19 maggio 20217 minuti di lettura

Le novità della settimana in materia di lavoro

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, 11 maggio 2021 n. 12422 - Deposito telematico di atti giudiziari e ricevimento della seconda PEC automatica (c.d. ricevuta di avvenuta consegna)

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla tempestività del deposito telematico di un atto giudiziario.

Nel caso di specie, la Corte d’appello dichiarava inammissibile il reclamo proposto da una società nell’ambito di un procedimento ex L. n. 92/2012 (c.d. Rito Fornero). Secondo i giudici del gravame, l’atto introduttivo del giudizio era da considerarsi tardivo dal momento che la sentenza impugnata era stata pubblicata e trasmessa il 1° marzo 2018 mentre la società aveva depositato il reclamo il 3 aprile 2018 e dunque - secondo la Corte - decorso il termine decadenziale di 30 giorni (ex art. 1, comma 58, L. n. 92/2012).

La società proponeva ricorso per cassazione, eccependo tra l’altro che il reclamo era stato depositato telematicamente il 30 marzo 2018, come risultante dalla copia dei messaggi PEC generati in seguito al deposito telematico e in particolare dalla c.d. “ricevuta di avvenuta consegna” che viene rilasciata dal gestore PEC del Ministero di Giustizia nel momento in cui la busta telematica viene ricevuta nella casella PEC del Ministero.

Inoltre, la società lamentava che il 3 aprile 2018 corrispondeva al giorno in cui la Cancelleria dell’ufficio giudiziario aveva aperto la busta contenente il deposito del reclamo e, in ogni caso, eccepiva la violazione dell'art. 155, commi 4 e 5 c.p.c.. Infatti, secondo la società, la corte territoriale non aveva rilevato che il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della sentenza fosse un sabato (31 marzo 2018) che, tra l’altro, precedeva la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta. Pertanto, anche il deposito nel giorno 3 aprile doveva essere considerato tempestivo.

La Corte di Cassazione, ritenute fondate le doglianze della società, ha ribadito che “il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia”.

I giudici di legittimità hanno illustrato che “il meccanismo del deposito di un atto giudiziario tramite PCT genera invero quattro distinte PEC di ricevuta, in cui la prima, la "Ricevuta di accettazione", attesta che l'invio è stato, appunto, accettato dal sistema per l'inoltro all'ufficio destinatario. La seconda, invece, la cd. "Ricevuta di consegna", attesta che l'invio è intervenuto con consegna nella casella di posta dell'ufficio destinatario e rileva ai fini della tempestività del deposito che si considera perfezionato in tale momento, il tutto con effetto anticipato e provvisorio rispetto all'ultima PEC, cioè subordinatamente al buon fine dell'intero procedimento di deposito, che è quindi fattispecie a formazione progressiva. Le successive PEC, la terza e la quarta, attestano, rispettivamente, la terza: l'esito dei controlli automatici del deposito, sull'indirizzo del mittente, che deve essere censito in ReGIndE; il formato del messaggio, che deve essere aderente alle specifiche; la dimensione del messaggio, che non deve eccedere quella massima consentita (30 MB). La quarta PEC attesta poi l'esito del controllo manuale del Cancelliere, ovvero se il deposito è stato accettato o meno dalla Cancelleria. Con tale accettazione, e solo a seguito di essa, si consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC e, inoltre, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti”.

Infine, la Corte ha aggiunto che “anche a voler considerare come data di deposito telematico del reclamo quella del 3 aprile 2018, la Corte territoriale ha trascurato l'operatività dell'art. 155 c.p.c., u.c., il quale, per la scadenza di termini nella giornata di sabato (come nella specie il 31 marzo 2018), prevede una proroga di diritto al primo giorno non festivo, nella specie appunto il 3 aprile 2018, dopo le festività di Pasqua e di Lunedì dell'Angelo”.

Corte di Cassazione, 4 maggio 2021 n. 11644 - Denuncia di un falso sinistro e giusta causa

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del licenziamento per giusta causa disposto dal datore di lavoro nei confronti di un proprio dipendente che aveva dissimulato un sinistro stradale occorso al di fuori dell’orario di lavoro, denunciandone un altro asseritamente avvenuto, invece, durante il turno lavorativo.

Il caso prende le mosse dalla vicenda di un lavoratore che - munito di autovettura aziendale a uso lavorativo - rimaneva coinvolto in un sinistro al di fuori dell’orario di lavoro. Al fine di nascondere l’accaduto e occultare l’utilizzo improprio dell’autovettura, il lavoratore decideva di denunciare al datore di lavoro un falso sinistro asseritamente avvenuto la mattina seguente nel corso del proprio turno lavorativo. Accertata la falsità delle dichiarazioni rese dal proprio dipendente e l’uso improprio dell’autovettura aziendale, all’esito di un regolare procedimento disciplinare, la società disponeva il licenziamento per giusta causa del lavoratore.

Avverso tale licenziamento, il lavoratore agiva giudizialmente contestando la legittimità e proporzionalità dello stesso. La Corte d’appello dichiarava la legittimità del licenziamento per giusta causa disposto nei confronti del lavoratore; i giudici del gravame rilevavano, infatti, che la gravità del comportamento del lavoratore - idonea a giustificare il recesso in tronco - fosse da individuare non tanto nell’utilizzazione con modalità irregolari del mezzo aziendale, quanto nell’aver tenuto il datore di lavoro all’oscuro delle reali modalità di verificazione dell’incidente e nell’aver cercato di mascherare la realtà denunciando un falso sinistro.

Del giudizio venia poi investita la Corte di Cassazione che, preso atto delle motivazioni rassegnate dalla Corte d’Appello a conferma della legittimità del licenziamento, rigettava il ricorso del lavoratore e ribadiva l’assoluta legittimità del licenziamento per giusta causa disposto dal datore di lavoro.

A fondamento della propria decisione, la Suprema Corte ha precisato che “una cosa è il mero occultamento di un danno al mezzo, altra e più grave cosa è l’avere cercato di mascherare la realtà, denunciando un falso sinistro, che è derivata dalla ricostruzione fattuale posta al centro della decisione di appello e su cui la Corte Territoriale ha esplicitamente incentrato la propria valutazione di gravità e quindi di proporzionalità dell’accaduto rispetto alla sanzione applicata ed in ragione dell’idoneità del comportamento a ledere il nesso fiduciario”.

Prassi

INAIL: COVID-19 - On-line il documento tecnico operativo per l’avvio delle vaccinazioni anti-Covid in azienda

A seguito della sottoscrizione del Protocollo tra le istituzioni e le parti sociali per l’attivazione dei punti di vaccinazione nei luoghi di lavoro, è stato pubblicato sul sito dell’Inail un ulteriore documento tecnico elaborato dall’Inail, dai Ministeri del Lavoro e della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla struttura di supporto alle attività del commissario straordinario per l’emergenza.

Il documento fornisce alcune indicazioni operative per la somministrazione dei vaccini anti-Covid in azienda.

Di seguito il link.

Ministero del Lavoro: Decreto Direttoriale del 17 maggio 2021, n. 36 - Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro - elenco dei soggetti abilitati

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato il venticinquesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.


Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Avv. Antonio Orsini e Dott.ssa Alessandra Giorgi.

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