1 aprile 20219 minuti di lettura

Le novità della settimana in materia di lavoro

Giurisprudenza

Tribunale di Belluno, sentenza del 19 marzo 2021, n. 12 - Covid-19: Sugli operatori sanitari che non si vaccinano

Il Tribunale di Belluno si è pronunciato in relazione alla sospensione dal lavoro di alcuni operatori sanitari che avevano rifiutato di sottoporsi al vaccino contro il COVID-19.

In particolare, era stato proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. da dieci operatori sanitari in servizio presso due case di riposo locali che nel mese di febbraio 2021 si erano rifiutati di sottoporsi al suddetto vaccino: i vertici delle strutture presso le quali gli operatori erano impiegati, di conseguenza, sospendevano gli interessati dall’attività lavorativa, mettendoli in ferie (forzate). I lavoratori adivano, dunque, il Tribunale di Belluno affinché adottasse opportuno provvedimento d’urgenza.

Il Tribunale ha rigettato il ricorso d’urgenza promosso dai dipendenti non ritenendo sussistenti né il fumus bonis iuris né il periculum in mora.

In primo luogo, circa l’insussistenza del fumus boni iuris, il giudice territoriale facendo riferimento all’art. 2087 cod. civ., ha affermato che “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Secondo il Tribunale, peraltro, è notoria l’efficacia del vaccino (atto ad impedire gli effetti del COVID-19, visto il drastico calo di decessi causati dal virus nelle categorie che già hanno potuto usufruire dello stesso, quale il personale sanitario e gli ospiti di RSA, considerando anche i paesi dove lo stesso prodotto è stato somministrato a milioni di individui). Conseguentemente, il giudice ha ritenuto che la permanenza sul luogo di lavoro di dipendenti a cui non è stato somministrato il vaccino comporterebbe per il datore di lavoro la violazione degli obblighi ex art. 2087 cod. civ. (che, come è noto, richiede di adottare tutte le misure necessarie a tutela dell’integrità fisica dei dipendenti): infatti, non vi è alcun dubbio - per il Tribunale - che il vaccino costituisca una misura idonea a tutelare l’integrità fisica degli individui a cui è somministrato, prevenendo l’evoluzione della malattia.

Per quanto concerne il periculum in mora, il Tribunale non ne ha riconosciuto la sussistenza nella fattispecie in esame in quanto l’art. 2109 cod .civ. dispone che “il prestatore di lavoro ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenendo conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro” e, in questo caso, deve ritenersi prevalente l’esigenza del datore di lavoro di osservare il disposto dell’art. 2087 cod. civ. rispetto all’interesse del prestatore di lavoro a usufruire di un diverso periodo di ferie.

Infine, il Tribunale non ha ravvisato altresì alcun elemento che possa far ritenere sussistente fumus bonis iuris e periculum in mora quanto al rischio che il datore di lavoro procedesse a sospendere i dipendenti dal lavoro senza retribuzione e al rischio di licenziamento degli stessi.

Tribunale di Livorno, sentenza del 22 gennaio 2021, n. 35 - Licenziamento ritorsivo: no senza la prova che il datore di lavoro vuole vendicarsi del lavoratore

Il Tribunale di Livorno si è pronunciato in merito all’assolvimento dell’onere della prova del motivo ritorsivo di licenziamento nel caso di un dipendente, cui erano stati contestati una serie di scambi di messaggi “whatsapp” con soggetti terzi e lo stesso era stato conseguentemente licenziato.

In particolare, le condotte contestate nella lettera ex art. 7 l. 300/1970 erano relative a uno scambio di messaggi “whatsapp” tra il lavoratore e soggetti terzi cui lo stesso forniva informazioni riservate riguardanti il proprio datore di lavoro (in particolare, inerenti gli acquisti di macchinari, incarichi affidati a terzi, notizie riguardanti documentazione interna o aspetti organizzativi relativi alla forza lavoro). Tali messaggi sono poi divenuti oggetto di un procedimento penale a carico del lavoratore.

Il lavoratore impugnava il licenziamento dinanzi al Tribunale di Livorno, in quanto ritenuto illegittimo e in ogni caso nullo (in quanto ritorsivo).

Nell’accogliere parzialmente il ricorso promosso, il Tribunale ha ribadito il principio ex art. 5 l. 604/1966, secondo cui sarebbe stato onere della parte convenuta fornire la prova dei fatti posti alla base dell’intimato licenziamento, mentre il datore di lavoro si era limitato a depositare una seconda memoria successiva a quella di costituzione (fuori termine e non autorizzata) dove venivano poste richieste istruttorie.

