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29 gennaio 20216 minuti di lettura

Le novità della settimana in materia di lavoro

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, 19 gennaio 2021 n. 811 - Demansionamento e dimissioni per giusta causa

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul caso di un lavoratore dimessosi per giusta causa a seguito di demansionamento.

In particolare, il caso di specie prende le mosse dalla vicenda di un dipendente di un importante istituto bancario che, a seguito del trasferimento di sede disposto dal datore di lavoro, veniva assegnato a un nuovo team e a nuove mansioni, da cui sarebbe conseguito un drastico ridimensionamento delle proprie responsabilità e funzioni. In ragione di ciò, il dipendente - prima ancora di prendere servizio nella nuova sede di lavoro e sulle nuove mansioni assegnategli dalla Banca - rassegnava le proprie dimissioni per giusta causa.

Il datore di lavoro agiva in sede giudiziale per veder accertata l’insussistenza dell’asserita giusta causa di dimissioni.

Secondo la Banca, infatti, al fine di valutare l’esistenza del demansionamento - e quindi di una giusta causa di dimissioni - il lavoratore avrebbe dovuto sperimentare in concreto le nuove mansioni assegnategli.

Nella fase di merito, la giusta causa di dimissioni è stata ritenuta sussistente poiché: “già dagli atti delle parti emergeva che già il trasferimento del lavoratore si preannunciava demansionante sicché non era necessario sperimentare le nuove mansioni assegnate prima di rassegnare le dimissioni per giusta causa”. I giudici di merito hanno anche evidenziato che: “le nuove mansioni attribuite al lavoratore si preannunciavano demansionanti sin dalla loro descrizione nel provvedimento di destinazione al nuovo servizio”. In particolare, sulla base di tali argomentazioni, i giudici di appello hanno ritenuto irrilevante, ai fini del legittimo esercizio delle dimissioni sorrette da giusta causa, una sperimentazione in concreto delle mansioni assegnate.

Del giudizio veniva, poi, investita la Corte di Cassazione che, nel richiamare le argomentazioni dei giudici di merito, ha integralmente confermato la pronuncia di secondo grado. Secondo la Suprema Corte, infatti “la potenzialità lesiva di un provvedimento di attribuzione di mansioni che si assumono essere inferiori deve essere calibrata con riguardo al contesto in cui tale demansionamento viene in rilievo”. In relazione al caso di specie, la Corte ha ritenuto congruamente motivata la decisione della corte d’appello e, in particolare, ha rilevato che: “il giudice d’appello ha accertato che il demansionamento era risultato in concreto già dallo stesso provvedimento di assegnazione di mansioni non corrispondenti al grado di professionalità raggiunto dal lavoratore” e che “la ricostruzione della Corte di merito risulta aderente alle emergenze istruttorie, coerente con i principi sopra affermati ed è stata effettuata con un concreto apprezzamento della non equivalenza delle mansioni già svolte in comparazione con quelle attribuite”.

La Corte di Cassazione ha, quindi, confermato la sussistenza, nel caso di specie, di una giusta causa di dimissioni.

Corte di Cassazione, 18 gennaio 2021 n. 697 - Da consulente a dipendente: sulla riqualificazione del rapporto

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla sussistenza di un vincolo di subordinazione nell’ambito di una prestazione di consulenza.

Nel caso di specie, un’azienda multiservizi e un lavoratore stipulavano un contratto di collaborazione per consulenza continuativa in materia di gestione informatica.

Successivamente, il lavoratore adiva il tribunale per ottenere la riqualificazione del rapporto, ritenendo che una serie di circostanze quali, i. la consegna di strumenti aziendali (es. computer e software); ii. un personale ufficio identificato dalla targa “Rag. A.C. Capo Servizio Informativo"; iii. l’invio del ricorrente a corsi di aggiornamento professionale; iv. il subentro in mansioni precedentemente svolte da un altro lavoratore dipendente fossero chiari indici di subordinazione.

Il giudice di prime cure dichiarava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il lavoratore e l’azienda multiservizi. Pertanto, il tribunale ordinava la riammissione in servizio del lavoratore e condannava la società al pagamento delle retribuzioni e dei contributi a far data di interruzione del rapporto fino alla riammissione in servizio.

La Corte di appello riformava la decisione resa in primo grado e rigettava la domanda proposta dal lavoratore, condannando quest'ultimo alla restituzione delle somme già percepite e al pagamento delle spese di lite. In particolare, i giudici del gravame ritenevano che non potesse essere riconosciuto un rapporto di natura subordinata tra le parti.

La Corte di Cassazione, a conferma della sentenza resa dai giudici di appello, ha ritenuto che nella concreta articolazione del rapporto lavorativo instaurato tra le parti non fosse ravvisabile alcuna eterodirezione. In particolare, i giudici di legittimità hanno dichiarato che “la ratio decidendi della gravata sentenza è fondata, essenzialmente, sul rilevato difetto di prova della eterodirezione, consistente nell'indefettibile assoggettamento al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore”.

Secondo la Suprema Corte, “nell'analisi compiuta a tal fine, con particolare riguardo al potere disciplinare, va sottolineato che la Corte di merito correttamente ha avuto riguardo all'aspetto funzionale del rapporto e non a quello genetico, risultante dal dato letterale del contratto. Invero, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, la prolungata esecuzione ed il nomen iuris, pur essendo elementi necessari di valutazione, non costituiscono fattori assorbenti, occorrendo dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro”.

In conclusione, il rapporto di lavoro in oggetto è stato considerato dai giudici di legittimità come “una collaborazione paritaria senza vincolo di subordinazione: sotto questo profilo è stata evidenziata, dalla Corte Territoriale, proprio per avvalorare tale assunto, la mancanza di richieste di permessi o di ferie ovvero l'assegnazione di un badge”.

Prassi

INPS - Messaggio del 25 gennaio 2021 n. 304 : COVID-19 - integrazione salariale per i lavoratori bloccati da provvedimenti restrittivi locali

L’INPS ha comunicato le modalità di presentazione delle domande di integrazione salariale per i lavoratori domiciliati o residenti in comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 104/2020, che siano stati impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro.

Ispettorato Nazionale del Lavoro - Nota del 21 gennaio 2021 n. 97: Istanze di certificazione dei contratti di appalto

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito alcuni chiarimenti in ordine al processo di certificazione di contratti di appalto stipulati da consorzi, la cui esecuzione venga affidata ad alcune delle società consorziate.

In particolare, il quesito riguarda la possibilità di estendere anche alle consorziate la certificazione di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 276/2003. Tali società, infatti, pur non avendo richiesto la certificazione, sono le effettive esecutrici del contratto di appalto.


Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Avv. Antonio Orsini e Dott.ssa Alessandra Giorgi.

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Buona lettura e buon weekend dal Team di DLA Piper!

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