
12 marzo 2021 • 6 minuti di lettura
Le novità della settimana in materia di lavoro
Giurisprudenza
Corte di Cassazione, 4 marzo 2021 n. 6084 - Repechage e onere della prova
La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla legittimità di un licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo dovuto a una riorganizzazione che aveva portato alla soppressione della posizione del lavoratore. Quest’ultimo, risultato soccombente in primo e in secondo grado, ricorreva per la cassazione della decisione, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5 della legge n. 604/1966, in quanto la corte di merito aveva sostenuto che sussiste l’obbligo per il datore di lavoro di provare l’impossibilità di adibire il dipendente da licenziare ad altre mansioni nel solo caso in cui il lavoratore interessato abbia indicato delle destinazioni idonee alla propria ricollocazione.
La Suprema Corte ha accolto la doglianza presentata dal lavoratore, affermando il seguente principio di diritto: “in materia di repechage non sussiste alcun onere di collaborazione da parte del lavoratore, questo gravando sul datore di lavoro posto che l’art. 3 della legge n. 604/1966 richiede a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto al dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso; b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali – insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purchè effettivi e non simulati – diretti ad incidere sulla struttura e sull’organizzazione dell’impresa, ovvero sui processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento della redditività; c) l’impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore. L’onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione di posti assegnabili”.
La Corte di Cassazione ha, dunque, rinviato alla corte d’appello territorialmente competente.
Tribunale di Velletri, 2 marzo 2021 n. 313 - Sulla nullità del licenziamento dell’RSA
Il Tribunale di Velletri è stata chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di un licenziamento intimato per giusta causa nei confronti di un dipendente che rivestiva la qualifica di Rappresentante Sindacale Aziendale (RSA).
In particolare, il caso di specie prende le mosse dalla vicenda di un lavoratore (con ruolo di RSA) da sempre particolarmente attivo in una campagna sindacale diretta a ottenere il miglioramento delle condizioni lavorative ed economiche dei dipendenti. Il lavoratore, a seguito della giornate di sciopero proclamata dal proprio sindacato, diveniva destinatario di ben 7 distinti procedimenti disciplinari avviati dalla società nei suoi confronti, culminati poi nel licenziamento per giusta causa.
Il lavoratore agiva, dunque, in sede giudiziale per veder accertata la nullità e illegittimità del provvedimento espulsivo adottato dal datore di lavoro nei suoi confronti, evidenziando la natura c.d. “ritorsiva per rappresaglia” e discriminatoria dello stesso.
Ad avviso del lavoratore, infatti, il licenziamento per giusta causa sarebbe stato disposto dal datore di lavoro in conseguenza del legittimo esercizio delle prerogative sindacali. Lo stesso evidenziava, inoltre, che il licenziamento fosse da ritenersi illegittimo poiché disposto in violazione della procedura ex art. 7, legge 300/70, non avendo la società contestato gli addebiti posti a fondamento del provvedimento espulsivo.
Della questione veniva investito il Tribunale di Velletri che, all’esito del giudizio, ha dichiarato la nullità nonché illegittimità del licenziamento disposto dal datore di lavoro, accogliendo sia l’eccezione di ritorsività sia l’eccezione di illegittimità per violazione della procedura di cui all’art. 7, legge 300/70. In particolare, sulla mancata contestazione degli addebiti, il Tribunale ha dichiarato il licenziamento illegittimo evidenziando che “nel caso che ci occupa non è dato conoscere quale sia stata la condotta di rilievo disciplinare addebitata al lavoratore che ha determinato l’irrogazione nei suoi confronti della massima sanzione espulsiva, e soprattutto se detta condotta corrisponda a quella oggetto della contestazione disciplinare che avrebbe dovuto necessariamente precedere il licenziamento”.
Con riferimento, invece, a quanto dedotto dal lavoratore in merito alla ritorsività del licenziamento, il Tribunale ha accolto le richieste del ricorrente e dichiarava il licenziamento nullo, poiché ritorsivo. Ad avviso del giudice, infatti, doveva ritenersi raggiunta la prova che “il lavoratore è stato punito per fatti afferenti il suo attivismo sindacale e che, quindi, il reale motivo determinante il recesso della società dal rapporto di lavoro con il lavoratore è connesso all’attività di sindacalista svolta dal ricorrente”.
Nell’accogliere il ricorso del lavoratore, il Giudice di primo grado ha quindi affermato il seguente principio: “ai sensi dell'articolo 4 della l. n. 604/66, il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dell'appartenenza a un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacabili è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata; inoltre, l'espressione “attività sindacali” è stata interpretata dalla giurisprudenza in senso ampio, comprensiva cioè non solo dell'attività esercitata per conto di un sindacato da parte dei suoi esponenti, ma anche di quei comportamenti che, al di fuori di iniziative formalmente assunte in sede sindacale, siano comunque diretti a far valere posizioni e relative rivendicazioni dei lavoratori dipendenti, con il consenso espresso o tacito di questi ultimi e in contrapposizione col datore di lavoro”.
Prassi
INPS: COVID-19 Messaggio del 9 marzo 2021, n. 1008 - Differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti di CIG connessi all’emergenza epidemiologica
L’INPS ha comunicato le istruzioni operative per il differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti di Cassa integrazione connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare, rientrano nel differimento al 31 marzo 2021 tutte le domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs. n. 148/2015, del Fondo di integrazione salariale (FIS), nonché quelle di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) connesse all’emergenza da COVID-19, i cui termini di trasmissione sono scaduti al 31 dicembre 2020.
Ne deriva che possono beneficiare della moratoria dei termini decadenziali le domande di trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 riferite a periodi del 2020 fino a novembre 2020 compreso.
I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non avessero inviato istanze di accesso ai trattamenti, potranno trasmettere domanda entro e non oltre il termine del 31 marzo 2021. A tal fine, dovranno essere utilizzate le medesime causali relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19, già istituite con riferimento alle singole discipline.
Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Avv. Antonio Orsini e Avv. Nicola Di Iorio.
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