
21 ottobre 2021 • 5 minuti di lettura
Le novità della settimana in materia di lavoro
Giurisprudenza
Corte di Cassazione, 13 ottobre 2021 n. 27939 - Offese su Facebook e licenziamento
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un licenziamento irrogato per giusta causa nei confronti di un lavoratore che aveva pubblicato su Facebook un post contenente forti critiche nei confronti del proprio capo e altri manager dell’azienda.
La Società contestava, in particolare, al lavoratore di aver posto in essere una condotta integrante una fattispecie di grave insubordinazione, aggravata dalla diffusione di contenuti particolarmente offensivi, a mezzo di social network.
Il lavoratore agiva, quindi, in giudizio contestando la legittimità del licenziamento e sostenendo, in particolare, che la propria pagina Facebook fosse aperta ai soli amici e che quindi non essendo pubblica, non poteva essere utilizzata dall’azienda ai fini disciplinari.
Nella fase di merito, il ricorso del lavoratore veniva rigettato, evidenziando l’assoluta legittimità del licenziamento irrogato dalla società.
In particolare, i giudici di merito evidenziavano che alla luce del “contenuto gravemente offensivo e sprezzante nei confronti delle sue dirette superiori e degli stessi vertici aziendali delle comunicazioni del lavoratore, a mezzo di tre e-mails e del messaggio sul suo profilo Facebook dell’ottobre 2016” la condotta del lavoratore fosse idonea a integrare un’ipotesi di “insubordinazione grave…. e comunque giusta causa di licenziamento, per il loro carattere plurioffensivo e tale da precludere la proseguibilità del rapporto, per l’elisione del legale di fiducia tra le parti, anche considerato il ruolo aziendale del predetto (Account manager, per la gestione della comunicazione pubblicitaria nazionale ad uso locale)”.
Della questione veniva poi investita la Corte di Cassazione che, nel rigettare il ricorso del lavoratore, confermava l’orientamento dei giudici di merito, ribadendo la legittimità del licenziamento sia con riferimento alla possibilità per il datore di lavoro di utilizzare i post di Facebook del dipendente a fini disciplinari, sia con riferimento alla riconducibilità della condotta del lavoratore a una fattispecie di grave insubordinazione. Più precisamente, con riferimento al primo profilo, la Corte di Cassazione ha rigettato l’eccezione del lavoratore, evidenziando la legittimità della scelta datoriale di contestare al lavoratore l’avvenuta pubblicazione di messaggi offensivi su Facebook. In particolare, la Suprema Corte ha precisato che: “il mezzo utilizzato (pubblicazione dei post sul profilo personale Facebook) è, infatti, idoneo a determinare la circolazione del messaggio tra un gruppo indeterminato di persone” .
Quanto alla contestata insubordinazione grave, la Suprema Corte ha evidenziato la gravità della condotta del lavoro, precisando che: “è insegnamento di questa Corte che la nozione di insubordinazione debba essere intesa in senso ampio: sicché, nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, essa non può essere limitata al rifiuto del lavoratore di adempiere alle disposizioni dei superiori, ma implica necessariamente anche qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicare l’esecuzione ed il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro della organizzazione aziendale”.
Corte di Cassazione, 13 ottobre 2021, n. 27938 - Licenziamento e insussistenza del fatto contestato
La Corte di Cassazione ha ricordato che “In tema di licenziamento disciplinare, il lavoratore deve essere reintegrato per insussistenza del fatto contestato quando l’evento non è a lui imputabile”, fornendo alcuni spunti interessanti anche in merito alla competenza funzionale del giudice nell’ipotesi in cui la società datrice di lavoro sia soggetta a una procedura concorsuale.
Nella fattispecie in esame, la Corte d’appello dichiarava illegittimo un licenziamento intimato a un dipendente (il quale non aveva vigilato sull’effettiva evasione di un ordine avente a oggetto alcuni pezzi di ricambio), condannando la società alla reintegra e al pagamento di una indennità risarcitoria (pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione). Nel merito, veniva accertato che - considerata l’organizzazione piramidale della società presso la quale era impiegato il lavoratore - questi avrebbe potuto limitarsi a segnalare la necessità di alcuni ricambi al proprio superiore (il quale, a sua volta, avrebbe inoltrato la richiesta al magazzino), senza che fosse necessaria alcuna attività di “vigilanza” sull’effettiva e concreta evasione della richiesta (anche perché il dipendente non aveva alcun potere in merito all’acquisto e all’approvvigionamento del materiale).
La società ricorreva così presso la Corte di Cassazione, ritenendo errata la decisione nella parte in cui era stato considerato come “insussistente” il fatto contestato. Inoltre, la società affermava che la competenza a decidere la controversia sarebbe stata esclusivamente del tribunale fallimentare, trovandosi la società in amministrazione straordinaria.
Nel respingere tali censure, i giudici di legittimità hanno avuto modo di ribadire l’ormai consolidato orientamento relativo all’insussistenza giuridica del fatto contestato, ricorrendo dunque la tutela reintegratoria prevista dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori “non solo quando il fatto è insussistente nella sua materialità, ma anche quanto sussiste ma è privo del carattere di illiceità o non è imputabile al lavoratore”.
In merito invece alla (asserita) competenza del giudice fallimentare, la Suprema Corte ha statuito che, qualora risulti l'interesse del lavoratore, come nella fattispecie, "all'accertamento del diritto di credito risarcitorio in via non meramente strumentale alla partecipazione al concorso nella procedura di amministrazione straordinaria, bensì effettivo alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa, spetta al giudice del lavoro la cognizione delle domande di impugnazione del licenziamento, di reintegrazione nel posto di lavoro e di accertamento […] della misura dell'indennità risarcitoria dovutagli”.
Prassi
Green pass negli ambienti di lavoro: Pubblicate Le Faq del Governo (aggiornamento al 18 ottobre 2021)
Pubblicate sul sito.
INPS - Messaggio del 18 ottobre 2021, n° 3530 - COVID-19 - Indennità per alcune categorie di lavoratori
L’INPS fornisce alcune indicazioni per la gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami per le indennità COVID-19, previste dagli articoli 42 e 69 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto Sostegni bis).
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