
21 gennaio 2022 • 5 minuti di lettura
Le novità della settimana in materia di lavoro
Giurisprudenza
Corte di Cassazione, 14 gennaio 2022, n. 1099 - Sul patto di prova: non è sufficiente il richiamo al CCNL
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla nullità del patto di prova apposto al contratto di lavoro per insufficienza del rinvio alla declaratoria del contratto collettivo.
Nel caso di specie, una lavoratrice (assunta con contratto a tempo determinato) ricorreva in giudizio per veder accertata la nullità del patto di prova apposto al proprio contratto di lavoro e la conseguente nullità del recesso datoriale intimatole per mancato superamento della prova (con condanna della datrice di lavoro al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni che la lavoratrice avrebbe percepito fino alla naturale scadenza del contratto).
Nella fase di merito, il ricorso della lavoratrice veniva accolto per difetto di specificità del patto di prova nell’individuazione delle mansioni cui la lavoratrice sarebbe stata concretamente adibita.
La Corte di Cassazione, confermando quanto statuito dai giudici del gravame, ha sottolineato che la causa del patto di prova “deve essere individuata nella tutela dell’interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un esperimento mediante il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono verificare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità del lavoratore e quest’ultimo, a sua volta, valutando l’entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto”.
Secondo i giudici di legittimità “la specificazione può avvenire secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte anche tramite il rinvio per relationem alle declaratorie del contratto collettivo con riferimento all’inquadramento del lavoratore, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi una pluralità di profili, è necessaria l’indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria”.
Corte di Cassazione, 13 gennaio 2022, n. 935 - Disdetta iscrizione associazione datoriale ed efficacia contratto collettivo interaziendale
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sull’efficacia del contratto integrativo interaziendale a seguito della disdetta all’iscrizione comunicata a Confindustria da parte di una società (nonostante quest’ultima continuasse, comunque, ad applicarne alcuni istituti).
I Giudici di appello dichiaravano illegittima la disapplicazione del contratto integrativo interaziendale della datrice di lavoro nei confronti di un proprio dipendente, con conseguente condanna di quest’ultima al pagamento della parte variabile del premio di partecipazione previsto dal citato contratto. Sulla base delle risultanze istruttorie emerse (di natura prettamente documentale) emergeva infatti che - anche successivamente all'atto di disdetta di adesione all'associazione nazionale di rappresentanza delle imprese manifatturiere e di servizi - il datore di lavoro aveva continuato a erogare ai lavoratori diverse voci retributive incentivanti previste dal contratto integrativo aziendale; non poteva, pertanto, ritenersi legittimo il rifiuto della società di corrispondere quanto dovuto al dipendente sulla base del predetto accordo per il solo effetto della disdetta in esame; peraltro, il contratto integrativo interaziendale aveva un termine annuale di efficacia (con clausola di rinnovo anno per anno, salvo disdetta), avverso il quale non era pertanto configurabile alcuna libera recedibilità.
La controversia è giunta così davanti alla Corte di Cassazione: la società ha sostenuto che: i. la formale disdetta dell’iscrizione a Confindustria abbia comportato una legittima disapplicazione del contratto integrativo interaziendale; ii. la continua applicazione di alcune voci retributive previste da tale accordo non poteva legittimare i lavoratori ad avere aspettative sull’applicazione delle relative clausole contrattuali.
Nel respingere il ricorso promosso dal datore di lavoro, i Giudici della Suprema Corte hanno così avuto modo di affermare che: “i contratti collettivi post-corporativi di lavoro, che non siano stati dichiarati efficaci erga omnes, costituiscono atti aventi natura negoziale e privatistica, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti fra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi oppure li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione”.
Ne consegue che il giudice di merito ha il compito di valutare in concreto il comportamento dell’impresa e del lavoratore allo scopo di accertare, pur in difetto dell’iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, se dagli atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva invocata.
Ebbene, nel caso in esame, la società - anche dopo l’uscita da Confindustria - ha continuato costantemente a erogare diverse voci del contratto integrativo: condotta indicativa che, secondo gli ermellini, ha portato correttamente i giudici di appello a ritenere sussistente l’implicito recepimento del contratto collettivo attraverso un comportamento concludente.
Prassi
Garante privacy: FAQ - COVID-19 - Il trattamento dei dati nel contesto lavorativo
Il 17 gennaio 2022 il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato un aggiornamento ad alcune Faq relative al trattamento dei dati nel contesto lavorativo (pubblico e privato) nell’ambito dell’emergenza sanitaria.
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