
18 febbraio 2022 • 8 minuti di lettura
Le novità della settimana in materia di lavoro
Giurisprudenza
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 10 febbraio 2022 n. 4404 - Licenziamento e trasferimento del dipendente
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del licenziamento intimato a seguito del trasferimento del dipendente presso altra sede di lavoro.
Nel caso di specie, un lavoratore veniva licenziato in quanto, a seguito del trasferimento presso un’altra sede di lavoro (determinato dalla soppressione della unità produttiva presso cui era precedentemente adibito), non si era presentato presso il nuovo posto di lavoro.
La Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado, riteneva illegittimo il trasferimento, in quanto - ad avviso dei giudici del gravame - il datore di lavoro non si era comportato secondo buona fede e correttezza nella gestione della conseguenze derivanti dalla soppressione dell'unità produttiva cui era adibito il dipendente. Pertanto, il rifiuto del lavoratore di recarsi presso la nuova sede veniva ritenuto legittimo e il conseguente licenziamento veniva dichiarato illegittimo.
Avverso tale decisione, la società ha proposto ricorso per cassazione: la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata dalla società e rinviato nuovamente alla Corte d'appello.
In sede di rinvio, i giudici di appello, nel ritenere legittimo il trasferimento, hanno richiamato il principio di diritto secondo cui, in caso di trasferimento, l'inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione lavorativa, in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la propria prestazione "solo ove tale rifiuto non risulti contrario a buona fede e sia accompagnato da una seria ed effettiva disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria". In base al materiale probatorio era, invece, risultato che il rifiuto al trasferimento costituisse "un'arma per vincere le resistenze datoriali nell'ambito di una trattativa economica", in spregio quindi ai predetti principi di buona fede e correttezza.
Il lavoratore ha proposto, quindi, ricorso per cassazione, lamentando l'illegittimità del trasferimento e la conseguente legittimità del suo rifiuto.
Nel respingere il ricorso del lavoratore, la Suprema Corte, ha condiviso le argomentazioni della pronuncia dei giudici del gravame e ha statuito che: “In tema di lavoro, è legittimo il licenziamento del lavoratore trasferito che non si presenta nella nuova sede. L’eventuale inadempimento dell’impresa non giustifica infatti il rifiuto della prestazione se questo risulta contrario ai principi di buona fede”.
Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, 8 febbraio 2022 n. 549 - Rifiuta di effettuare il tampone: sì alla sospensione
Il Tribunale di Bergamo è stato chiamato a pronunciarsi sulla legittimità della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione del lavoratore che rifiuti di sottoporsi al tampone antigenico per la diagnosi da infezione da coronavirus.
Nel caso di specie, un macchinista veniva collocato in permesso non retribuito per 14 giorni a seguito del suo rifiuto di sottoporsi al tampone antigenico rapido nell’ambito di una campagna di screening anti Covid-19 di tutto il personale dello stabilimento (cui il lavoratore era addetto), organizzata dalla società datrice di lavoro. Il lavoratore adiva il giudice chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del comportamento della società, con condanna di questa alla reintegra nelle mansioni abitualmente espletate e al pagamento delle retribuzioni non percepite per l’illegittima sospensione.
Il Tribunale, nel respingere il ricorso del lavoratore, ha accertato la legittimità del comportamento della datrice di lavoro, richiamando, in primo luogo l’art. 2087 cod. civ. che, nel sancire i principi generali in materia di obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza, impone all’imprenditore di adottare “le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica (..) dei prestatori di lavoro”.
Inoltre, il giudice di prime cure ha precisato che “il Testo unico per la sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81/2008), all’art. 15 impone espressamente all’imprenditore “l’eliminazione”, o comunque la “riduzione al minimo” dei rischi “in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico”, la limitazione al minimo del numero dei lavoratori potenzialmente esposti al rischio, “la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale”, il “controllo sanitario dei lavoratori”, la “programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi”, l’esigere “l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e igiene del lavoro”. Al tempo stesso il lavoratore “deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro”.
Con specifico riferimento alla normativa emergenziale, il Tribunale ha evidenziato che l’art. 29bis del d.l. n. 23/2020, conv. in l. n. 40/2020 prevede che “ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contratto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro”; tale Protocollo dispone che le aziende possano adottare tutte le misure di regolamentazione legale del COVID-19 con la collaborazione del medico competente che, come è accaduto nel caso di specie, “potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili ai fini del contenimento della diffusione del virus”.
Prassi
INPS: Messaggio del 16 febbraio 2022, n. 771 - Cassetto previdenziale
L’INPS ha comunicato che dal 1° marzo 2022 il Cassetto Previdenziale viene dismesso. Al suo posto, il Nuovo Cassetto Previdenziale del Contribuente (che permette di lavorare con tutte le tipologie di posizioni contributive).
INPS: Circolare del 16 febbraio 2022, n. 26 - Ticket licenziamento
Il nuovo valore del cd. Ticket Licenziamento in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI, per l’anno 2022, è pari a 557,92 euro (41% di 1.360,77 Euro) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni.
INL: Circolare del 16 febbraio 2022, n. 1 Salute e sicurezza sul lavoro - Obblighi formativi
L’Ispettorato ha fornito le prime indicazioni in riferimento alle modifiche introdotte dall’art. 13 del Decreto Legge n. 146/2021 (come convertito dalla Legge n. 215/2021, che disciplina gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro).
INPS: Messaggio del 14 febbraio 2022, n. 721 - Verifica Green-Pass, servizio "Greenpass50+"
L’INPS ha comunicato che, a partire dal 15 febbraio 2022, l’Istituto, in ottemperanza al D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, fornisce l’esito della verifica del green-pass (positivo o negativo) tenendo conto del requisito anagrafico.
In particolare, per gli over50, sarà verificato il green-pass “rafforzato” (da vaccinazione o da guarigione), mentre per i restanti soggetti il green-pass “base” (da vaccinazione, da guarigione o da tampone negativo).
Ministero del Lavoro: Circolare del 16 febbraio 2022, n. 3 - Chiarimenti procedurali sull’istanza di accesso all’assegno di integrazione salariare
Con circolare il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di prevedere semplificazioni procedurali per la presentazione dell’istanza di accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale (FIS).
In particolare, la circolare affronta la tematica dell’informazione e consultazione sindacale di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 148/2015, del pagamento diretto di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 148 /2015 e delle causali di accesso.
Ministero del Lavoro: Rapporto biennale situazione del personale per le imprese che occupano oltre 50 dipendenti
Nelle more dell’emanazione del Decreto ministeriale e, in attuazione alla previsione contenuta all’articolo 47 del Decreto-legge n. 77/2021, finalizzata all’applicazione di principi di pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste nel PNRR e nel PNC, l’applicativo (fruibile attraverso la piattaforma Servizi Lavoro) - già utilizzato per la redazione del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile (ai sensi del D.lgs. n. 198/2006) - sarà disponibile dall’11 febbraio 2022 anche alle aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti.
Ministero della Salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione: Decreto interministeriale del 3 febbraio 2022
Con il Decreto Interministeriale in oggetto sono state individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa deve essere normalmente svolta, in modalità agile.
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