8 luglio 202111 minuti di lettura

Le novita della settimana in materia di lavoro

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza del 2 febbraio 2022, n. 3724 - Minaccia di licenziamento: è estorsione

La Corte di Cassazione, è stata chiamata a pronunciarsi sulla configurabilità del delitto di estorsione in capo al datore di lavoro nel caso in cui lo stesso minacci l’interruzione del rapporto nei confronti di quei lavoratori che non accettino i trattamenti retributivi iniqui e le condizioni ingiuste dallo stesso prospettate.

Nel caso di specie, due lavoratori (costituitisi parti civili in primo grado) avevano lamentato che la condotta posta in essere dal datore di lavoro integrasse il delitto punto dall’art. 629 c.p. dal momento che agli stessi era stato velatamente imposto di accettare determinate condizioni di lavoro (pena la mancata prosecuzione del rapporto stesso). Nello specifico, le condizioni che venivano loro richieste comprendevano lo svolgimento i. di prestazioni in orari che andavano ben al di là di quanto pattuito, oltre che ii. di compiti non inerenti le loro mansioni, senza che venisse loro corrisposto alcun aumento di retribuzione per le mansioni effettivamente prestate.

La Corte d’Appello de L’Aquila, a conferma della pronuncia di primo grado, aveva respinto l’impugnazione promossa dalle parti. Secondo i giudici, infatti, la condotta del datore di lavoro non avrebbe configurato un’ipotesi di minaccia – e, dunque, di estorsione - poiché quest’ultimo rimetteva nei destinatari la facoltà di scegliere di proseguire il rapporto accettando di rispettare “le (ingiuste) condizioni di lavoro”, ovvero non proseguirlo rifiutandole. Inoltre, secondo i giudici di merito, la configurabilità del delitto di estorsione avrebbe richiesto, in aggiunta agli elementi costitutivi propri della fattispecie, anche l’ulteriore requisito della particolare “condizione di debolezza” della persona offesa “dovuta al contesto economico” e “all’ambiente familiare di appartenenza” che, nel caso di specie, non si sarebbe ravvisato.

I lavoratori (costituitisi come parti civili) proponevano dunque ricorso dinanzi alla Suprema Corte, lamentando violazione dell’art. 629 c.p. per due ragioni: a) i giudici di merito non avevano rilevato la presenza di una minaccia implicita; b) i giudici di merito non avevano tenuto conto delle condizioni retributive inadeguate rispetto alle condizioni di lavoro disumane.

Dopo aver dichiarato manifestatamente infondata l’eccezione di parte datoriale di inammissibilità del ricorso, la Suprema Corte si è discostata fermamente dalla pronuncia e dalla relativa interpretazione proposta dai giudici di merito, rilevando la fallacia del ragionamento svolto poiché questo “non considera che la stessa nozione di minaccia implica proprio che sia rimessa alla vittima del reato la scelta della condotta ultima da adottare, ma nella consapevolezza che ove questa dovesse essere diversa da quella rappresentata e pretesa dal soggetto attivo, si avrebbe la conseguenza del male ingiusto prospettato”. Dunque, il fatto che fosse rimessa ai lavoratori la “scelta” di accettare o meno le condizioni non avrebbe escluso la sussistenza della minaccia e - con essa - dell’estorsione. L’asserita libertà del lavoratore sarebbe stata, di fatti, fittizia, posto che l’alternativa dinnanzi al quale era posto era proprio la perdita del posto lavorativo.

Richiamando, poi, il principio di diritto secondo cui “integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate”, la Corte di Cassazione ha criticato l’esclusione dell’ipotesi di reato sull’assunto della mancanza dell’’ulteriore requisito di debolezza soggettiva. L’individuazione dello stesso, infatti, andrebbe ravvisato nel fatto che “il datore di lavoro coarti il lavoratore nel senso di accettare condizioni di lavoro inique e deteriori dietro la minaccia dell’interruzione del rapporto lavorativo, restando indifferente il contesto socio – ambientale e familiare in cui la coartazione viene effettuata”.

Sulla base di tali argomentazioni, la Corte (rimanendo fermi gli effetti penali della sentenza) ha ritenuto integrato il vizio di violazione di legge e ha dispostol’annullamento con rinvio al giudice civile della sentenza impugnata.

