18 dicembre 20206 minuti di lettura

Le novità della settimana in materia di lavoro

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, 4 dicembre 2020 n. 27913 - Sicurezza sul lavoro: il datore deve garantire anche la serenità dell'ambiente di lavoro

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in merito alla richiesta di una lavoratrice del risarcimento per danni patiti a causa di episodi di mobbing.

Nella fase di merito, una società veniva condannata al risarcimento del danno da invalidità temporanea conseguente al mobbing subito sul posto di lavoro da una dipendente. In particolare, la corte d’appello rilevava che il datore di lavoro, nonostante fosse stato messo al corrente dei reiterati episodi mobbizzanti subiti dalla lavoratrice, "non [aveva] voluto indagare a fondo la questione né attuare provvedimenti disciplinari idonei a tutelare" la lavoratrice, "né [aveva] mai reagito a tutela dell'integrità morale" della stessa.

Contro la sentenza resa dai giudici del gravame, proponeva ricorso per cassazione la società, in particolare lamentando che la corte d'appello aveva omesso di considerare che il datore di lavoro non era a conoscenza dei comportamenti mobbizzanti.

La Suprema Corte, respingendo il ricorso della società, ha rilevato come la sentenza impugnata avesse correttamente accertato che "sebbene il datore non si sia reso protagonista diretto delle condotte vessatorie subite dalla lavoratrice, tuttavia lo stesso non può andare esente da responsabilità rispetto ai propri obblighi di tutela previsti dall'art. 2087 c.c.", in quanto il datore di lavoro ricopre una posizione di garanzia all'interno dell'ambiente di lavoro.

La Corte di Cassazione ha, quindi, affermato che “rivolgere accuse infondate a un collega è mobbing. Il datore, in questi casi, è tenuto al risarcimento del danno per non aver garantito la serenità del dipendente dalle maldicenze degli altri”.

Corte di Cassazione, 4 dicembre 2020 n. 27912 - Licenziamento per superamento del periodo di comporto

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in merito al licenziamento per superamento del periodo di comporto.

Nella fase di merito, il ricorso - promosso dal lavoratore con rito Fornero - veniva accolto dal Tribunale. Tale decisione veniva poi successivamente riformata in secondo grado. In particolare, la corte distrettuale evidenziava che, “la censura sollevata dalla società in merito al fatto che il primo giudice ha omesso la valutazione di un elemento di fatto essenziale: la non conoscibilità da parte del datore di lavoro della malattia del 12.12.2016” in quanto “come risultava dallo stesso certificato medico già prodotto nella fase urgente, il certificato era stato rilasciato dal medico curante solo il giorno 13.12.2016; tale circostanza era stata espressamente sottolineata nel ricorso in opposizione, nel quale si era chiarito che il lavoratore aveva fatto pervenire il certificato in data 13.12.2016 quando ormai il licenziamento era stato intimato con la spedizione di lettera raccomandata” che pertanto “è evidente che il datore di lavoro nel computare i giorni di assenza rilevanti ai fini del superamento del comporto non poteva tenere conto della nuova malattia” e che “peraltro anche nel caso in cui si volesse considerare il successivo episodio del 12.12.2016, la sentenza non risulta condivisibile nella parte in cui, superando la presunzione di continuità nella malattia, ha omesso di considerare nel computo dei giorni di malattia le giornate dell’8, 9, 10 e 11 dicembre.

Il dipendente presentava ricorso dinnanzi alla Corte di Cassazione e quest’ultima rilevava preliminarmente che “il ricorrente, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza impugnata, non ha indicato, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni, di fatto e di diritto idonee a giustificare le censure, né sotto quale profilo le disposizioni censurate sarebbero state incise in spregio alla prescrizione del principio di specificità dell’art. 366 c.p.c… ”.

Nel rigettare il ricorso del lavoratore, la Corte di Cassazione ha affermato che “deve escludersi la rilevanza oggettiva della malattia, ancorché non tempestivamente comunicata al datore di lavoro, in quanto non integrante di per sé ragione obiettiva di illegittimità del licenziamento, ma elemento di fatto al fine del computo del periodo di comporto, rispetto al quale il datore di lavoro deve essere necessariamente edotto, tenuto conto del ragionevole spatium deliberandi di cui dispone per una valutazione conveniente della sequenza di episodi morbosi del lavoratore e la conseguente mobilità del termine esterno di computo”.

Prassi

COVID-19 - INPS: Messaggio del 15 dicembre 2020, n. 4718 - Richiesta per il congedo per sospensione dell'attività didattica

L’INPS ha comunicato il rilascio della procedura per l'invio online delle domande di congedo da parte dei lavoratori per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14.

COVID-19 - INPS: Messaggio dell’11 dicembre 2020, n. 4678 - Servizi baby-sitting

L’INPS ha comunicato il rilascio della procedura per la presentazione della domanda del bonus per servizi di baby-sitting per le c.d. “zone rosse”.

E’ previsto il diritto a usufruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 euro da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado.

I soggetti beneficiari di tale misura sono i genitori degli alunni di tali scuole, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o iscritti alle Gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Affinchè si possa accedere al bonus è necessario che:

  • il genitore richiedente fornisca tutti i dati necessari a verificare se la scuola frequentata dal minore è situata in una c.d. “zona rossa”;
  • la prestazione lavorativa del genitore non possa essere svolta in modalità smart working (al 100%);
  • nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Ispettorato Nazionale del Lavoro: Nota del 14 dicembre 2020 n. 1116 - Indennità giornaliera a favore dei lavoratori turnisti (congedo parentale)

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito al riconoscimento dell’indennità giornaliera per congedo parentale (art. 32 del d. lgs. n. 151/2001) per i lavoratori turnisti con qualifica di operai tenuti a rendere la prestazione nella giornata domenicale.

In merito al suddetto tema, nel confermare il diritto al relativo indennizzo, l’Ispettorato ha richiamato il contenuto della circolare INPS n. 41/2006, secondo la quale, “per quanto riguarda il congedo parentale (già astensione facoltativa), si ritiene (…) che il diritto a fruire del beneficio di cui all’art. 32 del T. U. non possa essere riconosciuto durante le pause contrattuali, essendo tale diritto esercitabile nei soli periodi di svolgimento dell’attività lavorativa. Vanno pertanto indennizzate nella misura del 30% della retribuzione (…) che la/il lavoratrice/tore percepirebbe qualora non si astenesse e conteggiate come congedo parentale soltanto le giornate di previsto svolgimento dell’attività (comprese le festività cadenti nei periodi di congedo parentale richiesti) e non anche le giornate rientranti nelle c.d. pause contrattuali”.


Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Avv. Nicola Di Iorio e Dott.ssa Emma Benini.

Per visionare i numeri precedenti della newsletter, si prega di cliccare qui.

Buona lettura e buon weekend dal Team di DLA Piper!

Stampa