
22 aprile 2021 • 9 minuti di lettura
Le novità della settimana in materia di lavoro
Giurisprudenza
Corte di Cassazione 14 aprile 2021, n. 9827 - Sull’impugnazione stragiudiziale di 60 giorni
La Suprema Corte ha confermato la sentenza di secondo grado che, in riforma della decisione del Tribunale, aveva considerato non condivisibili le considerazioni del giudice di prime cure con riguardo alla natura e agli effetti dell’impugnativa del licenziamento collettivo. Secondo la Corte d’Appello, infatti, il ricorrente era decaduto dall’impugnativa del recesso avendo promosso un giudizio a distanza di undici anni dalla data del licenziamento. Il lavoratore non aveva impugnato il recesso nel termine di 60 giorni e la relativa azione si era prescritta per il decorso del termine quinquennale.
Secondo la Corte di Cassazione il termine breve di decadenza (60 giorni) è necessario per dare certezza di rapporti giuridici. Qualora tale onere non venga assolto, il giudice non può conoscere della illegittimità del licenziamento, neppure per ricollegare al recesso conseguenze risarcitorie di diritto comune. La decadenza, infatti, impedisce al lavoratore di richiedere il risarcimento del danno secondo le norme codicistiche ordinarie, nella misura in cui non consente di far accertare in sede giudiziale la illegittimità del licenziamento.
Il sistema delle preclusioni non muta neppure in caso di impugnativa relativa a vizi del procedimento di licenziamento collettivo.
Da ultimo, la Corte di Cassazione ha affermato che “una volta che, a mezzo di atto stragiudiziale, sia stata evitata la decadenza prevista dall’art. 6 della legge n. 604 del 1996, la successiva azione giudiziale di annullamento del licenziamento illegittimo deve essere in ogni caso proposta nel termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 1442 c.c., che decorre dal giorno di ricezione dell’atto di intimazione”. La prescrizione quinquennale dell’azione volta ad impugnare il licenziamento illegittimo, al pari della decadenza dell’impugnativa stragiudiziale, determina l’estinzione del diritto di far accertare l’illegittimità del recesso datoriale e, quindi, di azionare le conseguenti pretese risarcitorie, residuando, in favore del lavoratore, la sola tutela di diritto comune per far valere un danno diverso da quello previsto dalla normativa speciale sui licenziamenti, quale ad esempio quello derivante da licenziamento ingiurioso.
Corte di Cassazione, ordinanza del 14 aprile 2021 n. 9725 - Sugli obblighi contributivi e lavoro all’estero
La Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al diritto del lavoratore dipendente di pagare le tasse nello Stato dove svolge l’attività lavorativa anche se egli risulta residente in Italia, senza obbligo di presentare dichiarazione dei redditi al fisco italiano.
Nel caso di specie, il fisco emetteva nei confronti di un lavoratore avviso di accertamento per omessa dichiarazione dei redditi. Il contribuente, nel chiarire la propria posizione, affermava di aver soggiornato e svolto attività di lavoro dipendente per 183 giorni in Germania, dove aveva presentato la relativa dichiarazione dei redditi e pagato integralmente le relative imposte.
Pur avendo instaurato il contraddittorio per una definizione agevolata delle sanzioni e invocando il diritto a beneficiare del credito di imposta in virtù del divieto di doppia imposizione, vedeva la propria domanda respinta in quanto l’Ufficio riteneva il credito subordinato alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia - che non vi era stata - poiché il contribuente era fiscalmente residente in Italia. L’interessato adiva, dunque, la Commissione Tributaria Provinciale.
Il giudice tributario, in primo grado, accoglieva le ragioni del contribuente per motivi di rito.
L’Amministrazione finanziaria ha successivamente proposto ricorso in appello alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, chiedendo e ottenendo l’ammissione in giudizio dell’avviso di accertamento che non era stato prodotto in primo grado. Il Giudice del gravame ha così riformato integralmente la sentenza confermando la legittimità dell’originario atto impositivo.
Conseguentemente, il contribuente ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione presentando quattro distinti motivi di doglianza.
Con il primo motivo, il ricorrente deduceva l’inammissibilità della produzione per la prima volta in grado di appello dell’avviso di accertamento non prodotto in primo grado da partedell’Ufficio.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato, riprendendo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in relazione al processo tributario, secondo cui l’art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992 abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna e con disposizione autonoma rispetto a quella che sottopone a restrizione l’accoglimento dell’istanza di ammissione di altre fonti di prova, indipendentemente dalla dimostrazione dell’impossibilità di non averli potuti produrre prima per cause non imputabili alla parte che ne aveva la disponibilità (così, ex multis, Cass. 17164/2018).
