
22 luglio 2021 • 7 minuti di lettura
Le novità della settimana in materia di lavoro
Giurisprudenza
Corte di Cassazione, Sezione Penale, 7 luglio 2021 n. 25745 - Sicurezza sul lavoro: il datore di lavoro deve vigilare sull'attività concretamente svolta dai dipendenti
È quanto ha ribadito la Suprema Corte, pronunciandosi in merito alla responsabilità del datore di lavoro in merito a un infortunio occorso a un dipendente di un'altra società che operava nel medesimo cantiere.
Nel caso di specie, un lavoratore veniva travolto da alcune gabbie mentre venivano scaricate dall'autoarticolato da un dipendente del datore di lavoro, successivamente imputato per lesioni personali gravi, in quanto il lavoratore infortunato subiva lesione con prognosi superiore a 40 giorni.
Al termine della fase di merito, il datore di lavoro veniva assolto in quanto veniva messo in evidenza come avesse posto in essere adeguate misure di sicurezza all'interno del cantiere in cui si era verificato l'infortunio, in particolare informando i propri dipendenti circa le modalità di caricamento delle gabbie nell'autoarticolato, approntando anche delle "schede per la procedura di sicurezza, contenenti minuziose istruzioni, fra le quali era previsto […] l'obbligo di provvedere all'efficace legature delle gabbie".
A fronte di tale sentenza, veniva proposto ricorso per cassazione da parte del dipendente infortunato, (costituitosi parte civile), il quale lamentava in particolare l'omessa vigilanza sull'effettivo rispetto delle istruzioni relative alla procedure di carico e scarico dai mezzi, in quanto in sede istruttoria era emerso proprio come non fossero state seguite le indicazioni (in particolare, le gabbie non erano effettivamente agganciate, difformemente da quanto imposto nelle prescrizioni).
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, rilevando come i giudici del gravame avessero errato nel ritenere sufficiente per l'esonero da responsabilità l'attività di formazione svolta dal datore di lavoro, in quanto "la sola formazione ed informazione non esonera dal proteggere né dal vigilare (verificando l'osservanza delle disposizioni aziendali rivolte alla sicurezza delle lavorazioni e l'utilizzo dei presidi)".
È stato quindi ribadito che gli obblighi del datore di lavoro non si limitano a predisporre procedure di lavoro che evitino il prodursi di eventi lesivi e a mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate, ma consistono anche nel formare e informare i lavoratori, vigilando inoltre sull'effettivo rispetto delle procedure e sull'utilizzo corretto delle attrezzature.
Ad avviso della Suprema Corte non è stata riscontrata l'effettiva vigilanza sul rispetto della regola precauzionale espressamente prevista per il datore di lavoro.
Nel rimettere la causa al giudice civile per il risarcimento del danno, la Corte di Cassazione ha inoltre pronunciato il seguente principio di diritto "All'idoneità del mezzo di trasporto al carico trasportato corrisponde anche l'idoneità del carico al mezzo utilizzato. Al di là di una previsione specifica, resta la regola generale della corrispondenza fra mezzo e carico, rispetto alla quale occorre verificare in concreto se non solo il volume, ma la forma dei carichi consenta le operazioni di caricamento e scaricamento in sicurezza (nella fattispecie, il datore dell'autista è tenuto a risarcire in sede civile l'operaio della ditta esterna per l'infortunio sul lavoro)".
Corte di Cassazione, Sezione lavoro - 9 luglio 2021 n. 19589 - Sul Collegato lavoro e l’applicabilità dei termini di decadenzaLa Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sull’applicabilità delle disposizioni in materia di decadenza dall’impugnazione di cui all’art. 32, co. 4 lett c) e d) della Legge n. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro), ai casi in cui, in tema di cessione di contratto di lavoro ex art. 2112 cod. civ., il lavoratore escluso chieda l'accertamento del suo diritto al trasferimento alle dipendenze dell'azienda cessionaria.