Non potendo il giudice in questo caso avvalersi dei poteri d’ufficio (in quanto gli stessi non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime - così, Cass. 11847/2009), il relativo onere probatorio della legittimità del licenziamento non era stato assolto e, conseguentemente, il licenziamento doveva dichiararsi illegittimo.

Non trovava, invece, accoglimento la richiesta di parte ricorrente volta alla declaratoria di nullità del licenziamento in quanto ritorsivo, poiché “il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta che questa sia, è un licenziamento nullo quando il motivo ritorsivo, come tale illecito, sia stato l’unico determinante dello stesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, 2° comma, 1345 e 1324 c.c.” e l’onere della prova dell’esistenza di un suddetto motivo di ritorsione e del suo carattere determinante la volontà negoziale è esclusivamente in capo al lavoratore che lo deduce in giudizio. In particolare, il motivo ritorsivo viene definito dal Tribunale come “l’ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito (diretto) o di un’altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione (indiretto) che attribuisce al licenziamento il connotato della ingiustificata vendetta”.

Il Tribunale ha ritenuto conseguentemente che, nel caso di specie, pur non essendoci la prova dei fatti posti a fondamento del licenziamento, tuttavia non è stata contestata la sussistenza dei fatti cui si fa menzione nella lettera di contestazione e per questo motivo non può dirsi assolto l’onus probandi di parte ricorrente.

In conclusione, dunque, il licenziamento è risultato sì illegittimo, ma non ritorsivo, con tutte le conseguenze dal punto di vista sanzionatorio che ne derivano nel caso di specie, ossia l’applicazione della sola tutela indennitaria senza reintegrazione per il lavoratore licenziato.

Prassi

INPS: Messaggio del 26 marzo 2021 n. 1297 - Prime indicazioni sulla Cassa Integrazione Guadagni COVID del decreto “Sostegni”

L'INPS ha fornito le prime indicazioni in merito alla gestione delle domande di cassa integrazione, sia ordinaria che in deroga, assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), in relazione a quanto introdotto col decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto “Sostegni”).

In particolare, l’art. 8 del decreto Sostegni individua, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021, un massimo di 13 settimane di CIGO richiedibili dalle aziende che sospendono o riducono l’attività lavorativa come conseguenza dell’emergenza COVID-19. Per quanto riguarda i trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD), la sospensione prevista è di massimo 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021. Nello specifico, il messaggio INPS ha sottolineato, per quanto riguarda la CIGO, che le ulteriori 13 settimane si aggiungono alle prime 12 previste dalla legge di bilancio 2021, essendoci dunque complessivamente:

  • 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
  • ulteriori 13 settimane dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.

Per i trattamenti ASO e CIGD, anche in questo caso il nuovo periodo di 28 settimane è da ritenersi aggiuntivo rispetto a quello di 12 settimane previsto dall’art. 1 comma 300 della legge 178/2020.

Inoltre, l’Istituto nel messaggio ha dato indicazioni sulla possibilità di avvalersi di cassa integrazione ordinaria per aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria, informazioni in merito al trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) e sulla possibilità di avvalersi dei vari trattamenti a prescindere dalle precedenti richieste effettuate. I trattamenti i trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario trovano applicazione nei confronti dei lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 23 marzo 2021.

Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (per le sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di aprile 2021, il termine scade il 31 maggio 2021).

INPS: Messaggio del 26 marzo 2021 n. 1296 - COVID-19 - Bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori

L'INPS ha fornito le prime indicazioni in merito alla possibilità per i genitori di fare richiesta di bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o per servizi integrativi per l’infanzia, per i figli conviventi minori di anni 14, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di cui al comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 (ossia quando il genitore si trova a “ svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attivita' didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonche' alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.”).

In particolare, ecco le tipologie di lavoratori a cui può esser riconosciuto il bonus:

  • iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  • lavoratori autonomi iscritti all’INPS;
  • personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:
    1. medici
    2. infermieri (inclusi ostetrici);
    3. tecnici di laboratorio biomedico;
    4. tecnici di radiologia medica;
    5. operatori sociosanitari (tra cui soccorritori e autisti/urgenza 118).

L’importo riconosciuto può arrivare fino a un massimo di 100 euro settimanali e viene erogato mediante il Libretto famiglia.

Il beneficio può essere usufruito da un genitore solo se l’altro non accede alle altre tutele previste dall’articolo 2 del decreto legge n. 30/2021, oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro.

Il bonus è altresì ammesso per i lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.


Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Avv. Nicola Di Iorio e Dott. Francesco Martinelli.

Per visionare i numeri precedenti della newsletter, si prega di cliccare qui.

Stampa