
18 marzo 2022 • 5 minuti di lettura
Le novità della settimana in materia di lavoro
Giurisprudenza
Corte di Cassazione, 7 marzo 2022, n. 7392 - Sul rifiuto del trasferimento e la legittimità del licenziamento
La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla legittimità del licenziamento del dipendente che, una volta trasferito, non si presenta presso la nuova sede di assegnazione.
Nel caso di specie, una dipendente delle Poste Italiane aveva impugnato il licenziamento intimatole per assenza ingiustificata dal (nuovo) luogo di lavoro, ritenendolo illegittimo a causa della (presunta) violazione del contratto collettivo applicato al rapporto, secondo cui il provvedimento aziendale avrebbe dovuto rivolgersi ai lavoratori ultracinquantenni solo “per esigenze eccezionali adeguatamente motivate”.
Tuttavia, a parere dei Giudici della Suprema Corte, conformemente all’orientamento ormai consolidatosi negli ultimi anni (si vedano, fra le tante, Cass. n. 11048/2018 e Cass. n. 21391/2019), la (asserita) violazione dell’art. 2103 cod. civ. in tema di trasferimento non giustifica, in via automatica, il rifiuto del lavoratore a prestare la propria attività lavorativa nella nuova sede di destinazione, con conseguente conferma del seguente principio di diritto: “in ipotesi di trasferimento adottato in violazione dell’art. 2103 c.c., l'inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore a eseguire la prestazione, ma dovrà pur sempre essere valutato in relazione alle circostanze concrete, onde verificare se (tale inadempimento) risulti contrario a buona fede".
Sulla scorta di quanto sopra, è stato rigettato il ricorso della lavoratrice volto a cassare la sentenza della Corte d’Appello che aveva, tra le altre cose, ritenuto legittimo il trasferimento di quest’ultima.
Corte di Appello di Catania, Sezione Lavoro, 5 luglio 2021, n. 489 - Lavoratrice madre licenziata al rientro dal congedo facoltativo: il licenziamento è nullo
E’ stata di recente pubblicata un interessante sentenza di merito: la Corte d’Appello di Catania è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un licenziamento intimato a una lavoratrice madre, dipendente di uno studio notarile.
Nello specifico, il datore di lavoro aveva tentato per tre volte di procedere con il licenziamento della dipendente, ma soltanto l’ultimo aveva prodotto effetti. Il primo licenziamento, infatti, era stato intimato in costanza di congedo straordinario previsto per i genitori con figli disabili, mentre il secondo era stato intimato oralmente durante la fruizione del congedo parentale facoltativo da parte della dipendente. Infine, il terzo licenziamento era stato intimato per iscritto per giustificato motivo soggettivo.
In primo grado, il Tribunale aveva ritenuto nullo anche l’unico licenziamento produttivo di effetti, ritenendo la sanzione espulsiva discriminatoria in quanto irrogata pochi giorni dopo il termine di fruizione dei congedi parentali. Pertanto, dal momento che l’attività dello studio notarile era nel frattempo cessata e che la lavoratrice aveva richiesto il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, il Giudice di prime cure aveva condannato gli eredi del notaio al pagamento di importi a titolo di differenze retributive, di compenso per lavoro straordinario, di 13° e 14° mensilità, di TFR, nonché al pagamento della retribuzione maturata dal licenziamento alla chiusura dello studio notarile e di un’ulteriore indennità (pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto).
La Corte d’Appello di Catania ha confermato la natura discriminatoria del licenziamento de quo, ritenendo che la stessa abbia avuto luogo “dalla contiguità temporale tra il rientro della lavoratrice dal congedo parentale e l'intimazione - subito successiva - del recesso; dalla totale assenza d'indicazione delle ragioni che avrebbero indotto il datore di lavoro a intimare alla dipendente un "Licenziamento per giustificato motivo soggettivo" , per di più senza alcuna delle garanzie previste dal richiamato art. 7 […]”. Dunque, secondo i giudici del gravame, “può senz'altro inferirsi che l'iniziativa datoriale trovi spiegazione nell'intento di liberarsi di una lavoratrice che, assai probabilmente, avrebbe avuto necessità, a differenza di altri dipendenti, di assentarsi ancora dal lavoro”.
Pertanto, la Corte territoriale ha concluso che “assume pertanto rilevanza la tutela contro la discriminazione fondata sul sesso, riconosciuta dalla direttiva CE n. 76/207 e le sentenze impugnate vanno pertanto confermate, cosi modificata la motivazione, nella parte in cui hanno dichiarato la nullità del licenziamento intimato alla [lavoratrice, ndr.] in data 31 gennaio 2011 e condannato parte convenuta al pagamento in favore della lavoratrice di un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento alla data di cessazione dell'attività dello studio notarile (29 maggio 2012)”.
La sentenza di primo grado è stata, invece, riformata nella parte relativa alla condanna al pagamento dell’ulteriore indennità di 15 mensilità, ai sensi dell’art. 18, comma 5, della L. n. 300/1970. Secondo la Corte d’Appello, infatti, “l'indennità sostitutiva presuppone, infatti, non solo l'attuale possibilità della reintegra nel posto di lavoro, ma anche l'ordine giudiziale di reintegrazione, nella specie (correttamente) nemmeno pronunciato dal Tribunale, il quale piuttosto dava atto nella sentenza non definitiva che l'attività dello studio notarile era, appunto, definitivamente cessata in data 29 maggio 2012”.
Prassi
INPS: Messaggio dell’11 marzo 2022 n. 1126 - COVID-19: Tutele previdenziali per i lavoratori del settore privato assicurati per la malattia
L’INPS ha comunicato che, in considerazione delle novità normative intervenute in questo ultimo periodo, la tutela previdenziale per i lavoratori c.d. fragili del settore privato assicurati per la malattia INPS è riconosciuta dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
In merito, invece, all’equiparazione della quarantena/isolamento fiduciario con sorveglianza attiva a malattia, prevista dall’art. 26, comma 1, D.L. n. 18/2020, non è stata prevista, ad oggi, alcuna proroga per il 2022 e, pertanto, ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale da parte dell’INPS, il cui termine rimane fissato al 31 dicembre 2021, sono confermate le indicazioni contenute nel messaggio n. 679/2022.
Ministero del Lavoro: Nota prot. N. 34/011 del 10 marzo 2022 - Terzo settore - Regime di incompatibilità tra volontario e rapporto di lavoro
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto a due quesiti in merito al regime di incompatibilità tra volontario e rapporto di lavoro (articolo 17, comma 5, del Codice del Terzo settore).
Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Avv. Alessandra Giorgi e Avv. Stefano Petri.
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