30 giugno 20225 minuti di lettura

Le novità della settimana in materia di lavoro

Normativa - Informazioni

Durante la seduta del Consiglio dei Ministri del 22 giugno 2022 (n. 84), sono stati approvati in esame definitivo gli schemi di due decreti legislativi di attuazione delle rispettive direttive europee:

  • attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea;
  • attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio.
Giurisprudenza

Corte di Cassazione, 27 giugno 2022 n. 20530 - “Licenziamento” del collaboratore

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del "licenziamento" intimato a un collaboratore.

Nel caso di specie, un giornalista professionista (legato contrattualmente a un quotidiano da un rapporto di collaborazione autonoma) nonostante per limitati periodi fosse stato anche assunto con un contratto di lavoro subordinato a termine, chiedeva stragiudizialmente che il proprio rapporto di lavoro fosse riqualificato come un lavoro di lavoro subordinato, nel ruolo di "redattore". A seguito della richiesta, il quotidiano interrompeva il rapporto di collaborazione senza alcuna motivazione. Il giornalista impugnava, quindi, giudizialmente il recesso qualificandolo come “licenziamento”, chiedendo in via incidentale l'accertamento della natura subordinata del rapporto.

Nella fase di merito, veniva accertata la natura subordinata del rapporto; in particolare, i giudici di appello qualificavano il recesso intimato dalla società come ritorsivo, in quanto causalmente riferibile a un motivo illecito determinante, costituito dalla reazione della società all'affermazione da parte del giornalista del proprio diritto alla regolarizzazione del rapporto di lavoro. La società veniva, quindi, condannata a reintegrare il lavoratore e al risarcimento del danno.

Ricorrendo per la cassazione della sentenza di appello, la società contestava l'attribuzione della natura ritorsiva alla risoluzione del rapporto comunicata al giornalista, evidenziando come questa possa essere invocata solo nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato (asseritamente) assente nel caso di specie.

La Suprema Corte, tuttavia, ha confermato la qualifica del recesso come "licenziamento" e ha rigettato il ricorso promosso dalla società, stabilendo che "in materia di lavoro, è ritorsivo il licenziamento intimato al collaboratore dopo la richiesta di regolarizzare il rapporto".

Corte di Cassazione, 15 giugno 2022 n. 19321 - Congedo per motivi familiari e svolgimento dell’attività lavorativa

Secondo la Corte di Cassazione è legittimo il licenziamento del dipendente per giustificato motivo soggettivo che, durante l'aspettativa per gravi motivi familiari, svolge attività lavorativa in favore di una società diversa da quella presso la quale è assunto.

La vicenda riguarda un dipendente che, dopo aver chiesto di usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita pari a circa quattro mesi e aver presentato un certificato medico attestante lo stato di gravidanza “a rischio” della moglie, veniva sorpreso - a seguito di attività investigativa - a svolgere servizi di pulizia riconducibili alle imprese di cui egli stesso (o la moglie) erano titolari.

La Corte d'appello riteneva invece sussistente un giustificato motivo soggettivo di recesso e ciò nonostante il datore di lavoro avesse licenziato il dipendente per giusta causa.

Il dipendente ricorreva così per la cassazione della sentenza emessa dai giudici in fase di gravame affermando che avrebbe dovuto essere cassata per “omessa motivazione” sulla gravità dell’inadempimento ai fini del licenziamento. Ad avviso del ricorrente, la Corte d’Appello non aveva infatti considerato che l’aspettativa concessa non aveva comportato benefici economici per il dipendente né costi per la collettività o conseguenze negative per il datore di lavoro, visto quest'ultimo non aveva avuto la necessità di sostituirlo.

Tuttavia, per la Suprema Corte il motivo addotto dal lavoratore è infondato: la Corte d’Appello ha, infatti, correttamente argomentato la decisione relativa alla gravità dell’inadempimento contrattuale, basandola sulla violazione del divieto di svolgere qualsiasi attività lavorativa durante il periodo di aspettativa concessa per gravi motivi familiari, ai sensi dell’art. 4, L. 53/2000. Conseguentemente, il ricorso del dipendente è stato rigettato.

Prassi

INPS: Circolare del 24 giugno 2022 n. 73 - Chiarimenti per l’erogazione del Bonus di 200 Euro

L’INPS fornisce le istruzioni applicative in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti, per pensionati ed altre categorie di soggetti previste dagli articoli 31 e 32 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50.

Agenzia delle Entrate: Risposta del 23 giugno 2022 n. 343 - Somme riconosciute in sede di conciliazione in materia di lavoro

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione dell’importo ricevuto da un lavoratore, al fine di definire una vertenza sul tipo di riconoscimento del rapporto di lavoro, all’interno di una sede conciliativa a titolo di transazione generale e novativa.


Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Avv. Emma Benini e Avv. Stefano Petri.

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