
25 febbraio 2022 • 7 minuti di lettura
Le novità della settimana in materia di lavoro
Giurisprudenza
Corte di Cassazione, 17 febbraio 2022, n. 5238 - Sulla salute e sicurezza sul lavoro
In appello veniva rigettato il ricorso presentato dagli eredi di un dipendente di una nota impresa di costruzioni, deceduto dopo essersi ammalato, a causa degli estenuanti ritmi di lavoro cui era sottoposto.
In particolare, i giudici di secondo grado escludevano la sussistenza di responsabilità della datrice di lavoro in ordine al decesso del lavoratore poiché in sede pre-assuntiva quest’ultimo era stato sottoposto a regolari esami clinici (ecg e spirometria) senza che nessuna patologia venisse riscontrata. Circa i turni di lavoro "massacranti", secondo la Corte d’Appello, gli eredi non avevano proposto idonee allegazioni probatorie a supporto della loro tesi (ritenute generiche oltre che di carattere meramente esplorativo). Veniva, così, dichiarata inammissibile anche la prova testimoniale richiesta dai ricorrenti, poiché carente di alcuni dettagli ritenuti rilevanti ai fini della decisione.
Gli eredi hanno, dunque, proposto ricorso per Cassazione: la Corte, in accoglimento, ha affermato che: “la specificazione dei fatti oggetto di richiesta di prova testimoniale è soddisfatta quando, sebbene non definiti in tutti i loro minuti dettagli, essi vengono esposti nei loro elementi essenziali per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e all'altra parte di chiedere prova contraria, giacché la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli di prova va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa e a tutte le deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà del giudice di domandare ex art. 253 c.p.c., comma 1, chiarimenti e precisazioni ai testi”.
Conseguentemente, in sede di rinvio, la Corte d’Appello sarà tenuta a uniformarsi al principio sopra esposto, valutando così l’ammissione dei capitoli di prova volti a provare il nesso causale tra turni di lavoro estenuanti e decesso del dipendente.
Tribunale di Milano, 10 novembre 2021, n. 2707 - Sul licenziamento per prossimità alla pensione
E’ stata di recente pubblicata un’interessante pronuncia di merito: il Tribunale di Milano è stato chiamato a pronunciarsi in merito a un ricorso presentato da un lavoratore che chiedeva in particolare i) di far accertare la natura non dirigenziale delle mansioni svolte e ii) la dichiarazione della nullità del licenziamento intimato.
Nello specifico, nella lettera di licenziamento la società scriveva che “a seguito della nota emergenza epidemiologica da Covid 19 che, come noto, ha interessato soprattutto ii Nord Italia, la Scrivente ha visto sensibilmente ridursi il proprio budget di entrata, rendendosi pertanto necessaria e improcrastinabile l'attivazione di una serie di iniziative finalizzate ad un contenimento dei costi aziendali per una più utile gestione dell'impresa, imposto anche dalla natura pubblica della Scrivente. In tal senso, oltre ad (una riduzione consistente degli acquisti ed al rinvio di investimenti già previsti, la Scrivente si vede costretta ad intervenire anche per ridurre i costi del personale, limitando drasticamente le trasferte del personale e intervenendo sulla stessa forza lavoro. In particolare, nell'ottica della predetta politica di contenimento dei costi e di garanzia della tenuta del livello di competitività, la Scrivente intende sopprimere alcune posizioni dei lavoratori maggiormente costose, la cui risoluzione del rapporto di lavoro abbia il minimo impatto sociale. In tal senso, è stata individuata la Sua figura posto che, nel giro di dodici mesi, Lei, al compimento del 67esimo anno di età, raggiungerà la età anagrafica fissata dalla legge per l'ottenimento della pensione di vecchiaia, percependo i relativi emolumenti e, potendo contare sull'indennità sostitutiva del preavviso”.
Il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso del lavoratore sulla base del fatto che “appare evidente dalla lettura della motivazione che non si tratta di un recesso ad nutum, bensì di un licenziamento motivato da ragioni economiche: la scelta del ricorrente come lavoratore da licenziare è dipesa in modo chiaro dalla circostanza che lo stesso avrebbe conseguito a breve i requisiti per l'ottenimento della pensione di vecchiaia”.
In primo luogo, il Tribunale ha chiarito che il divieto di licenziamento durante il periodo emergenziale è applicabile anche alla categoria dei dirigenti; in ogni caso, secondo il giudice di primo grado, quand’anche si optasse per l’inapplicabilità della normativa emergenziale al licenziamento del dirigente, il recesso in oggetto sarebbe comunque da considerarsi nullo in quanto “dall'esame del materiale probatorio acquisito si può ben desumere che il [lavoratore, ndr.] ha operato in concreto nel corso degli anni come 'pseudo-dirigente'” poiché “non ha mai adottato, con un ampio margine di autonomia e discrezionalità e una vasta latitudine operativa, scelte strategiche e operative che coinvolgano I'intera attività aziendale o un suo comparto dotato di autonomia produttiva”. Le mansioni affidate al ricorrente non erano riconducibili ai compiti propri di una figura dirigenziale e, in ordine a tale aspetto, la società resistente non ha svolto alcuna contestazione specifica.
Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che “in sostanza si può ben affermare che nel corso di tutto il rapporto di lavoro alle dipendenze della convenuta il ricorrente non ha mai ricoperto in azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di autonomia e/o potere decisionale, avendo sempre operato sotto le direttive di altri dirigenti che a loro volta dovevano rispondere ad altri dirigenti; non ha mai avuto ampi poteri direttivi; non è mai stato a capo di importanti servizi o uffici; non ha mai avuto una procura che gli conferisse in modo continuativo poteri di rappresentanza e decisione per tutta o per una notevole parte dell'azienda”.
Il Tribunale ha, dunque, considerato nullo il licenziamento in quanto “la resistente ha licenziato il ricorrente per ragioni economiche. Alla data del 5 agosto 2020 era in vigore I'art. 46 D.L. n. 18/2020, come modificato dal D.L. n. 34/2020, secondo cui "(...), il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 Iuglio 1966, n. 604. Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604". Posto che il licenziamento è stato intimato in violazione del predetto divieto, il recesso va considerato nullo con applicazione della disciplina sanzionatoria di cui all'art. 18 co. 1 St. Lav.”.
Infine, il Giudice di prime cure ha considerato discriminatorio il licenziamento de quo, in quanto intimato per ragioni esclusivamente connesse all’età anagrafica del ricorrente e alla prossimità di quest’ultimo alla pensione.
In conclusione, anche per il fatto che “la scelta del lavoratore da licenziare è stata effettuata non in base ad effettive esigenze di riorganizzazione bensì solo e soltanto sulla base dell’età anagrafica del in violazione con il disposto di cui all'art. 15 L. n. 300/70”, il Tribunale di Milano ha disposto la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e la condanna della società al pagamento di un’indennità risarcitoria in misura piena.
Prassi
Ministero del Lavoro, Circolare del 16 febbraio 2022, n. 3: FIS - Chiarimenti procedurali
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla possibilità di prevedere semplificazioni procedurali per la presentazione dell’istanza di accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale (FIS). In particolare, la circolare tratta dell’informazione e consultazione sindacale (D.Lgs. n. 148/2015, art. 14), del pagamento diretto (D.Lgs. n. 148/2015, art. 7) e delle causali di accesso.
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