
14 gennaio 2022 • 7 minuti di lettura
Le novità della settimana in materia di lavoro
Normativa
Decreto Legge 1/2022 del 7 gennaio 2022 - COVID-19 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore
Il 7 gennaio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 1/2022 che introduce ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza coronavirus nei luoghi di lavoro e negli istituti di formazione (scuole e istituti universitari).
In particolare, a decorrere dal 15 febbraio 2022, tutti i lavoratori over 50 - per i quali lo stesso decreto 1/2022 prevede l'obbligo vaccinale - dovranno possedere ed esibire il green pass rafforzato (da avvenuta vaccinazione o guarigione) per poter accedere ai luoghi di lavoro.
È stato inoltre precisato che i lavoratori che comunichino di non essere in possesso green pass rafforzato o che ne risultino privi al momento dell'accesso ai locali aziendali, saranno considerati assenti ingiustificati - senza conseguenze disciplinari, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ma senza diritto alla retribuzione - fino alla presentazione della certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
Giurisprudenza
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 23 dicembre 2021 n. 41417 - Centro di imputazione unico e condanna di reintegra: responsabilità in solido tra le società
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla sussistenza di responsabilità in solido nel caso in cui vi sia un unico centro di imputazione tra due enti.
Nel caso di specie, al termine di una procedura di mobilità, una dipendente veniva licenziata. A seguito dell'impugnazione del licenziamento, i giudici di seconde cure - in riforma della sentenza resa dal Tribunale - condannavano due enti (il caf e una società) a reintegrare la lavoratrice, rilevando come nel caso concreto tra le due entità fosse ravvisabile un unico centro di imputazione.
In particolare, al fine di ritenere sussistente un unico centro di imputazione, la Corte d'Appello evidenziava il fatto che le due imprese avessero utilizzato contemporaneamente la prestazione lavorativa della lavoratrice e che, inoltre, i rapporti tra le due entità erano caratterizzati da commistioni, ingerenze e sovrapposizioni sia sotto il profilo dell'attività imprenditoriale svolta che sotto l'aspetto del personale dipendente.
Essendo presente un unico centro di imputazione giuridica, i giudici del gravame ritenevano il licenziamento illegittimo in quanto durante la procedura di mobilità non era stato preso in considerazione il personale dell'intero gruppo economico: ciò aveva comportato un'illegittima determinazione dei criteri di scelta dei dipendenti da porre in mobilità in quanto erano stati applicati a una platea ristretta e parziale di dipendenti di uno solo delle due entità e non a tutti i lavoratori del gruppo con mansioni fungibili.
Il ricorso per cassazione veniva rigettato. Infatti, la Corte di Cassazione ha messo in luce come i giudici del gravame avessero fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza relativamente all’esistenza di un unico centro di imputazione: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate delle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società.
La Suprema Corte ha, quindi, enunciato il seguente principio di diritto "In caso di licenziamento illegittimo, l’ente e il caf che utilizzano uno stesso dipendente possono essere condannati in solido alla reintegra se il centro di imputazione è unico. La procedura di mobilità, infatti, deve prendere in considerazione tutto il personale del gruppo che svolge mansioni fungibili e non solo quello del datore di lavoro formale".
Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, 14 dicembre 2021 - Operatori di interesse sanitario non vaccinati: la prestazione è vietata solo quando incide sulla salute pubblica e sulle condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza
Il Tribunale di Velletri è stato chiamato a pronunciarsi in merito a un provvedimento di sospensione adottato da un’azienda sanitaria nei confronti di un collaboratore sanitario professionale che non aveva adempiuto all’obbligo vaccinale contro il COVID-19.
Il Giudice ha ritenuto che, in base a una lettura costituzionalmente orientata della norma che dispone l’obbligo vaccinale per gli esercenti di professioni sanitarie (Art. 4, D.L. n. 44/2021, come novellato dal D.L. n. 172/2021), “non in tutti i casi la prestazione degli operatori di interesse sanitario non vaccinati è vietata, ma solo laddove quest'ultima inciderebbe sulla salute pubblica e su adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”.
Pertanto, secondo il Giudice, “se la prestazione prevista in astratto dal legislatore poi, in concreto, per i particolari compiti svolti dall'operatore di interesse sanitario o per le modalità di svolgimento, non si traduce in un effettivo rischio specifico e superiore rispetto a quello che corre qualunque lavoratore di altri settori pubblici o privati, l'obbligo e la conseguente sospensione non si giustificano nell'ottica di un necessario bilanciamento costituzionale degli interessi. Di più, si tradurrebbe in una indebita discriminazione tra operatori di interesse sanitario e operatori di altri settori, se le loro prestazioni in concreto espongono se stessi o gli altri al medesimo rischio per la salute; palese sarebbe la violazione dell'art. 3 della Costituzione. Peraltro, in astratto lo stesso legislatore ha distinto tra prestazione resa da un operatore di interesse sanitario e altro operatore di diverso settore, imponendo l'obbligo vaccinale per l'uno e non per Nitro; se poi in concreto questa differenza di pericolo non sussiste non puo sussistere neanche la differente disciplina. Si pensi a compiti meramente amministrativi e, comunque, senza specifica esposizione nei confronti di soggetti potenzialmente fragili o di coloro che hanno rapporti con questi ultimi”.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento di sospensione adottato dall’azienda dovesse essere revocato e ha ordinato al datore di lavoro di affidare il lavoratore non vaccinato allo svolgimento di compiti compatibili per il tipo o per le modalità di svolgimento con l’esigenza di tutelare la salute pubblica e adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, con obbligo della corresponsione della retribuzione sino all’individuazione di tali compiti.
Prassi
INPS - Messaggio dell’8 gennaio 2022 n. 74 : Proroga del congedo parentale SARS CoV-2” fino al 31 marzo 2022
L’INPS ha comunicato la proroga fino al 31 marzo 2022 del termine per la fruizione del “Congedo parentale SARS CoV-2” per genitori lavoratori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi.
Ministero del Lavoro: Circolare in materia di lavoro agile
In data 5 gennaio 2022 il ministro per la Pubblica Amministrazione e il Ministro del Lavoro hanno firmato, congiuntamente, una circolare per sensibilizzare le amministrazioni pubbliche e i datori di lavoro privati a usare pienamente tutti gli schemi di lavoro agile già presenti all’interno delle rispettive regolazioni contrattuali e normative. in relazione al lavoro privato: “Visto il protrarsi dello stato di emergenza, si raccomanda, pertanto, il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a modalità a distanza, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).”
Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Avv. Emma Benini e Dott.ssa Alessandra Giorgi.
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