
28 ottobre 2021 • 7 minuti di lettura
Lavoro la newsletter del 29 ottobre
Normativa
D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 - Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
Tra le misure introdotte con il DL n. 146/2021 (c.d. “Decreto Fiscale”), meritano di essere segnalate alcune importanti misure volte a inasprire le sanzioni a carico dei soggetti preposti all’assolvimento degli obblighi di prevenzione per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
In particolare, tra le misure introdotte, segnaliamo che nel caso in cui venga riscontrata: (i) la presenza sul luogo di lavoro di almeno il 10% di lavoratori occupati in assenza di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (e non più il 20%, come in passato); e/o (ii) la sussistenza di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, è prevista la sospensione dell’attività imprenditoriale. Inoltre, per tutto il periodo di sospensione l’impresa non potrà contrattare con la pubblica amministrazione.
Per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione è necessario provvedere, a seconda dei casi: a) alla regolarizzazione dei lavoratori; b) al ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; c) alla rimozione delle conseguenze pericolose derivanti dalle violazioni indicate nella tabella sottostante; d) al pagamento di una somma:,
(i) nelle ipotesi di lavoro irregolare, di importo pari a: Euro 2.500, qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori irregolari; oppure a Euro 5.000,qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
(ii) nelle ipotesi di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, di importo variabile a seconda della fattispecie diviolazione realizzata.
Giurisprudenza
Corte di Cassazione, 19 ottobre 2021 n. 28911 - Risponde male a un suo superiore, ma esegue le direttive: no al licenziamento
La Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere su un caso di licenziamento disciplinare per “grave insurbordinazione” da parte di una guardia giurata nei confronti di un funzionario di un tribunale di sorveglianza.
In particolare, il lavoratore veniva licenziato in quanto, alla richiesta del funzionario di spostare la propria autovettura parcheggiata nello spazio riservato ai veicoli della polizia penitenziaria, lo stesso replicava utilizzando toni aggressivi e minacciosi. Il lavoratore agiva in giudizio al fine di accertare l’illegittimità del licenziamento. Nella fase di merito, veniva confermato il provvedimento espulsivo, in quanto l’atteggiamento della guardia giurata, data la veemenza dei toni utilizzati, era idonea a integrare, secondo il giudice di prime cure e la corte di Appello (successivamente adìta), un atto di grave insubordinazione.
Il dipendente ricorreva successivamente per la cassazione della decisione, lamentando l’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio, confermato, peraltro, in sede di escussione dei testi: ossia, la circostanza che - a seguito della richiesta pervenuta dal funzionario - la guardia giurata avesse comunque provveduto a spostare la propria autovettura. Il dipendente non aveva, dunque, creato alcun tipo di disguido, anche considerato che i veicoli della polizia penitenziaria non erano ancora arrivati presso il tribunale al momento dello svolgimento dei fatti.
A tale doglianza si aggiungeva l’(addotta) errata interpretazione da parte della corte d’appello di della scala valoriale prevista dal CCNL applicato, in quanto lo stesso prevede tra le condotte punibili con il licenziamento per giusta causa quelle integrano “un qualsiasi comportamento atto a pregiudicare l’esecuzione e il corretto svolgimento delle disposizioni impartite nel quadro dell’organizzazione aziendale”.
Sulla base di quanto sopra, la Suprema Corte ha accolto il ricorso e ha dichiarato illegittimo il licenziamento in quanto “la Corte territoriale, concentrandosi esclusivamente sulle frasi proferite dal lavoratore, ha trascurato di effettuare la valutazione di tutti i comportamenti addebitati al lavoratore, tralasciando il profilo dell’adempimento della direttiva impartita; la Corte territoriale ha, quindi, trascurato di esaminare tutte le circostanze, soggettive od oggettive, che eventualmente avrebbero potuto consentire di escludere, in concreto e pur a fronte di un fatto astrattamente grave, l’idoneità dell’inadempimento a configurare la giusta causa o giustificato motivo soggettivo e, pertanto, avrebbero potuto determinare una sproporzione tra la condotta così come effettivamente realizzata e il licenziamento”.
Corte di Cassazione, 19 ottobre 2021, n. 28905 - Applicabilità del contratto collettivo e adesione all’organizzazione sindacale
La vicenda oggetto del vaglio della Suprema Corte ha visto un dipendente agire in via monitoria rivendicando il pagamento della parte variabile del premio di partecipazione previsto da un contratto integrativo interaziendale. La Società aveva proposto opposizione eccependo la mancata applicazione del contratto integrativo a seguito dell’atto di disdetta di adesione - da parte del datore di lavoro - all'associazione nazionale di rappresentanza delle imprese manifatturiere e di servizi (Confindustria).
La Corte di Cassazione, confermando la pronuncia di secondo grado, ha affermato che “i contratti collettivi post-corporativi di lavoro (…) costituiscono atti aventi natura negoziale e privatistica, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti fra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi oppure li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione alcuna, delle relative clausole al singolo rapporto. Ne consegue che, ove una delle parti faccia riferimento (…) ad una clausola di un determinato contratto collettivo di lavoro, non efficace erga omnes, in base al rilievo che a tale contratto entrambe le parti si erano sempre ispirate per la disciplina del loro rapporto, il giudice del merito ha il compito di valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, allo scopo di accertare, pur in difetto della iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, se dagli atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva invocata”.
Sulla base di tale principio, la Suprema Corte ha affermato che la società avendo costantemente e prolungatamente continuato ad applicare gli istituti del contratto integrativo, nonostante la disdetta dall'associazione sindacale dei datori di lavoro (Confindustria), ha di fatto implicitamente mantenuto l'applicazione della contrattazione collettiva. Infatti, dall’istruttoria esperita, era emerso che la società datrice di lavoro aveva continuato a erogare tante e significative voci retributive e/o incentivanti e/o indennitarie, previste proprio dal contratto integrativo interaziendale (come ad esempio, l’ex ristrutturazione salariale, il premio di produzione, il premio di produttività e qualità, il premio di partecipazione, i buoni pasto, etc.), e ciò indipendentemente dall’atto di disdetta da Confindustria.
Prassi
Ispettorato Nazionale del Lavoro, Circolare del 19 ottobre 2021, n. 2 - Distacco transnazionale
Con la circolare in questione, adottata in relazione al d.lgs. n. 122/2020 (testo legislativo di recepimento della Direttiva n. 2018/957 in materia di distacco transnazionale di lavoratori), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti sui seguenti aspetti:
- ambito di applicazione: c.d. doppio distacco o distacco a catena;
- adempimenti formali relativi alla fattispecie del distacco a catena e regime sanzionatorio;
- verifica degli elementi di liceità nell’ipotesi di distacco a catena e regime sanzionatorio;
- condizioni di lavoro e occupazione;
- temporaneità del distacco: termine di 12 mesi e distacco di lunga durata;
- settore trasporto internazionale su strada;
- condizioni per l’utilizzo del sistema IMI per la richiesta di notifica di provvedimenti e atti e per il recupero di sanzioni amministrative pecuniarie.
Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Avv. Nicola Di Iorio e Avv. Matteo Primoli.
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