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9 giugno 20224 minuti di lettura

Le novità della settimana in materia di lavoro

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, 7 giugno 2022, n. 18318 - Sul ricorso per cassazione

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in merito a un ricorso proposto dinanzi alla medesima Corte il quale risultava carente dell’esposizione dei fatti sottostanti all’instaurato procedimento.

La Suprema Corte ha sin da subito rilevato che il ricorso si esponeva a un preliminare ed assorbente rilievo di inammissibilità, “per palese inosservanza del requisito di contenuto-forma prescritto dall’art. 366, comma primo, num. 3, cod. proc. Civ.”. In particolare, il ricorso risultava “insanabilmente carente” dell’esposizione dei fatti, “da detta norma richiesta a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, allo scopo di garantire alla Corte di Cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata”.

E’ stato, dunque, ribadito il consolidato principio secondo cui “il ricorso per cassazione deve essere giudicato inammissibile, per palese inosservanza del requisito di contenuto-forma prescritto dall’articolo 366, comma primo, numero 3, Cpc laddove risulta insanabilmente carente l’esposizione sommaria dei fatti allo scopo di garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata”.

Corte di Cassazione, 31 maggio 2022, n. 17702 - Licenziamento e mobbing

La vicenda in oggetto trae origine dal licenziamento di un lavoratore che svolgeva mansioni di supervisore allo scalo presso l’aeroporto di Bologna e nei confronti del quale erano stati posti in essere reiterati comportamenti “mobbizzanti”.

Nella fase di merito, il licenziamento disciplinare intimato al lavoratore veniva dichiarato nullo in quanto “fondato su un unico motivo illecito costituito dalla volontà espulsiva” e disponeva la sua reintegra. In particolare, secondo i giudici di appello, “risultavano provati i sistematici e reiterati comportamenti ostili forieri di forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, con mortificazione morale del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisico psichico e del complesso della sua personalità”. Inoltre, “il licenziamento doveva porsi “in correlazione con la condotta mobbizzante tenuta ai danni del dipendente dalla reclamante e l’unico motivo fondante il licenziamento sia riferito alla volontà di liberarsi e di colpire il lavoratore inviso come ultimo epilogo delle condotte vessatorie a suo carico tenute”.

La Corte di Cassazione, a conferma di quanto statuito dai giudici di merito, ha condiviso l’assunto secondo cui il licenziamento doveva porsi in correlazione con la condotta mobbizzante tenuta ai danni del dipendente e ha affermato che “ai sensi dell’art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema antinfortunistico e suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro, il datore è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l’adozione di condizioni lavorative “stressogene” o “mobbizzanti” ed il giudice del merito è tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti - per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto - possa presuntivamente risalirsi al fatto ignoto dell’esistenza del danno (per tutte v. Cass. n. 3291 del 2016)”.

Prassi

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Circolare del 6 giungo 2022 n. 12 - Apprendistato di primo livello. Chiarimenti

Il Ministero ha fornito chiarimenti interpretativi rispetto alle disposizioni del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e del decreto interministeriale 12 ottobre 2015 in materia di apprendistato di primo livello.

In particolare, il Ministero approfondisce l’istituto dell’apprendistato di primo livello, anche considerando le ultime Raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea che hanno affidato all’apprendistato un ruolo strategico per il rafforzamento dei “sistemi di alternanza scuola–lavoro”, ispirati all’approccio work-based.


Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Avv. Sara Verde e Avv. Davide Maria Testa.

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