
23 dicembre 2021 • 9 minuti di lettura
Le novità della settimana in materia di lavoro
Commissione Bilancio al Senato - Seduta del 18 dicembre 2021 - Emendamento al disegno di legge di bilancio 2022 - Delocalizzazioni
Nella seduta del 18 dicembre u.s. della Commissione Bilancio al Senato il Governo ha presentato l’emendamento al D.D.L. di Bilancio 2022 contro le delocalizzazioni. L’emendamento (“77.0.2000” che inserisce l’art. 77-bis) detta disposizioni in materia di cessazione dell'attività produttiva.
In particolare, viene previsto che i datori di lavoro che impiegano più di 250 dipendenti e che abbiano intenzione di procedere alla chiusura di una sede operando almeno 50 licenziamenti avranno l’obbligo - almeno 90 giorni prima - di comunicare per iscritto l’avvio della procedura ai sindacati, alle regioni interessate, al Ministero del Lavoro, al Ministero dello Sviluppo Economico e all'ANPAL, pena la nullità dei licenziamenti stessi. Inoltre, gli stessi datori di lavoro dovranno elaborare un piano della durata massima di 12 mesi per limitare le ricadute occupazionali ed economiche della chiusura. L’emendamento precisa che sono previste sanzioni qualora l’impresa sia inadempiente rispetto agli impegni assunti o ai tempi e alle modalità dell’attuazione del piano.
Giurisprudenza
Corte di Cassazione, 6 dicembre 2021 n. 38659 - Sì alla rendita INAIL anche se il lavoratore era fumatore
La Corte di Cassazione è tornata ad affrontare la questione della sussistenza del diritto alla rendita INAIL per gli eredi del lavoratore esposto a dosi di amianto, anche se lo stesso era fumatore.
In particolare, nella fase di merito, era stato respinto il ricorso dell’erede di un lavoratore deceduto per Adenocarcinoma polmonare da esposizione ad asbesto. Il ricorso era stato promosso affinché l’INAIL riconoscesse la rendita ai superstiti attesa la dipendenza della malattia polmonare del de cuius contratta a causa dell’attività lavorativa svolta. Il giudice di secondo grado rilevava come il consumo continuo di sigarette da parte del lavoratore costituiva una condizione esterna idonea ad abbassare la soglia di esposizione ritenuta significativa ai fini dell’esistenza di un nesso causale tra la patologia tumorale e l’esposizione all’amianto.
La questione è stata dunque portata dall’erede dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, la quale, nella motivazione, si è focalizzata su due dei tre motivi del ricorso.In particolare, la ricorrente col primo motivo riteneva erronea l’affermazione secondo cui la malattia contratta dal lavoratore non rientra tra le malattie c.d. tabellate, per le quali sussiste la presunzione in merito alla sussistenza del nesso causale con l’attività svolta. Col secondo motivo, invece, veniva denunciata l’erroneità della sentenza che, accertando la sussistenza di concorrenti fonti di rischio (ossia la risalente abitudine al fumo) aveva escluso la rilevanza del nesso causale, sebbene entrambi i consulenti avessero escluso che il fumo di tabacco aveva costituito un fattore extra lavorativo di per sé idoneo a causare la malattia.
La Corte ha accolto entrambi i motivi di ricorso.
Per quanto concerne il primo, la Suprema Corte ha innanzitutto ricordato che “nel caso di malattia tabellata, la prova dell’eziologia professionale delle malattie contratte nell’esercizio delle lavorazioni morbigene si raggiunge applicando un criterio di presunzione legale; che tuttavia, tale criterio non può esplicare la sua efficacia nell’ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, in cui il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di concreta e specifica dimostrazione - quanto meno in via di probabilità - in relazione alla concreta esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell’evento morboso” (così anche Cass. 21630/2013).
Conseguentemente, risulta applicabile la presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dal de cuius, con conseguente onere di prova contraria a carico dell’INAIL, che avrebbe dovuto offrire la prova della dipendenza dell’infermità o da una causa extra lavorativa oppure dall’accertamento che la lavorazione non si è rivelata sufficientemente idonea a cagionare la malattia. Dunque, per escludere la tutela assicurativa va accertato in maniera rigorosa e inequivocabile che ci sia stato l’intervento di un fattore patogeno diverso dalla causa professionale, il quale da solo, o in misura prevalente, ha causato o concorso a causare la malattia.Gli Ermellini nell’accogliere il motivo, hanno sottolineato come non sia stata raggiunta dall’INAIL alcuna prova sul collegamento del tumore polmonare a un fattore patogeno diverso dall’esposizione all’amianto.
Infine, il secondo motivo di ricorso risulta fondato in quanto, secondo il principio di equivalenza delle condizioni, “va riconosciuta efficienza causale a ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, con esclusione del nesso eziologico richiesto dalla legge solo qualora possa essere ravvisato con certezza l’intervento di un fattore estraneo all’attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l’infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni (…); nel caso in esame, l’intervento del suddetto fattore estraneo all’attività lavorativa, ossia l’abitudine al fumo del lavoratore, è oggetto di un mero richiamo, in motivazione, alle valutazioni della consulenza tecnica; (…) non essendosi determinata un’esposizione significativa all’amianto, il concorso della fonte di rischio esterna non può aver prodotto quell’effetto sinergico tale da far dichiarare sussistente il nesso eziologico tra l’attività lavorativa e l’insorgere della malattia”.
