26 febbraio 20216 minuti di lettura

Le novità della settimana in materia di lavoro

Giurisprudenza

Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ordinanza del 28 gennaio 2021 - COVID-19 e divieto dei licenziamenti: retroattivo

Il Tribunale di Milano è stato chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a un lavoratore con lettera inviata in epoca anteriore all’entrata in vigore della normativa d’emergenza (che, come è noto, ha imposto il blocco dei licenziamenti economici a causa della pandemia di COVID-19) ma ricevuto dal lavoratore stesso soltanto dopo.

Nel caso di specie, con lettera del 3 febbraio 2020, una società aveva comunicato, “ai sensi dell’art. 7, l. 604/1966, l’intenzione di recedere dal rapporto di lavoro stante la prevista chiusura del punto vendita di Cinisello Balsamo, che l’incontro presso l’ITL era stato fissato dapprima per il giorno 25/2, poi 17/3, poi rinviato a data da destinarsi per l’emergenza Covid-19, che il 16/3/2020 la società comunicava alla ricorrente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, evidenziando l’impossibilità di svolgimento dell’incontro presso la Commissione di Conciliazione, che la lettera di licenziamento veniva ricevuta il 26/3/2020”.

La lavoratrice ha adìto il Tribunale deducendo, tra gli altri, “la nullità del licenziamento per violazione di norma imperativa, e segnatamente, dell’art. 46 d.l. 18/2020, essendo la lettera di licenziamento pervenuta il 26/3/2020, posteriormente al termine del 17/3/2020, data di entrata in vigore della normativa emergenziale introduttiva del blocco dei licenziamenti, individuali e collettivi, per motivi oggettivi” e “l’illegittimità del licenziamento, per ragioni formali e sostanziali, inosservanza dell’obbligo di repechage, violazione della procedura di cui all’art. 7 l. 604/1966”.

Come conseguenza, il Tribunale ha accolto il ricorso, affermando che “deve ritenersi nullo, in quanto contrario a norma imperativa, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo adottato nei confronti del lavoratore con lettera inviata in epoca anteriore alla normativa d’emergenza che blocca i licenziamenti economici a causa della pandemia di COVID-19 ma ricevuto soltanto dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, dovendosi ritenere il recesso atto unilaterale ricettizio che si perfeziona quando giunge a conoscenza del destinatario: ne consegue la reintegra e il risarcimento del dipendente”.

Corte di Cassazione, Sezione penale, sentenza 15 febbraio 2021 - Assunzione di ansiolitici e infortunio del lavoratore

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità penale del datore di lavoro per l'infortunio di un lavoratore, anche se la distrazione di quest'ultimo era dovuta all'assunzione di ansiolitici.

Nel caso di specie, un lavoratore (con la qualifica di operaio tessitore) che assumeva ansiolitici, durante un turno di notte, si trovava in corrispondenza di una macchina e veniva a contatto con la bobina di tessuto in rotazione, rimanendovi intrappolato (inizialmente con una mano, poi con il resto del corpo, fra la bobina stessa e il tessuto in fase di avvolgimento).

Nella fase di merito, la società veniva condannata la società datrice di lavoro alla pena di anni uno di reclusione poiché ritenuta responsabile del delitto di cui agli artt. 589, commi 1 e 2, e 40, comma 2, c.p. Secondo il GIP, la colpa dell'imputata sarebbe consistita “in negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in nesso di causa con l'infortunio in quanto ne hanno determinato l'accadimento”. In particolare, la società “avrebbe messo a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi ai requisiti di cui all'art. 70 del D.Lgs. 81/08, inidonee ai fini della salute e sicurezza e non adeguate al lavoro da svolgere, e non utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie”. Nello specifico, la macchina su cui è avvenuto l'infortunio del lavoratore, non sarebbe stata dotata di sistemi di protezione atti a eliminare i rischi meccanici (nello specifico, rischi di trascinamento ed intrappolamento) dovuti agli elementi mobili della macchina (rulli) e al materiale di processo in corso di avvolgimento; inoltre, il datore di lavoro non avrebbe provveduto a redigere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori durante l'attività lavorativa e non sarebbe stato valutato il rischio derivante dallo svolgimento dell'attività lavorativa in periodo notturno da parte di un unico lavoratore, ex artt. 28, comma 2, lettera a), e 55, comma 4, D.lgs. 81/08.

La Suprema Corte, confermando quanto statuito nel merito, ha precisato che “grava sul datore di lavoro il dovere di «controllare e verificare con la massima attenzione, che l'apparecchiatura non possa cagionare danni fisici di alcun tipo, agli addetti a quella macchina [ ... ] Nel caso che occupa [... ] il macchinario era altamente pericoloso, per l'espressa grave violazione delle norme di cui al D.L.vo n. 81/2008 [ ... ] Pericolosità rilevabile 'ictu oculi', e non previsto [ ... ] neppure nel DUVRI della ditta”.

Inoltre, la Suprema Corte, affermando che la condotta del lavoratore non era stata eccentrica rispetto al rischio lavorativo che il datore di lavoro, garante, era tenuto a governare, ha precisato che “quanto all'assunzione di farmaci da parte della vittima, mette conto rilevare che già il lavoro notturno in solitaria rappresenta un fattore di rischio in sé. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 532/99, infatti, il prestare la propria attività lavorativa in qualità di lavoratore notturno costituisce, ipso facto, senza necessità dell'ulteriore presenza di altri fattori critici, un fattore di rischio; la modalità del lavoro notturno, specie se "in solitaria", deve, quindi, essere presa in esame in modo specifico nella valutazione dei rischi. Sul punto, poi, non può pretermettersi che le prescrizioni poste a tutela del lavoratore sono intese a garantire l'incolumità dello stesso anche nell'ipotesi in cui, per stanchezza, imprudenza, inosservanza di istruzioni, malore od altro, egli si sia venuto a trovare in situazione di particolare pericolo.”

Prassi

INPS: COVID-19 - Messaggio del 23 febbraio 2021, n. 769 - Trattamenti di integrazione salariale, requisiti dei datori di lavoro

L’INPS ha fornito precisazioni in merito ai criteri di accesso ai trattamenti di assegno ordinario erogati dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali.

In riferimento al requisito occupazionale dei datori di lavoro richiedenti le prestazioni (media superiore ai cinque addetti nel semestre precedente), si precisa che riguarda esclusivamente le domande presentate da datori di lavoro che non hanno precedentemente richiesto l’accesso all’assegno ordinario ai sensi delle norme introdotte dai decreti-legge 104/2020 e 126/2021, come confermate dalle rispettive leggi di conversione.

INPS: COVID-19 - Circolare del 22 febbraio 2021, n. 33 - Decontribuzione Sud: istruzioni operative

L’INPS ha pubblicato una circolare con cui vengono fornite e istruzioni operative per l’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud.

L’articolo 1, comma 161, della legge di bilancio 2021, nell’estendere l’esonero sino al 31 dicembre 2029, prevede una diversa modulazione dell’intensità della misura. Nello specifico, la percentuale di contribuzione datoriale sgravabile è pari:

  • al 30% fino al 31 dicembre 2025;
  • al 20% per gli anni 2026 e 2027;
  • al 10% per gli anni 2028 e 2029.

Le Regioni che rientrano nel beneficio sono l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia.


Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Dott. Davide Maria Testa, Dott. Sara Verde.

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