
26 marzo 2021 • 6 minuti di lettura
Le novità della settimana in materia di lavoro
Normativa
Pubblicato il Decreto Sostegni
Nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021 n. 70 è stato pubblicato il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto Sostegni), con misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.
Il Decreto è in vigore dal 23 marzo 2021.
Giurisprudenza
Corte di Cassazione, 15 marzo 2021 n. 7360 - Onere di repêchage "limitato" se è il lavoratore a indicare l'area in cui vorrebbe essere ricollocato
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo e la violazione dell'onere di repêchage (addotta da un dipendente).
Nel caso di specie, una lavoratrice (store manager per una società d'abbigliamento), veniva licenziata per giustificato motivo in quanto il punto vendita di cui era responsabile veniva chiuso a seguito di un calo di fatturato. La corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava legittimo il licenziamento. In particolare, i giudici del gravame chiarivano che, nonostante in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo spetti al datore di lavoro l'onere di provare l'impossibilità di ricollocare il dipendente licenziato, nel caso di specie doveva comunque tenersi in considerazione la particolare area geografica in cui la lavoratrice aveva chiesto di essere ricollocata (Campania o basso Lazio) e l'impossibilità documentalmente provata dalla società di posti disponibili negli esercizi indicati dalla stessa.
La Suprema Corte ha confermato la pronuncia dei giudici d'appello, ritenendo che nel caso in esame il giudice del gravame aveva correttamente argomentato la propria decisione, rilevando come la condizione dell'interesse ad agire che qualificava la domanda attorea era correlata alla riassunzione in una definita area geografica.
I giudici di legittimità hanno pronunciato, dunque, il seguente principio di diritto “in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sebbene non sussista un onere del lavoratore di indicare quali siano al momento del recesso i posti esistenti in azienda ai fini del repêchage, ove il lavoratore medesimo, in un contesto di accertata e grave crisi economica ed organizzativa dell’impresa, indichi le posizioni lavorative a suo avviso disponibili e queste risultino insussistenti, tale verifica ben può essere utilizzata dal giudice al fine di escludere la possibilità del predetto repêchage”.
Corte di Cassazione, 15 marzo 2021 n. 7218 - Sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo.
Nel caso di specie, un lavoratore (panettiere) ricorreva dinanzi al tribunale per chiedere l’accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimatogli per giustificato motivo oggettivo, con conseguente domanda di applicazione della tutela reale o, in subordine, di condanna della società al risarcimento del danno equivalente cagionatogli.
Nella fase di merito, il ricorso promosso dal lavoratore veniva rigettato. In particolare, la Corte distrettuale ravvisava la sussistenza del giustificato motivo oggettivo nella chiusura del punto vendita, che aveva reso necessaria la riduzione del personale. Inoltre, secondo i giudici di gravame, era irrilevante la circostanza relativa all’assunzione di un altro lavoratore a pochi giorni di distanza dal licenziamento del medesimo lavoratore. Infatti, il neo assunto, a differenza del lavoratore ricorrente, era in concreto addetto in via prevalente a mansioni di pasticciere ed era stato assunto proprio in seguito alle dimissioni del pasticciere precedente. Sul punto, la Corte d’appello ha precisato che “la comprovata adibizione del [lavoratore neo assunto, nd.r.] a tali mansioni per la maggior parte del proprio orario lavorativo rendeva irrilevante la qualifica di panificatore attribuita allo stesso all'atto della sua assunzione, dovendo l'esame circa la sussistenza del g.m.o. essere condotto con riguardo all'aspetto concreto e sostanziale dell'organizzazione aziendale, che superava il dato meramente formale risultante dalla Comunicazione al Centro per l'Impiego riferito all'inquadramento contrattuale”.
Successivamente la Corte di Cassazione, a conferma di quanto statuito nella fase di merito, ha rigettato il ricorso promosso dal lavoratore, ritenendo provata la motivazione economica invocata dalla società e ritenendo che l’assunzione del pasticciere fosse avvenuta per colmare la carenza di organico in relazione a tale mansione, causato dalle dimissioni del precedente lavoratore adibito a tale ruolo.
I giudici di legittimità hanno, infatti, ribadito che “in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore ha l'onere di dimostrare il fatto costitutivo dell'esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato così risolto, nonché di allegare l'illegittimo rifiuto del datore di continuare a farlo lavorare in assenza di un giustificato motivo, mentre incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell'esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l'impossibilità del c.d. repechage, ossia dell'inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore (Cass. n. 12101 del 2016, v. pure Cass. 5592 del 2016; conf. Cass. 160 del 2017). Il duplice onere va dunque riferito sia all'allegazione e dimostrazione del fatto che rende legittimo l'esercizio del potere di recesso, ossia l'effettiva sussistenza di una ragione inerente l'attività produttiva, l'organizzazione o il funzionamento dell'azienda, sia all'allegazione prova dell'impossibilità di una diversa utilizzazione del lavoratore all'interno dell'azienda”.
La Corte di Cassazione ha, dunque, concluso che “grava sul datore di lavoro, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore, l'onere di provare in giudizio che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l'espletamento di mansioni equivalenti, non venendo tuttavia in rilievo tutte le mansioni inferiori dell'organigramma aziendale, ma solo quelle che siano compatibili con le competenze professionali del lavoratore, ovvero quelle che siano state effettivamente già svolte, contestualmente o in precedenza, senza che sia previsto un obbligo del datore di lavoro di fornire un'ulteriore o diversa formazione del prestatore per la salvaguardia del posto di lavoro (cfr., da ultimo, Cass. 3.12.2019 n. 31520)”.
Prassi
INPS - Circolare del 19 marzo 2021, n. 45: Chiarimenti sui permessi 104
L’INPS ha fornito alcuni chiarimenti sul ri-proporzionamento dei tre giorni di permesso mensile (di cui all’articolo 33 della legge 104/1992), nei casi di rapporto di lavoro part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese.
L'Istituto ha infatti chiarito che le formule, precedentemente indicate nel messaggio del 7 agosto 2018, n. 3114 devono essere rivisitate alla luce degli orientamenti della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, che ha statuito che la durata dei permessi, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, non debba subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro.
Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Dott.ssa Emma Benini e Dott.ssa Alessandra Giorgi.
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