
30 dicembre 2022 • 5 minuti di lettura
Le novità della settimana in materia di lavoro
30 dicembre 2022Giurisprudenza
Corte di Cassazione, 12 dicembre 2022, n. 36188 - Sulla malattia del lavoratore
La Corte di Cassazione è stata di recente chiamata a pronunciarsi sulleconseguenze derivanti dall'utilizzo da parte di un lavoratore di un certificato medico falso durante la fruizione del congedo per malattia.
Nella fase di merito, l'infrazione contestata (ovvero, l'utilizzo del certificato senza previa visita medica) veniva ritenuta sussistente; inoltre, la condotta non rientrava in nessuna delle fattispecie disciplinari punite dal contratto collettivo con una sanzione conservativa. La società veniva condannata al risarcimento del lavoratore nella misura di 24 mensilità in quanto il provvedimento espulsivo veniva ritenuto sproporzionato.
Avverso tale decisione, il lavoratore proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione. La società resisteva con ricorso incidentale, denunciando l'eccessiva morbilità del dipendente che avrebbe creato un concreto pregiudizio all'organizzazione e programmazione dell'attività del reparto cui il predetto era assegnato.
La Suprema Corte ha, in primo luogo, ribadito che, mentre, “la tutela reintegratoria attenuata di cui all'articolo 18, comma 4, trova applicazione in ipotesi di insussistenza del fatto oppure perché tale fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili; invece, “la tutela indennitaria forte di cui all'articolo 18, comma 5, presuppone la sussistenza del fatto contestato ed il rilievo disciplinare dello stesso e trovo applicazioni ipotesi di sproporzione della sanzione espulsiva rispetto all'addebito ove quest'ultimo non sia sussumibile tra le condotte per le quali i contratti collettivi e i codici disciplinari prevedono una sanzione conservativa”.
Con riferimento, invece, alla censura incidentale della Società e relativa all'eccessiva morbilità del dipendente, la Corte l’ha dichiarata infondata, poiché: “la non utilità della prestazione per il tempo della malattia è evento previsto e disciplinato dal legislatore con conseguenze che possono portare alla risoluzione del rapporto di lavoro solo dopo il superamento del periodo di comporto disciplinato all'articolo 2110 c.c. e dalla Contrattazione Collettiva” e “mentre lo scarso rendimento è caratterizzato da inadempimento, pur se inconsapevole del lavoratore, non altrettanto può dirsi per le assenze dovute a malattia, la tutela della salute è valore preminente che ne giustifica la specialità”.
Corte di Cassazione, 14 dicembre 2022, n. 47322 - Infortunio e omissione di soccorso
La vicenda in oggetto trae origine dall’infortunio di un muratore che, mentre era intento a sostituire il manto di copertura di un fabbricato, cadeva attraverso una botola (non adeguatamente protetta o segnalata) riportanto lesioni personali gravi.
Il committente dei lavori veniva condannato - in concorso con il datore di lavoro - per aver omesso di prestare la necessaria assistenza al lavoratore (vittima di un grave incidente in un cantiere e le cui condizioni erano tali da giustificare la richiesta di immediato soccorso da parte delle autorità sanitarie). In particolare, i giudici osservavano che il committente invece di prestare immediato soccorso al lavoratore infortunato aveva atteso per circa quaranta minuti l’arrivo del datore di lavoro, assente dal cantiere nel momento del sinistro, senza allertare le autorità sanitarie, limitandosi a caricare il lavoratore sul furgone della ditta con cui poi l’infortunato sarebbe stato accompagnato all’ospedale.
La Corte di Cassazione ha affermato che incombeva sul committente “non in qualità di committente dei lavori o di datore di lavoro della persone offesa, ma di soffetto entrato in contatto diretto con la persona pericolante, vale a dire bisognoda di assistenza, dopo il verificarsi del sinistro, in ragione delle conseguenze riportate a causa della caduta da un’altezza di circa tre metri. Tale dovere egli ha violato, quanto meno non avvisando immediatamente, cioè senza alcuna dilazione non indispensabile, le autorità sanitarie e di polizia dell’incidente verificatori presso la sede del suo caseificio, attendendo, piuttosto l’arrivo del datore di lavoro, senza che ve ne fosse ragione ai fini del soccorso (...)”.
Inoltre, i giudici di legittimità hanno precisato che “in tema di omissione di soccorso, lo stato di pericolo è elemento costitutivo delle diverse ipotesi di reato previste nel primo e secondo comma dell’art. 593 c.p., e in ques’ultima fattispecie lo stato di pericolo deve essere accertato, in base agli elementi che caratterizzano il reato, con valutazione “ex ante” e non “ex post””. Nel caso di specie, le modalità dell’incidente e la condizione di sofferenza del lavoratore infortunato consentivano al committente di “avere piena consapevolezza dell’esistenza di una condizione di pericolo quanto meno per l’integrità fisica dell’infortunato, che richiedeva un soccorso immediato attraverso la subitanea allerta delle competenti autorità sanitarie, per cui l’omesso adempimento del dovere di soccorso correttamente è statp ritenuto frutto di una consapevole e volontaria scelta”.
Ministero del Lavoro, 20 dicembre 2022, interpello n. 3 - Numero di RSPP
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha ha fornito alcuni chiarimenti in merito al seguente quesito: “un datore di lavoro può nominare più di un responsabile del servizio prevenzione e protezione?”.
La Commissione ritiene che la normativa preveda la designazione per ogni azienda o unità produttiva di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e che il Servizio di prevenzione e protezione si intenda costituito quando sono stati nominati il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e gli eventuali addetti (ASPP).
Nel caso di aziende con più unità produttive (come definite dall’art. 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 81/08), nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione.
Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Avv. Sara Verde e Dott.ssa Carolina Mosiello.
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