8 aprile 20215 minuti di lettura

Le novità della settimana in materia di lavoro

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, sentenza 31 marzo 2021 n. 8957 - Insubordinazione: no se il dipendente accede a file della società con credenziali legittime

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità del licenziamento irrogato a un dipendente entrato in possesso di dati molto rilevanti per il proprio datore di lavoro dopo aver effettuato accesso al database mediante credenziali legittime.

Nel caso di specie, una lavoratrice veniva licenziata per giusta causa (Banca) per “trattamento e possesso di dati molto rilevanti per la Banca, che esulavano dalle mansioni” della dipendente stessa.

La Corte d’Appello confermava parzialmente la sentenza di primo grado “e, per l’effetto, condannava la datrice di lavoro a risarcire alla – lavoratrice – il danno da licenziamento illegittimo, liquidato in misura pari alla retribuzione globale di fatto, dal licenziamento sino alla effettiva reintegrazione, con l’esclusione del premio di risultato, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali”. In particolare, la Corte osservava che “effettivamente i comportamenti contestati dalla Banca attenevano al trattamento e possesso di dati molto rilevanti per la Banca, che esulavano dalle mansioni della – dipendente – di responsabile di filiale ed all’accesso ai medesimi mediante propri user id e password per mezzo di collegamento con la cartella segreteria generale, senza aver avuto all’uopo alcuna autorizzazione; tuttavia, posto che la Banca non ha contestato (né comunque provato) alcun uso indebito di tali dati, si tratta di condotte che presentano una connotazione di pericolo soltanto “iniziale” (in termini penalistici si direbbero “atti preparatori”, al più un “tentativo”, come tali inidonei a giustificare la massima sanzione espulsiva…, non essendo stato peraltro contestato (né provato) che la – dipendente – abbia salvato qualche file su un determinato supporto, né che ne abbia fatto uso indebito o li abbia scambiati con terzi. E pertanto il licenziamento si rileva ancora una volta ingiustificato per sproporzione”.

La Suprema Corte ha affermato che “il licenziamento disciplinare è giustificato nei casi in cui i fatti attribuiti al lavoratore rivestano il carattere di grave violazione degli obblighi del rapporto di lavoro, tale da ledere irrimediabilmente l'elemento fiduciario, il giudice di merito deve valutare gli aspetti concreti che attengono principalmente alla natura del rapporto di lavoro, alla posizione delle parti, al nocumento arrecato, alla portata soggettiva dei fatti, ai motivi e all'intensità dell'elemento intenzionale o di quello colposo”.

Corte di Cassazione, ordinanza 31 marzo 2021 n. 8953 - No al licenziamento del lavoratore che non si dota delle abilitazioni richieste

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità del licenziamento intimato a un dipendente che non si era dotato delle abilitazioni richieste dal suo datore di lavoro.

Nel caso di specie, un pilota di una compagnia elicotteristica veniva licenziato per giusta causa perché non si era munito delle abilitazioni pretese dal datore di lavoro e, in particolare, non aveva adempiuto al comando della società di conseguire a proprie spese le abilitazioni “off shore” e “aerial mountain work”.

Il tribunale dichiarava risolto il rapporto di lavoro, sottolineando che il licenziamento era da considerarsi illegittimo e, per l’effetto, condannava la società al pagamento in favore del lavoratore di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di fatto oltre interessi e rivalutazione. La Corte d’Appello respingeva il reclamo proposto dalla società datrice rilevando che “l’infrazione commessa, dal dipendente, non possa essere considerata di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, non sussistendo proporzionalità tra la condotta contestata e la sanzione irrogata; e ciò perché l’obbligo di munirsi delle abilitazioni anzidette, oltre che richiedere un importante impegno economico al lavoratore, deriva esclusivamente da una scelta dirigenziale della società, e non da specifiche esigenze lavorative, dettate da obblighi normativi o contrattuali; pertanto il relativo rifiuto ad ottemperare, addebitato al lavoratore, deve essere considerato non idoneo a configurare una giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c.”.

La Suprema Corte ha affermato che ”poiché, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, il licenziamento disciplinare è giustificato nei casi in cui i fatti attribuiti al lavoratore rivestano il carattere di grave violazione degli obblighi del rapporto di lavoro, tale da ledere irrimediabilmente l'elemento fiduciario, il giudice di merito deve valutare gli aspetti concreti che attengono principalmente alla natura del rapporto di lavoro, alla posizione delle parti, al nocumento arrecato, alla portata soggettiva dei fatti, ai motivi ed all'intensità dell'elemento intenzionale o di quello colposo (v., ex plurimis, Cass. n. 25608/2014). E, nella fattispecie, i giudici di seconda istanza, nella valutazione della proporzionalità tra illecito disciplinare e sanzione applicata, si sono attenuti a tale insegnamento ed hanno tratto le conseguenze logico-giuridiche, in termini di proporzionalità, tra «fatto commesso» e sanzione irrogata”.

Prassi

INPS: Messaggio del 31 marzo 2021, n. 1361 - Decontribuzione Sud - Utilizzo della misura da parte delle Agenzie di somministrazione

L’INPS ha chiarito che, nelle ipotesi in cui l’attività venga svolta mediante un rapporto di somministrazione, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione SUD deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione.

Pertanto, qualora il lavoratore svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato nelle regioni del Mezzogiorno, il beneficio in trattazione può essere riconosciuto a prescindere da dove effettivamente abbia sede legale o operativa l’Agenzia di somministrazione.

Viceversa, qualora il lavoratore sia dipendente di un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa in regioni del Mezzogiorno, ma svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in regioni differenti, il beneficio non può essere riconosciuto.


Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Dott. Davide Maria Testa e Dott.ssa Sara Verde.

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