
6 maggio 2021 • 4 minuti di lettura
Le novità della settimana in materia di lavoro
Giurisprudenza
Corte di Cassazione, 26 aprile 2021, n. 10992 - Soppressione della posizione ed esternalizzazione del servizio
La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di secondo grado che aveva accertato un’intervenuta violazione dei criteri di scelta, nel non avere la società datrice di lavoro adeguatamente giustificato la scelta di licenziare un lavoratore (addetto al reparto di piegatura, reparto soppresso successivamente al licenziamento per l'intervenuta esternalizzazione del servizio a una società terza).
Il ragionamento svolto dal giudice di seconde cure e confermato in sede di legittimità è partito dal presupposto che il reparto di piegatura (cui era adibito unicamente il lavoratore) era stato mantenuto in funzione anche nel periodo successivo al licenziamento del dipendente. Da una tale constatazione la Corte territoriale ha tratto il convincimento che quelle funzioni, un tempo appannaggio esclusivo del lavoratore licenziato, erano state svolte da altri dipendenti della società appellata.
Richiamando numerosi precedenti giurisprudenziali, la Suprema Corte ha affermato che la conseguenza della violazione dei criteri di scelta è espressamente prevista dalla L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 3, in relazione alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, per cui, in tali casi, è prevista la c.d. tutela reintegratoria attenuata, ossia ventiquattro mensilità (Cass. 26 settembre 2016, n. 18847; Cass. 3 agosto 2018, n. 20502; Cass. 28 gennaio 2019, n. 2291).
Corte di Cassazione, 23 aprile 2021, n. 10867 - Rifiuto di svolgere le mansioni e licenziamento
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla sussistenza di una giusta causa di licenziamento.
Nel caso di specie, una lavoratrice (il cui rapporto di lavoro era stato ceduto nell’ambito di una cessione d’azienda) veniva licenziata per giusta causa dall’azienda cessionaria a seguito del rifiuto della dipendente di adempiere alla propria prestazione al rientro dopo un periodo di assenza di circa due anni per maternità, malattia e ferie.
Secondo la lavoratrice, il rifiuto di adempiere era legittimato da asseriti comportamenti vessatori posti in essere dal cedente (precedente datore di lavoro).
La Corte d’appello ha considerato priva di rilievo la dequalificazione della lavoratrice in quanto relativa al precedente rapporto di lavoro con l’azienda cedente.
La Corte di Cassazione ha confermato quanto statuito nel secondo grado del giudizio, ritenendo che “se l'avvenuta cessione di azienda non esime dalla responsabilità solidale patrimoniale, nei confronti della dipendente, la società cessionaria, quest'ultima non può, però, essere ritenuta responsabile di comportamenti vessatori posti in essere dalla cedente ed in ordine alla asserita reiterazione dei quali, da parte della cessionaria, la ricorrente non ha fornito alcuna prova, anche perchè - ripetesi - la stessa non ha espletato alcuna attività lavorativa in favore della controricorrente”.
Prassi
Agenzia delle Entrate, risposta all’interpello n. 314/2021: il rimborso riconosciuto allo smart worker non è tassato se è riferibile a un consumo sostenuto dal lavoratore nell’interesse esclusivo del datore di lavoro
L’Agenzia delle Entrate ha trattato il caso della società datrice di lavoro che vorrebbe concedere un rimborso di 0,50 euro per ogni giorno di lavoro che i propri dipendenti passano in casa. Tale importo è determinato sulla base di parametri che tengono conto per ogni tipologia di spesa (energia elettrica per l'utilizzo di un computer e di una lampada, i costi per l'utilizzo dei servizi igienici e il riscaldamento) del risparmio quotidiano ottenuto dalla società e del correlato costo per il dipendente. Il quesito posto all’Agenzia verte sull'imponibilità di tali rimborsi che ad avviso dell'istante dovrebbero risultare esenti da Irpef.
Sul punto l'Agenzia condivide la tesi dell'azienda sulla non imponibilità dei rimborsi in oggetto in quanto “il criterio per determinare la quota dei costi da rimborsare ai dipendenti in smart working, in sostanza, si basa su parametri diretti a individuare costi risparmiati dalla Società che, invece, sono stati sostenuti dal dipendente” potendosi, quindi, ritenere tali rimborsi riferibili a consumi sostenuti nell'interesse esclusivo del datore.
INPS: Messaggio del 30 aprile 2021 n. 1761 - COVID-19 - Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale
L’INPS ha fornito le modalità di presentazione delle domande di accesso alla prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuta ai sensi dell’art. 1, comma 300, L. n. 178/2020 e dell’art. 8, comma 2, D.L. n. 41/2021.
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