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Causa C-485, sentenza dell’11 novembre 2021 - Sull’obbligo di riassegnazione del lavoratore disabile divenuto inidoneo alla mansione

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea è stata chiamata a pronunciarsi sul diritto del lavoratore disabile (compreso quello che svolge un tirocinio post-assunzione) che sia dichiarato inidoneo ad esercitare le funzioni essenziali del posto da lui occupato, alla riassegnazione a un altro posto per il quale dispone delle competenze, delle capacità e delle disponibilità richieste.

Nel caso di specie, un lavoratore tirocinante addetto alla manutenzione delle linee ferroviarie belghe, riceveva la diagnosi di una patologia cardiaca, che richiedeva l’impianto di un pacemaker, apparecchio sensibile ai campi elettromagnetici generati dalle ferrovie. Pertanto, il lavoratore veniva, dapprima, dichiarato “disabile” dal Servizio Pubblico federale per la previdenza sociale e, poi, “non idoneo” allo svolgimento di quelle mansioni dal Centro regionale per la medicina della Pubblica amministrazione del Belgio. Successivamente, a seguito della conferma della sua inidoneità fisica, il lavoratore veniva licenziato, in quanto non più in grado di svolgere le funzioni relative al livello assegnatogli.

Il lavoratore ricorreva, dunque, dinanzi al Conseil d’Etat per chiedere l’annullamento del provvedimento di licenziamento asserendo che quest’ultimo fosse illegittimo ai sensi della legge belga che assicura il recepimento della direttiva 2000/78/CE riguardante la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro. Il lavoratore, inoltre, affermava che, sulla base della normativa che vieta, tra le altre, le discriminazioni dirette e indirette fondate sullo stato di salute attuale o futuro e sull’handicap, a lui sarebbe dovuta essere riassegnata una diversa posizione compatibile con il suo stato di salute. Il giudice adito rinviava pregiudizialmente alla CGUE perché questa fornisse la corretta interpretazione della direttiva.

La Corte, preliminarmente confermando che il raggio d’azione della direttiva si estende anche ai soggetti che svolgono un tirocinio, ricordava poi che, al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, devono essere previste «soluzioni ragionevoli». A tale proposito la Corte ha precisato, che, quando un lavoratore diviene definitivamente inidoneo a ricoprire il suo posto di lavoro a causa di una sopravvenuta disabilità, la sua assegnazione a un diverso posto di lavoro può rappresentare una misura appropriata nell’ambito delle «soluzioni ragionevoli». Tuttavia, tale misura non deve imporre al datore di lavoro un onere sproporzionato.

Pertanto, i giudici della Corte di Giustizia hanno precisato che il licenziamento dovrebbe rappresentare l’extrema ratio, dopo aver accertato non solo l’impossibilità di ricollocarlo nello stesso posto, ma anche nel caso in cui non via sia nemmeno “un posto vacante che il lavoratore è in grado di occupare”. Nel caso di specie, il lavoratore sarebbe dovuto/potuto essere riconfermato quale magazziniere (mansione che gli era stata, peraltro, assegnata temporaneamente in attesa del provvedimento di licenziamento e per la quale vantava una lunga esperienza professionale).

Su tali presupposti, pertanto, la CGUE ha affermato che quanto previsto dalla direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che “la nozione di soluzioni ragionevoli per i disabili, (…), implica che un lavoratore, compreso quello che assolve un tirocinio post-assunzione, il quale, a causa della sua disabilità, sia stato dichiarato inidoneo ad esercitare le funzioni essenziali del posto da lui occupato, sia destinato ad un altro posto per il quale dispone delle competenze, delle capacità e delle disponibilità richieste, a meno che una tale misura non imponga al datore di lavoro un onere sproporzionato”.

Prassi

INL: Nota del 1° marzo 2022, n. 309 - FAQ in merito alla comunicazione dei lavoratori autonomo occasionali

La Direzione centrale-coordinamento giuridico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha implementato le FAQ - già predisposte con la nota 109/2022 - in materia di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali, previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 81/2008 (così come modificato dall’articolo 13 del decreto legge n. 146/2021, c.d. decreto fisco-lavoro).

Normativa

Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 - Stato di emergenza per l’accoglienza dei cittadini ucraini

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2022, in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

Parlamento: pubblica legge Costituzionale di modifica degli art. 9 e 41

Nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2022 n. 44, è stata pubblicata la Legge Costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, con le modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente, vigenti dal 9 marzo 2022.

In particolare è stato aggiunto all’Art. 9 Cost. “Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.”

E l’art. 41 risulta così modificato:

“L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.”

Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Avv. Francesco Martinelli e Avv. Sara Verde.

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