
10 giugno 2021 • 6 minuti di lettura
Le novità della settimana in materia di lavoro
Giurisprudenza
Corte di Cassazione, 1 giugno 2021 n. 21521 - Medico competente e dispositivi di sicurezza
La Suprema Corte stabilisce il principio secondo il quale scatta il reato di lesioni colpose per il medico competente che si limita a segnalare solo oralmente i rischi biologici per il personale sanitario, senza fare una richiesta scritta dei dispositivi di sicurezza al datore di lavoro.
Nel caso di specie, un infermiere professionale - nello svolgimento della propria attività professionale, a causa di una accidentale puntura di un ago durante un prelievo di sangue, contraeva l’epatite. Il giudice di primo grado riteneva che l’ago utilizzato fosse sprovvisto di idoneo dispositivo di sicurezza e che, quindi, la malattia contratta era da attribuirsi alla responsabilità del medico competente dell’ASL, il quale “aveva omesso di collaborare con il datore di lavoro nella valutazione del rischio biologico” rappresentato dalla possibilità di contrarre patologie infettive per via ematica a causa di punture e ferite con aghi contaminati da sangue infetto. L’imputato veniva, dunque, condannato per il reato di lesioni colpose.
La Corte d’Appello confermava integralmente il giudizio del Tribunale, sottolineando che “nel concetto di malattia rilevante ai fini dell’integrazione del reato di lesioni personali rientra qualsiasi alterazione anatomico funzionale dell’organismo e quindi anche lo stato di alterazione dell’organismo determinato dalla presenza in esso di un fattore patogeno potenzialmente in grado di portare quel processo a conclamate forme di acutizzazione”.
L’imputato ha, dunque, proposto ricorso per la cassazione della sentenza con cinque distinti motivi, dove risulta avere particolare rilevanza - da un punto di vista lavoristico - il quarto motivo, con il quale si lamenta violazione delle previsioni del d.lgs. 81/2008 per non aver tenuto conto che il medico competente non ha poteri decisionali e di spesa e non vi era un budget adeguato per l’acquisto degli appositi aghi e perché una denuncia del rischio vi era stata, seppur in forma orale, non essendo previste forme particolari.
La Corte di Cassazione, nel rigettare il motivo e l’intero ricorso, ha precisato che “il medico competente è titolare di una propria sfera di competenza; si tratta di un garante a titolo originario e non derivato e (…) l’obbligo di collaborazione con il datore di lavoro da parte del medico competente (…) comporta un’effettiva integrazione nel contesto aziendale del sanitario, il quale non deve limitarsi ad un ruolo meramente passivo, ma deve dedicarsi ad un’attività propositiva e informativa in relazione al proprio ambito professionale” (così Cass. 38402/2018).
Corte di Giustizia Europea, 3 giugno 2021, Causa C-784/19 - Somministrazione di manodopera: i presupposti per lo svolgimento dell’attività di somministrazione in uno stato UE diverso dallo stato di provenienza
La Corte di Giustizia Europea ha delineato i princìpi in materia di somministrazione di manodopera tra paesi UE e l’individuazione della normativa previdenziale applicabile ai lavoratori somministrati in un paese diverso dal paese di origine.
Il caso oggetto di pronuncia trae origine dalla vicenda di un lavoratore somministrato, assunto da un’agenzia di somministrazione in Bulgaria e impiegato in una missione presso un’impresa utilizzatrice con sede in Germania.
In questo contesto, l’autorità amministrativa bulgara aveva ritenuto che nei confronti del lavoratore somministrato in Germania non potesse applicarsi la normativa (bulgara) in materia previdenziale, e per tale motivo, aveva negato il rilascio del c.d. certificato “A1” (con il quale avrebbe dovuto attestare l’applicazione della legislazione locale in materia previdenziale).
L’autorità amministrativa bulgara aveva motivato tale rifiuto sul presupposto che l’attività del lavoratore somministrato non sarebbe stata svolta in modo prevalente in Bulgaria e, pertanto, il rapporto di lavoro sarebbe stato assoggettato alla normativa previdenziale tedesca.
Del caso veniva investito il tribunale bulgaro che, a sua volta, investiva della questione la Corte di Giustizia Europea.
Il tribunale, in particolare, chiedeva alla Corte di Giustizia Europea di chiarire se, nell’ambito di un rapporto di somministrazione tra paesi UE, il mantenimento del regime previdenziale del paese di origine fosse subordinato al prevalente svolgimento di attività lavorativa all’interno del medesimo paese di origine.
La Corte di Giustizia Europa ha quindi precisato che, in linea generale, la semplice somministrazione di manodopera da un paese all’altro dell’UE non fa venir meno la possibilità di mantenere la legislazione previdenziale del paese di origine.
Secondo la Corte, infatti, le attività di ricerca e selezione del personale sono da considerarsi come attività propedeutiche e sostanziali del servizio di fornitura di manodopera reso dall’Agenzia di somministrazione e, pertanto, ove tali attività siano svolte all’interno del paese di origine, dovrà ritenersi soddisfatto il requisito necessario per mantenere il regime previdenziale di provenienza.
Nell’affermare ciò, la Corte di Giustizia Europea ha però precisato che tale principio non è applicabile nelle ipotesi in cui lo schema della somministrazione di manodopera sia utilizzato in modo abusivo e fraudolento.
Ove, infatti, dovesse essere accertato che il ricorso alla somministrazione da un altro paese UE sia stato effettuato al solo fine di aggirare norme imperative applicabili nel paese di concreta esecuzione della missione, allora non potrà trovare applicazione la disciplina previdenziale del paese di origine.
Nel precisare ciò la Corte ha altresì delineato possibili indici ritenuti idonei a provare l’intento fraudolento della somministrazione, quali in particolare:
- l’assenza di una struttura amministrativa nel paese ove sono formalmente effettuate le assunzioni;
- il mancato svolgimento delle procedure di ricerca e selezione del personale nel paese di origine;
- la carenza dei requisiti minimi previsti dalla normativa del paese di origine, per l’esercizio dell’attività di somministrazione di manodopera;
- che il lavoratore somministrato da un paese all’altro, sia stato soggetto alla legislazione previdenziale dello stato di origine prima di essere somministrato.
Prassi
INPS: Messaggio del 7 giugno 2021, n. 2185 - Manuale di classificazione dei datori di lavoro
E’ stato pubblicato dall’INPS il manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, integrato con l’aggiornamento delle attività economiche effettuato dall’Istat a ottobre 2020. Per approfondimenti, si rinvia al messaggio integrale, disponibile al link.
Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Avv. Antonio Orsini e Dott. Francesco Martinelli.
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