto, anche a ragione della struttura ben organizzata della società e dell'entità del materiale (accatastato ed esposto nell'area scoperta presente nel perimetro dell'officina e, dunque, ben visibile a chiunque).
Pertanto, la Corte territoriale, ribadendo il principio di tempestività della contestazione già consolidato dalle Sezioni Unite (cfr. SS.UU. n. 30985/2017), aveva dichiarato - nel caso di specie - l’illegittimità del licenziamento irrogato nei confronti dei due lavoratori. Secondo i giudici del gravame, “la violazione del principio generale di carattere sostanziale della tempestività della contestazione, quando assume il carattere di ritardo notevole e non giustificato è idoneo a determinare un affievolimento della garanzia per il dipendente incolpato di espletare in modo pieno la propria difesa effettiva nell'ambito del procedimento disciplinare, garanzia, quest'ultima, che non può certo essere vanificata da un comportamento del datore di lavoro non improntato ai canoni di correttezza e buona fede; è, quindi, sul datore di lavoro che grava l'onere di dimostrare le ragioni impeditive della tempestiva contestazione del fatto poi addebitato al dipendente”.
La Suprema Corte, confermando quanto statuito appello, ha ritenuto che “in tema di licenziamento disciplinare, l'immediatezza del provvedimento espulsivo rispetto alla mancanza addotta a sua giustificazione ovvero a quello della contestazione, si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore, con la precisazione che detto requisito va inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso”.
Tribunale di Ravenna, sentenza del 12 gennaio 2022 - Sulla tardività della contestazione disciplinare e l’insussistenza in concreto del fatto contestato
Il Tribunale di Ravenna è stato chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di un licenziamento disciplinare irrogato nei confronti di un lavoratore dopo diverso tempo dalla scoperta della condotta illecita.
Il lavoratore, nell’agire giudizialmente avverso il licenziamento, aveva contestato la tardività del procedimento disciplinare avviato dalla società nei suoi confronti, evidenziando come lo stesso fosse stato avviato diversi mesi (se non anni) dopo la materiale scoperta dei fatti.
Il Tribunale di Ravenna, all’esito della costituzione delle parti, ritenendo la causa immediatamente matura per la decisione, ha accolto il ricorso del lavoratore in ragione dell’evidente e documentale assoluta tardività del procedimento disciplinare e ha, di conseguenza, dichiarato illegittimo l’impugnato licenziamento.
Con tale statuizione, il Tribunale di Ravenna - discostandosi completamente dal precedente orientamento giurisprudenziale espresso da ultimo dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione (con sentenza 30985/2017) - ha quindi condannato la società a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, (con ciò applicando la specifica tutela reintegratoria di cui all’art. 18, comma 4, Legge 300/70) ritenendo che nel caso di specie non potesse trovare applicazione la tutela indennitaria di cui all’art. 18, comma 5 della medesima legge.
Il Giudice di merito, nel discostarsi completamente dal precedente giurisprudenziale della Corte di Cassazione, ha evidenziato che la tardività di una contestazione disciplinare fosse da qualificarsi come prova dell’insussistenza in concreto del fatto giuridico contestato, attesa l’insussistenza in concreto di alcuna lesione dell’interesse datoriale.
Il Tribunale in particolare ha precisato che: “se un fatto non è stato tempestivamente represso, non avendo avuto il datore di lavoro alcun interesse a sanzionarlo in tempo utile, il licenziamento tardivo è evidentemente avvenuto non per quel fatto, sul quale si è appunto soprasseduto; dunque, il fatto non può sussistere (giuridicamente), come fondamento di quel determinato, tardivo licenziamento (essendo irrilevante stabilire se, col senno di poi, tale fatto, laddove tempestivamente contestato, sarebbe stato sussistente o meno). Si tratta di un fenomeno che potrebbe chiamarsi di insussistenza giuridica sopravvenuta del fatto”.
E ancora, il Tribunale di Ravenna ha motivato la reintegra del lavoratore evidenziando che “un fatto perdonato (divenuto quindi disciplinarmente irrilevante) non può ritornare ad essere un fatto disciplinarmente rilevante e giustificare un licenziamento tardivo”, concludendo quindi che “un fatto sul quale il datore di lavoro ha inequivocabilmente soprasseduto al momento della commissione dello stesso e nell’arco di tempo necessario per la sua emersione e valutazione, non può che essere considerato giuridicamente insussistente laddove posto a fondamento di un licenziamento tardivo, con conseguente applicazione del 4° comma dell’art. 18”.
Prassi
INPS: Messaggio dell’8 febbraio 2022 n. 606 - Chiarimenti in tema di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
L’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in tema di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Ministero della Salute: COVID-19 - Circolare del 4 febbraio 2022 prot. 0009498 - Quarantena e auto-sorveglianza
Il Ministero della Salute ha emanato la circolare con l’aggiornamento sulle misure di quarantena e auto-sorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2.
Ministero della Salute: COVID-19 - Ordinanza del 4 febbraio 2022 - Misure per il contenimento del virus in alcune Regioni
Il 4 febbraio 2022 il Ministero della Salute ha pubblicato un’ordinanza con ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana.
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