Con il secondo motivo, il contribuente ha lamentato che l’avviso di accertamento sarebbe stato assunto senza alcun preliminare contraddittorio e alcun processo verbale di contestazione.
Anche questo motivo viene ritenuto infondato dalla Suprema Corte, la quale, nel citare la Cass. SS UU 24823/2015, ha affermato che: “le garanzie fissate nella legge n. 212/2000, art. 12, comma 7 (ndr c.d. Statuto del contribuente) trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali dove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente”.
Con il terzo motivo il contribuente ha lamentato la violazione dell’art. 165 d.p.r. 917/1986, alla luce della Convenzione contro le doppie imposizioni conclusa da Italia e Germania. In particolare, il lavoratore ritiene illegittimo l’atto impositivo, in quanto una detrazione del credito d’imposta non può essere preclusa dalla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, dato che egli aveva versato integralmente le imposte in Germania e, per la sopra menzionata convenzione, non è possibile una doppia imposizione del contribuente. Il quarto motivo, riguardante la motivazione apparente, è stato trattato dagli ermellini congiuntamente al terzo in quanto strettamente connesso.
Il motivo in questione, quindi, è stato giudicato fondato dalla Suprema Corte, che ha sottolineato la supremazia per specialità rispetto alla normativa interna della Convenzione tra Italia e Germania, la quale prevede all’art. 15 che “i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro stato”. I giudici di legittimità ha ritenuto chiara la Convenzione tra Stato Italiano e Repubblica Federale tedesca nell’ancorare la potestà impositiva allo stato di residenza solo se coincidente con quello in cui il viene esercitata l’attività lavorativa.
Nel caso di specie, per gli ermellini, non essendoci contestazione sul fatto che il dipendente abbia prestato attività lavorativa in Germania per 183 giorni e abbia assolto col fisco tedesco tutti i suoi obblighi tributari, risulta dunque evidente che non possono pretendersi da parte del contribuente ulteriori adempimenti o versamenti in Italia. La Convezione con la Germania, infatti, fissa la potestà impositiva nel luogo dove viene svolta l’attività subordinata senza obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi anche nel nostro Paese.
Prassi
INPS - Circolare del 19 aprile 2021 n. 65 - Indennità una tantum per il sostegno di alcune categorie di lavoratori
L’INPS ha fornito dei chiarimenti in merito alle varie indennità una tantum previste a favore di alcune categorie di lavoratori da parte del Decreto Sostegni tema al quale si aggiungono delle indicazioni in merito alla semplificazione dei requisiti di accesso alla Naspi.
Per quanto concerne le varie indennità una tantum l’Ente di Previdenza, in conformità con quanto previsto dal Decreto Sostegni, ha individuato come destinatari di un importo di € 2.400,00 le seguenti categorie di lavoratori:
- i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori intermittenti;
- i lavoratori autonomi occasionali;
- i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori dello spettacolo.
Differentemente, per quanto concerne la semplificazione delle modalità di accesso alla Naspi la medesima circolare ha precisato che per gli eventi di disoccupazione verificatisi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021 non trova applicazione il requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro, essendo necessari soltanto lo stato di disoccupazione involontario e le tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio dello stesso periodo di disoccupazione.
Agenzia delle Entrate, risposta all’interpello n. 271/2021: Il premio di 100,00 Euro del Cura Italia solo per i lavoratori che hanno operato in Italia
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che il premio di Euro 100,00 previsto dall’articolo 63 del DL 18/2020 (cd. Cura Italia), non spetta ai lavoratori assunti con sede di lavoro all’estero in quanto svolgono la prestazione lavorativa fuori dal territorio italiano. La ratio dell’agevolazione si lega infatti al presupposto che vengano remunerati con il premio, esente da imposizione, i dipendenti che, nel mese di marzo 2020, hanno garantito la loro presenza nel luogo di lavoro in Italia affrontando così i disagi negli spostamenti derivati dalla presenza della situazione epidemiologica da Covid-19 sul territorio italiano.
Il sostituto non può erogare il premio se la prestazione lavorativa non sia stata resa nel mese di marzo 2020 in modo ordinario attraverso la presenza nel luogo di lavoro, anche se in trasferta presso clienti o in missione o presso sedi secondarie dell’impresa o ente. Non spetta il premio in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa sia stata erogata senza la presenza, ad esempio con modalità da remoto.
La prestazione lavorativa resa in una sede all’estero del datore di lavoro, seppure possa essere stata caratterizzata dalla presenza fisica del lavoratore in quel contesto, è carente del requisito del disagio sopportato nel territorio italiano che costituisce precondizione per il riconoscimento del premio.
Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Avv. Matteo Primoli e Avv. Nicola Di Iorio.
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