3 dicembre 20214 minuti di lettura

Le novità della settimana in materia di lavoro

Normativa

“Super Green Pass” - D.L. 26 novembre 2021, n. 172

Lo scorso 26 novembre 2021 è stato pubblicato il D.L. n. 172/2021 recante le ultime modifiche in tema di obbligo vaccinale e certificazione verde. A partire dal prossimo 6 dicembre 2021, entrerà in vigore la certificazione verde rafforzata (cd Super Green Pass), rilasciata a beneficio dei soli soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale o che siano guariti dal COVID-19 da non oltre 6 mesi.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, 25 novembre 2021 n. 36729 - Assente alla visita fiscale: reintegrato

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del licenziamento intimato a un lavoratore che, assente dal lavoro per malattia, non era risultato reperibile alla visita fiscale.

Nel caso di specie, il lavoratore aveva provveduto a comunicare la variazione del proprio domicilio  soltanto all’INPS e non anche al datore di lavoro. Il dipendente non era risultato reperibile alla visita fiscale e, in virtù di ciò, veniva licenziato.

Il licenziamento veniva annullato dal Tribunale, con condanna della società a reintegrare il lavorare, nonché a corrispondere allo stesso un’indennità nella misura di dodici mensilità.  

Il provvedimento veniva riformato dalla Corte d'Appello di Roma, la quale, nel ritenere integrata la violazione della disposizione del contratto collettivo applicato che prevede l’obbligo di comunicare la variazione del domicilio al datore di lavoro, dichiarava tuttavia il licenziamento sproporzionato. In virtù di ciò la corte territoriale provvedeva a dichiarare risolto il rapporto di lavoro tra le parti con condanna della società al pagamento di un’indennità di risarcitoria nella misura di dodici mensilità.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello veniva proposto ricorso per cassazione. I giudici di legittimità hanno confermato la non configurabilità di un’assenza ingiustificata, in quanto l’istituto ha tentato di svolgere la visita presso un domicilio diverso da quello che “con congruo anticipo, era stato comunicato dal dipendente mediante un mezzo…messo a disposizione dallo stesso istituto”.

La Suprema Corte ha, quindi accolto, il ricorso proposto dal lavoratore e ha disposto la reintegra dello stesso evidenziando altresì che nel caso di specie il CCNL applicato al rapporto di lavoro prevedeva l’applicazione di una sanzione conservativa nel caso di omessa comunicazione della variazione del domicilio al datore di lavoro da parte del dipendente sulla base del seguente principio di diritto: "Anche durante il periodo di congedo per malattia, il lavoratore è tenuto all’obbligo di reperibilità e pertanto comunicare la variazione del relativo indirizzo al datore di lavoro, permanendo il regime di subordinazione. Sicché, laddove il CCNL applicabile preveda per tale violazione una sanzione conservativa (la multa) deve essergli applicata in caso di licenziamento la tutela reintegratoria stabilita dall’art. 18, quarto comma, come novellato dalla legge n. 92/2012".

Corte di Cassazione, 18 novembre 2021, n. 35247 - Ricorso per Cassazione: inammissibile per  mancanza di chiarezza e sinteticità

La Corte di Cassazione si è recentemente espressa in relazione ai requisiti “minimi” affinché il ricorso introduttivo del giudizio innanzi ai Giudici di legittimità possa essere ritenuto ammissibile.

In particolare, la Suprema Corte ha affermato che il ricorso deve essere redatto da parte del difensore come “narrazione” chiara e sintetica; deve, pertanto, essere il quale elaborato un “riassunto” fattuale e processuale selezionando domande, eccezioni, statuizioni delle sentenze di merito, motivi di gravame e questioni riproposte in appello in modo da consentire ai giudici di esaminare gli atti sulla base di un quadro comprensibile della vicenda processuale, cogliendo così il significato delle relative censure. Il tutto, da un lato, assicurando sì la tutela al diritto di difesa del proprio assistito ma, allo stesso tempo, evitando oneri processuali superflui alle parti e allo Stato.

Nel caso in cui il difensore venisse meno alle prescrizioni indicate sopra, si esporrebbe al rischio di inammissibilità del proprio ricorso: “Il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile per violazione dell’articolo 366 c.p.c. laddove il mancato rispetto del dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva espone il ricorrente per cassazione al rischio di una declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione, in quanto esso collide con l’obiettivo di attribuire maggiore rilevanza allo scopo del processo, tendente ad una decisione di merito, al duplice fine di assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa di cui all’articolo 24 della Costituzione, nell’ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all’art. 111, comma secondo, della Costituzione e in coerenza con l’articolo 6 Cedu, nonché di evitare di gravare sia lo Stato che le parti di oneri processuali superflui”.


Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Avv. Stefano Petri e Avv. Nicola Di Iorio.

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