Nel caso di specie, una lavoratrice ricorreva davanti ai giudici avanzando domanda diretta all’accertamento del suo diritto al trasferimento alle dipendenze della società cessionaria e contestuale condanna alla costituzione del rapporto di lavoro nonché al pagamento del danno subito per il ritardo nell’assunzione.
Nella fase di merito, venivano respinte le domande della lavoratrice dirette all’accertamento del suo diritto al trasferimento alle dipendenze della società cessionaria ritenendo fondata “l’eccezione – presentata dalla controparte - di decadenza ex art. 32 della legge n. 183 del 2010,” e precisando che “anche a volere escludere l’applicabilità nella fattispecie dell’art. 32 co. 4 lett. c), comunque sarebbe stata applicabile la successiva lettera d) del medesimo comma disciplinante tutte le ipotesi in cui si fosse dovuta accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze del terzo quale preteso titolare effettivo; quanto alla individuazione del dies a quo del termine di decadenza, il suddetto termine andava individuato nella data del trasferimento (30.10.2013) oppure nella data di pubblicazione sul Bollettino della Regione Campania (28.3.2015), e, in ogni caso, il termine di decadenza era decorso anche prendendo quale dies a quo la data di pubblicazione della sentenza (4.6.2015) che aveva condannato la società all’assunzione in conseguenza della stipulazione di invalidi contratti a progetto”.
La Suprema Corte, in riforma di quanto stabilito dai giudici di merito, diversamente ha statuito che “con riguardo all’art. 32, comma 4, lett. c) della legge n. 183 del 2010, questa Corte ha sottolineato che la previsione deve intendersi come relativa alle ipotesi in cui il lavoratore contesti “la cessione del contratto” o, meglio, il passaggio del rapporto di lavoro, mentre restano estranee alla stessa le ipotesi in cui il lavoratore voglia avvalersi del trasferimento di azienda (formalmente deliberato dal datore dilavoro cedente) e, quindi, di ottenere il riconoscimento del passaggio e della prosecuzione del rapporto di lavoro in capo al cessionario oppure chieda di accertare l’avvenuto trasferimento di azienda che assuma realizzato in fatto e, quindi, la prosecuzione del rapporto di lavoro col cessionario”.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha ricordato che “con riguardo all’art. 32 comma 4, lett. d) della legge n. 183 del 2010, evidenziato che trattasi di una rilevante limitazione temporale per l’esercizio dell’azione giudiziaria, avente carattere di eccezionalità, e che deve essere resa compatibile con i limiti previsti dalla Costituzione (artt. 2, 111 e 117), dal diritto eurounitario (art. 47 della Carta di Nizza) e dal diritto convenzionale (artt. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo), questa Corte (Cass. n. 28750 del 2019) ha ritenuto che l’interpretazione letterale della disposizione conduce a ritenere che si siano volute escludere le fattispecie riconducibili, in qualche modo, a quelle già regolate dalle diverse lettere della norma in questione (nella specie, il fenomeno della cessione del contratto di lavoro, ex art. 2112 c.c. contemplato nella lett. c)”.
Prassi
INL - Nota del 16 luglio 2021, n. 5186: Indicazioni operative per la riattivazione delle procedure conciliative per il licenziamento GMO
L’Istituto ha fornito i primi chiarimenti per la gestione della ripresa delle procedure di conciliazione per i licenziamenti individuali per GMO, previsti dall’articolo 7 della Legge n. 604/1966, al termine dei periodi di sospensione dovuti all’emergenza epidemiologica in atto.
È stato, infatti, predisposto un nuovo modello di istanza disponibile sul sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro: nel nuovo modello di istanza sono presenti ulteriori informazioni che le parti dovranno fornire alla Commissione di conciliazione, al fine di verificare la possibilità di ricorrere alla procedura conciliativa.
È stato inoltre chiarito che i datori di lavoro che avevano in corso procedure di conciliazione all'epoca del blocco dei licenziamenti dovranno ripresentare l'istanza utilizzando il nuovo modello.
Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Dott.ssa Emma Benini e Dott.ssa Sara Verde.
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