4 dicembre 20205 minuti di lettura

Lavoro: la Newsletter del 4 dicembre

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, 20 novembre 2020 n. 26523 - Sugli aspetti processuali e la mancata comparizione del difensore all’udienza di precisazione delle conclusioni

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità della richiesta della prova orale in caso di mancata partecipazione del difensore all’udienza di precisazione delle conclusioni.

Nel caso di specie, una proprietaria di un salone di acconciature citava in giudizio una compagnia del gas, chiedendo il risarcimento del danno causato al proprio immobile in seguito a un'esplosione. Secondo la donna, infatti, l’incendio era stato provocato da una dispersione di gas metano a causa di una condotta della società convenuta.

Nel corso del giudizio di primo grado il Tribunale respingeva l’istanza di ammissione delle prove orali articolate dall’attrice e, in seguito, veniva disposta la consulenza tecnica d’ufficio (c.t.u.). L’esperto ravvisava l’esistenza di due possibili distinti scenari con la conseguente impossibilità di stabilire con certezza la causa dell’evento.

In seguito, il difensore di parte attrice non partecipava all’udienza per dismissione del mandato e - nonostante un’esplicita richiesta della medesima parte attrice - il Giudice non disponeva un rinvio. In tal modo, a precisare le proprie conclusioni era soltanto la società convenuta.

Il Giudice rilevava l’impossibilità di assumere le prove orali dedotte dall’attrice, in quanto riteneva che la richiesta non era stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, e dunque, anche alla luce dell’assenza di una causa certa dell’esplosione (come da risultanze del c.t.u.), rigettava la domanda.

La sentenza resa in primo grado veniva integralmente confermata in sede d’appello.

I giudici di legittimità hanno rilevato, invece, un error in procedendo del giudice di merito per non aver questi rilevato che la richiesta di ammissione delle prove orali era stata reiterata da parte attrice anche dopo il deposito della relazione peritale, prima dell’udienza di precisazioni delle conclusioni. In questo caso, parte attrice ha dimostrato di avere un persistente interesse alle istanze istruttorie che non poteva conciliarsi con la presunzione di abbandono.

Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha dunque concluso che “in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione”.

Corte di Cassazione, 20 novembre 2020 n. 26513 - Licenziamento per doppia causale: la coesistenza della giusta causa con il superamento del periodo di comporto dà diritto al preavviso?

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi su un caso di licenziamento con doppia causale e sull’accertamento del diritto del lavoratore ad ottenere il pagamento dell’indennità di mancato preavviso.

Nel caso di specie, una dipendente di un istituto di credito veniva licenziata dal datore di lavoro con una comunicazione nella quale veniva disposto il recesso sia per giusta causa, con effetto dal momento della ricezione della lettera, sia per superamento del periodo di comporto, con efficacia retroattiva.

A seguito del licenziamento, la lavoratrice ometteva di impugnare giudizialmente il licenziamento chiedendone i relativi motivi, e agiva nei confronti del datore di lavoro e davanti al Giudice per il solo pagamento di differenze retributive e dell’indennità di mancato preavviso dovuta in ragione del licenziamento per superamento del comporto.

Ad avviso della lavoratrice, infatti, il licenziamento per giusta causa doveva ritenersi nullo e inefficace, poiché il licenziamento per superamento del comporto, avente efficacia retroattiva, aveva già determinato la risoluzione del rapporto di lavoro.

Secondo la lavoratrice, quindi, attesa la riconducibilità della risoluzione del rapporto di lavoro al solo recesso per superamento del comporto, la stessa avrebbe avuto diritto al pagamento dell’indennità di mancato preavviso prevista ex lege.

Nel corso del giudizio di merito, sia il Tribunale che la Corte d’Appello successivamente adita, rigettavano la richiesta della lavoratrice diretta ad ottenere il pagamento dell’indennità di mancato preavviso, precisando che i motivi del recesso fossero da individuarsi tanto nella giusta causa quanto nel superamento del comporto e che, pertanto, entrambi i motivi di licenziamento, non essendo stati impugnati giudizialmente, dovevano parimenti ritenersi efficaci e definitivi.

In particolare, la Corte d’Appello qualificava il recesso intimato dall’istituto di credito come “unico provvedimento di licenziamento con due causali” e che “non essendo stato impugnato giudizialmente, il recesso per giusta causa è divenuto definitivo ed esclude la corresponsione del preavviso”.

Del giudizio veniva, poi, investita la Corte di Cassazione che, nel confermare integralmente la decisione e le argomentazioni rese dai giudici di merito, ha evidenziato che “il licenziamento per giusta causa è stato impugnato solo stragiudizialmente; e, comunque, il provvedimento di risoluzione del rapporto è unico e la stessa ricorrente lo ha impugnato, stragiudizialmente, con un’unica lettera. Pertanto alla lavoratrice non spetta la dedotta indennità di preavviso ”.

Con tale argomentazione la Suprema Corte ha, quindi, confermato l’interpretazione data dai giudici di merito, riconoscendo piena efficacia al recesso intimato per giusta causa, reso definitivo dalla mancata impugnazione giudiziale nei termini di legge.

Attesa la definitività ed efficacia del recesso per giusta causa, quale motivo determinate il licenziamento, la Corte di Cassazione ha quindi rigettato la pretesa della lavoratrice diretta ad ottenere il pagamento dell’indennità di mancato preavviso.

Prassi

Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), Nota del 26 novembre 2020 n. 1050 – Lavoratore notturno: definizione

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla definizione del lavoratore notturno, anche con riferimento all’ambito di intervento riconosciuto in materia alla contrattazione collettiva.


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