Tribunale di Ivrea, 23 agosto 2021, n. 3002 - Sul rifiuto di sottoporsi al vaccino del dipendente RSA
9 aprile 2021 una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) sospendeva dal servizio e dalla retribuzione una propria dipendente che aveva rifiutato di sottoporsi al vaccino contro il virus Covid-19 (messo a disposizione gratuitamente).
Successivamente, con procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. la dipendente adìva il Tribunale per ottenere la dichiarazione di illegittimità del provvedimento datoriale, lamentando tra l’altro un errato bilanciamento dei diritti costituzionalmente garantiti, anche in ragione dei rischi della particolare situazione clinica della dipendente stessa, che aveva già contratto il virus.
In primo luogo, con riferimento all’aver già contratto il virus Covid-19, il Tribunale ha affermato che “l'aver contratto l'infezione non è di per se circostanza ostativa alla vaccinazione e che non compete al giudice valutare se i livelli di anticorpi presenti nel sangue della ricorrente costituiscano una fonte di pericolo per la sua salute in caso di inoculazione del vaccino anti-covid, non può che concludersi circa l'attuale persistenza dell'obbligo. Va da se che a diverse conclusioni si giungerebbe nel caso in cui la ricorrente producesse un referto redatto dal medico di medicina generale”.
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto “non censurabile il bilanciamento di interessi fatto in concreto dal legislatore. L'obbligo vaccinale è, infatti, stato previsto solo per gli operatori sanitari e per gli esercenti le professioni di interesse sanitario che operino all'interno di strutture ospedaliere, RSA o studi privati. E’ evidente, dunque, che la scelta della categoria cui è stato imposto l'obbligo vaccinale non è stata casuale: si tratta, infatti, di soggetti che operano a stretto contatto con quella categoria di persone che, una volta infettatasi, sconta un'alta probabilità di sviluppare la malattia in forma grave con esiti anche mortali. Dunque, la scelta del legislatore è stata quella di limitare la libertà di autodeterminazione dell'appartenente a dette categorie al fine di salvaguardare il bene salute dei soggetti più fragili che si trovano costretti ad avere contatti con i primi in quanto bisognosi di cure”.
Il Giudice ha affermato che il legislatore ha effettuato un equo contemperamento dei diritti in gioco, “limitando il diritto di autodeterminazione del singolo in materia sanitaria nella misura in cui i rischi conseguenti all'inoculazione del vaccino appaiono tollerabili per il soggetto a ciò obbligato e al fine di salvaguardare il diritto dei soggetti fragili i quali, qualora infettati, avrebbero un'alta probabilità di incorrere in conseguenze gravi, finanche mortali”. Ciò a differenza della ricorrente, le cui pretese non tengono in alcun modo conto del bilanciamento tra gli interessi in gioco. Secondo il Tribunale, infatti, “tutto il ricorso è, infatti, incentrato sui diritti di libertà del singolo e in nessuna parte di esso si prende in considerazione la posizione dell'ospite della struttura il quale è costretto ad entrate in contatto con il suo personale — essendo bisognoso di cure — e si trova in una situazione di vulnerabilità che necessita di essere tutelata”.
Pertanto, il provvedimento di sospensione disposto dalla RSA è stato considerato legittimo in quanto il potere esercitato dal datore di lavoro “trova fondamento nel principio di prevenzione che è alla base dei comportamenti doverosi dettati in materia dal T.U. n. 81/2008 (per quanto qui di interesse, in particolare, dagli artt. 41, 42 e 279) e dall'art. 2087 c.c. come specificato dall'art. 29-bis D.L. 23/2020 ed integrato dalle c.d. "misure innominate", ovvero quelle suggerite dalle migliori conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Non si deve, inoltre, dimenticare la responsabilità che grava sul datore di lavoro nell'adempiere a precisi obblighi di protezione nei confronti dei terzi che entrino a contatto con la sua organizzazione imprenditoriale”.
In conclusione, il ricorso cautelare promosso dalla lavoratrice è stato rigettato per carenza dell’essenziale requisito del fumus boni iuris.
Prassi
INPS: Messaggio del 21 dicembre 2021 n. 4564: COVID-19 - Congedo parentale SARS CoV-2 - Presentazione delle domande
L’INPS ha comunicato il rilascio della procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale straordinario per i lavoratori dipendenti: si tratta del congedo previsto per genitori/lavoratori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica/educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi.
COVID-19 - Provvedimento del 13 dicembre 2021 n. 430 - Parere favorevole del Garante privacy alle procedure di verifica
Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso, in via d’urgenza, parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che aggiorna le disposizioni relative alle Certificazioni verdi.
In particolare, il Garante spiega come le misure adottate dal Governo, allo stato dell’attutale evoluzione dell’emergenza sanitaria, siano conformi al principio di liceità e alla disciplina generale sulla protezione dei dati personali.
Nei casi in cui il lavoratore si avvalga della facoltà di consegnare la certificazione verde al datore di lavoro, quest’ultimo è comunque tenuto a effettuare il regolare controllo sulla perdurante validità, mediante lettura del QR code della copia in suo possesso attraverso l’app VerificaC19 o mediante le previste modalità automatizzate.
Risulta altresì valida e conforme anche la previsione riferita alla registrazione di informazioni aggiuntive: identificativo dell’operazione; codice fiscale o identificativo del soggetto che ha eseguito l’operazione; modalità di autenticazione dell’operatore sanitario; codice fiscale o i dati anagrafici dell’interessato; l’identificativo univoco del certificato (UVCI) della certificazione; data e ora dell’operazione.
Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Dott.ssa Alessandra Giorgi e Dott. Francesco Martinelli.
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