
12 novembre 2021 • 5 minuti di lettura
Le novità della settimana in materia di lavoro
Giurisprudenza
Corte di Cassazione, 2 novembre 2021 n. 31204 - Licenziamento e registrazioni delle conversazioni tra colleghi
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un licenziamento intimato per giusta causa nei confronti di un lavoratore che si era rifiutato di partecipare a un corso di formazione obbligatorio per lo scarso preavviso ricevuto dal proprio datore di lavoro, registrando al contempo la conversazione intercorsa.
In particolare, la pronuncia prende le mosse dalla vicenda di un dipendente che aveva appreso, con due giorni di preavviso, di doversi presentarsi a un corso di formazione distante oltre 100 Km dalla sede di lavoro presso cui era assegnato. A causa del menzionato preavviso, il lavoratore aveva deciso di non dare seguito a tale direttiva datoriale. Il motivo principale del rifiuto - secondo quanto addotto dal dipendente - derivava dal fatto che la prassi aziendale prevedeva, in questi casi, un preavviso ben più ampio rispetto a quello effettivamente concessogli. Considerata la mancata frequentazione del corso ed essendo stato “scoperto” a registrare la conversazione, il dipendente veniva licenziato per giusta causa. Durante il colloquio (registrato), il superiore ammetteva che la società fosse solita concedere un lasso di tempo ben più ampio al fine di permettere ai propri dipendenti di potersi organizzare e, quindi, di frequentare tali corsi. Sotto il profilo probatorio, la registrazione diveniva così fondamentale al fine di dimostrare che il provvedimento espulsivo non potesse ritenersi legittimo in quanto contrario a buona fede e correttezza (stante la mancata osservanza dell’uso aziendale). Dal canto suo, la società lamentava l’inammissibilità della registrazione per violazione della normativa sulla privacy, non avendo il dipendente ottenuto il consenso del superiore a tal fine.
Quest’ultima tesi non è stata ritenuta meritevole di accoglimento da parte della Corte di Cassazione, la quale ha avuto modo di ribadire il principio secondo cui “In tema di registrazione di conversazione fra colleghi da parte di un lavoratore senza il consenso degli interessati l’articolo 24 del decreto legislativo 196/03 permette di prescindere dal consenso dell’interessato quando il trattamento dei dati, pur non riguardanti una parte del giudizio in cui la produzione venga eseguita, sia necessario per far valere o difendere un diritto […] ne consegue che l’utilizzo a fini difensivi di registrazioni di colloqui tra il dipendente e i colleghi sul luogo di lavoro non necessita del consenso dei presenti, in ragione dell’imprescindibile necessità di bilanciare le contrapposte istanze della riservatezza da una parte e della tutela giurisdizionale del diritto dall’altra e pertanto di contemperare la norma sul consenso al trattamento dei dati con le formalità previste dal codice di procedura civile per la tutela dei diritti in giudizio; con l’ulteriore conseguenza della legittimità della condotta del lavoratore che abbia effettuato tali registrazioni per tutelare la propria posizione all’interno dell’azienda e per precostituirsi un mezzo di prova, rispondendo la stessa, se pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità, alle necessità conseguenti al legittimo esercizio di un diritto” .
La Suprema Corte ha, dunque, confermato quanto statuito nella fase di merito circa l’illegittimità del licenziamento.
Corte di Cassazione, 2 novembre 2021 n. 31065 - Licenziamento e certificato falso per ottenere permessi
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un licenziamento intimato per giusta causa nei confronti di un lavoratore che, al fine di ottenere dei permessi retribuiti, aveva fornito al datore di lavoro un certificato medico del consorte, poi rivelatosi falso.
In particolare, la pronuncia ritorna sulla nota querelle riguardante il rapporto tra licenziamento e previsioni disciplinari della contrattazione collettiva: come è noto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le previsioni della contrattazione collettiva che graduano le sanzioni disciplinari non vincolano il giudice di merito, essendo quella della giusta causa una nozione legale. Tuttavia, il principio generale subisce eccezione ove la previsione negoziale ricolleghi a un determinato comportamento giuridicamente rilevante solamente una sanzione conservativa: in tal caso, infatti, il giudice è vincolato dal contratto collettivo, dovendolo interpretare come una previsione di maggior favore.
La Corte di Cassazione ha, dunque, rigettato il ricorso proposto dal datore di lavoro, precisando che “in materia di lavoro, non sempre va licenziato il dipendente che simula una grave infermità del coniuge con l’obiettivo di ottenere un permesso. L’utilizzo di un certificato falso, infatti, non rileva ai fini del recesso se il contratto collettivo prevede l’irrogazione di una sanzione conservativa e manca un pregiudizio patrimoniale per l’impresa”.
Prassi
Ispettorato Nazionale del Lavoro - Circolare del 9 novembre 2021, n. 3 - D.L. n. 146/2021 - Nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 - Prime indicazioni
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito le prime indicazioni operative, ai propri ispettori, in merito all’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale. Secondo quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 81/2008, così come modificato dall’art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146:
- Una prima condizione, per l’adozione del provvedimento di sospensione, si realizza quando l’Ispettorato “riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”;
- Una seconda condizione, per l’adozione del provvedimento di sospensione, si realizza tutte le volte in cui sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza (riportate nell’Allegato I (articolo 14, comma 1 “Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14”).
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