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5 febbraio 20216 minuti di lettura

Le novità della settimana in materia di lavoro

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, 25 gennaio 2021 n. 1514 - Sul carattere ritorsivo del licenziamento e il giustificato motivo oggettivo

La Corte di Cassazione è di recente stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un licenziamento intimato per soppressione della posizione lavorativa.

Nel caso di specie, la Congregazione (datrice di lavoro) licenziava una lavoratrice in considerazione dell'andamento economico negativo delle strutture gestite, che aveva imposto alla struttura stessa una riduzione dei costi e una rimodulazione dell'organizzazione del lavoro. In particolare, le mansioni prima assegnate alla dipendente licenziata venivano poi attribuite a una religiosa (membro della Congregazione) che non riceveva retribuzione per lo svolgimento dell'attività.

Nella fase di merito veniva dichiarata la legittimità del licenziamento.

La dipendente proponeva ricorso in cassazione, lamentando, in particolare, che i giudici del gravame non avevano considerato il carattere ritorsivo del licenziamento (omettendo di valutare il rapporto di causalità tra la soppressione della sua posizione lavorativa e la riassegnazione delle sue mansioni ad un’altra lavoratrice, oltre all'esistenza di contrasti interni tra il personale religioso della Congregazione e la dipendente stessa).

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando così la legittimità del licenziamento. Dopo aver richiamato il precedente orientamento giurisprudenziale in base al quale, in tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto deve essere determinante (ossia costituire l'unica ragione del recesso) ed esclusivo (ossia, il motivo lecito formalmente addotto deve risultare insussistente), ha rilevato come la Corte distrettuale avesse accertato che nel caso di specie sussistesse un giustificato motivo di recesso e, quindi, correttamente ritenuta superflua ogni valutazione circa la pretesa ritorsività del licenziamento.

È stato, quindi, pronunciato il seguente principio di diritto: "In materia di lavoro, una volta che il giudice accerta il giustificato motivo oggettivo di un licenziamento diventa superflua l’indagine sul carattere ritorsivo dello stesso. Il motivo illecito, infatti, è determinante solo quando il recesso non sarebbe stato intimato e costituisce l’unica effettiva ragione dell’allontanamento del lavoratore".

Tribunale di Messina, 6 ottobre 2020 n. 1261 - Violazione delle clausole flessibili e risarcimento del danno

E’ stata di recente pubblicata un’interessante pronuncia di merito.

Il Tribunale di Messina è stato chiamato a pronunciarsi in merito alla risarcibilità del danno subìto da una lavoratrice part time derivante dal sistematico ricorso alla clausola di flessibilità da parte del datore di lavoro.

Nel caso di specie, una lavoratrice (addetta come cassiera e barista presso un cinema multisala con orario di lavoro part-time) dopo aver sottoscritto una clausola di flessibilità oraria, lamentava di aver subìto comportamenti illegittimi e vessatori da parte dei suoi superiori gerarchici dopo la nascita del primo figlio. In particolare, la lavoratrice lamentava di essere stata spesso chiamata a svolgere turni dopo la mezzanotte in ragione della sottoscrizione della suddetta clausola.

La lavoratrice denunciava che l’utilizzo del regime di flessibilità oraria fosse avvenuto al di fuori dei limiti previsti dalla normativa e chiedeva, pertanto, il pagamento di differenze retributive, il risarcimento del danno alla salute per aver subìto un danno psico-fisico, nonché l'ulteriore indennizzo previsto dall'art. 8 co. 2 bis del d.lgs. 25 febbraio 2000 n. 61 (norma attualmente trasfusa nell'art. 10 co. 3 del d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81).

Il tribunale ha accolto il ricorso della lavoratrice, affermando che “il datore di lavoro abbia violato le disposizioni ex art. 3 D.Lgs. n. 61/2000 commi 7 e 8, per non aver limitato l'utilizzo della clausola di variazione ai soli casi di sostituzione di lavoratori assenti e di esigenze aziendali urgenti e rilevanti e per non aver disposto le dovute maggiorazioni retributive”.

Inoltre, il giudice di prime cure ha richiamato l’orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui "l'eventuale illegittimità o nullità delle clausole elastiche e anche di quelle flessibili non comportano necessariamente la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno ma il diritto del lavoratore a vedersi riconosciuta in aggiunta alla retribuzione dovuta un'indennità a titolo di risarcimento del danno, in ragione della maggiore disponibilità richiesta al lavoratore. Incombe tuttavia su quest'ultimo l'onere di provare il pregiudizio subito, in conseguenza dell'illegittimo comportamento del datore di lavoro".

Il Tribunale, sulla base di tale presupposto, ha ritenuto provato il pregiudizio subìto dalla lavoratrice, in ragione dell'alto numero di turni serali/notturni assegnati, delle numerose richieste dalla stessa avanzate di una nuova assegnazione e/o di una modifica della turnazione (richieste rimaste tutte disattese), anche in ragione del fatto che i turni erano distribuiti in media su 6/5 giorni lavorativi, (contrariamente a quanto espressamente indicato da contratto) e che tali turni variavano di settimana in settimana, senza che i lavoratori potessero avanzare modifiche o far presenti particolari esigenze.

Secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “l'elasticità della clausola è pregiudizievole nel momento in cuiin grado di incidere in concreto sulla autonoma disponibilità dei tempi di lavoro da parte dei dipendenti, comprimendo, in misura non poco significativa, il discrimine, che non può che restare rigoroso, fra tempi di vita e tempi di lavoro, fra condizione di autonomia e situazione di soggezione ad un altrui potere di intervento e di organizzazione (Cass. 8.6.2011 n. 12467)”.

Prassi

COVID-19 - INPS - Messaggio del 29 gennaio 2021, n. 406: Ulteriore periodo di Cassa Integrazione e assegno ordinario

L’INPS ha fornito i primi chiarimenti sulle novità normative e le istruzioni per la presentazione delle domande, rimandando a una prossima circolare tutti i dettagli.

Il periodo aggiuntivo può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili al COVID-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020.

È possibile richiedere la concessione della Cassa Integrazione e dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, per una durata massima di 12 settimane. I trattamenti di CIGO devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021, quelli di assegno ordinario e CIGD tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021.

COVID-19 - INPS - Messaggio del 28 gennaio 2021, n. 376: Chiarimenti per il pagamento dell'assegno ordinario

L’INPS ha fornito le istruzioni operative e contabili per il pagamento diretto del conguaglio dell’assegno ordinario erogato dai Fondi di solidarietà, per le aziende che abbiano in corso processi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa relativi alle causali previste in materia di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Straordinaria.

COVID-19 - INPS - Messaggio del 28 gennaio 2021, n. 375: Accordo INPS-Veneto per i lavoratori dello spettacolo

L’INPS ha informato che è stato adottato un addendum all’accordo tra la Regione Veneto e l’INPS a favore dei lavoratori dello spettacolo.

L’addendum prevede, infatti, che l’Istituto proceda, per conto della Regione, anche al pagamento di un importo individuale pari a 1.000 Euro a favore dei lavoratori intermittenti iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo, residenti in Veneto e già beneficiari delle misure nazionali erogate dall’INPS.


Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Dott.ssa Emma Benini e Dott.ssa Sara Verde.

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