
12 settembre 2022 • 7 minuti di lettura
Le novità della settimana in materia di lavoro
Giurisprudenza
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 1 settembre 2022 Ordinanza n. 25837 - Sul licenziamento per giusta causa
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi su un caso di licenziamento per giusta causa.
Nel caso di specie, il tribunale dicharava illegittimo il licenziamento intimato per giusta causa a una lavoratrice (con qualifica di operatore specializzato customer care) cui erano state contestate n. 135 illegittime visualizzazioni di alcuni clienti (eseguite nell'arco di due mesi e senza indicazione del motivo). Il tribunale ordinava la reintegra della lavoratrice, oltre al pagamento di un’indennità risarcitoria giudicando il provvedimento espulsivo non proporzionato alla condotta contestata. Anche la corte d’appello confermava l’illegittimità del licenziamento.
Successivamente, la Corte di Cassazione riteneva che la sentenza d'appello non avesse correttamente individuato e applicato i parametri normativi della giusta causa e le relative specificazioni inerenti il vincolo fiduciario e statuiva tra l’altro che: "la Corte distrettuale non ha valutato - ai fini di ritenere se vi fossero le condizioni circa la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro - che l'esistenza di una prassi tollerata, sulla inosservanza della procedura aziendale in ordine alle visualizzazioni del traffico telefonico degli utenti senza la indicazione dei motivi del contatto, andasse comunque indagata con la peculiare esistenza dei fatti storici del caso in concreto e, cioè, con la circostanza che delle n. 135 visualizzazioni, ben 123 riguardavano sempre gli stessi tre numeri telefonici. […] Si imponeva, pertanto, di verificare se la fiducia (quale specificazione del parametro normativo sopra indicato ai fini della giusta causa del recesso ex art. 2119 cc) fosse stata posta in discussione dal comportamento della lavoratrice”.
Pertanto, la Suprema Corte cassava con rinvio la sentenza d’appello.
La Corte d'appello di Roma, giudicando in sede di rinvio, confermava la statuizione di primo grado di illegittimità del licenziamento. I giudici di rinvio accertavano, in base agli elementi di prova in atti, che “le funzioni di "analista crediti individui" non erano svolte dalla lavoratrice in maniera esclusiva; che le visualizzazioni contestate erano state eseguite nell’ambito della ordinaria e concorrente attività di operatore telefonico, pure svolta dalla lavoratrice; che, in relazione al periodo di riferimento temporale (due mesi), il numero delle visualizzazioni non era affatto abnorme, considerato che, in base alle deposizioni testimoniali, ogni operatore riceveva nell'arco di un turno circa 150/200 telefonate; […] che il procedimento penale si era concluso in primo grado con sentenza di assoluzione della lavoratrice dal reato di cui all'articolo 615 ter, comma 2 n. 1 c.p.c., perchè il fatto non sussiste; era emerso che, per le utenze riferibili [a un utilizzatore, ndr.], vi era autorizzazione dello stesso alle visualizzazioni del dettaglio di chiamate e che per le residue utenze le visualizzazioni erano risultate compatibili con le procedure aziendali; [..] che, in definitiva, la visualizzazione del dettaglio chiamate era una modalità di gestione delle telefonate in bound rientrante nell'ambito di operatività del reparto crediti e non integrava una condotta illecita, se non in caso di visualizzazione senza autorizzazione dell'utente o per finalità estranee al servizio, e che l'omessa indicazione del motivo di visualizzazione costituiva pacificamente una prassi tollerata”.
La Suprema Corte ha ritenuto in primo luogo che “la Corte di rinvio, nell'applicare il principio di diritto enunciato, ha svolto una valutazione globale delle risultanze istruttorie, escludendo che le visualizzazioni multiple fossero non solo illecite ma anche sintomatiche di negligenza o infedeltà e tale valutazione di merito non è censurabile in questa sede di legittimità”.
Inoltre, i giudici di legittimità hanno ritenuto infondato anche l’assunto di parte ricorrente, secondo cui il rinvio a giudizio in sede penale fosse idoneo di per sé ad integrare la fattispecie di cui all'art. 48 del CCNL. Secondo la Suprema Corte, “la Corte di rinvio ha preso in esame l'art. 48 cit., ha ritenuto che lo stesso presupponesse un danno effettivo e non meramente potenziale e che la fattispecie legittimante il licenziamento non era integrata per la mancata prova di un danno effettivo, non allegato e non dimostrato dalla società datoriale”.
Per tutto quanto sopra, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso promosso dalla Società, condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio.
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 30 agosto 2022 n. 25508 - Sulla riqualificazione del rapporto di lavoro dello stagista
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla richiesta riqualificazione di un rapporto di stage in rapporto di lavoro subordinato e ha fornito, dunque, importanti chiarimenti.
Nel caso di specie, un lavoratore dopo aver svolto un percorso di (circa) 10 mesi di stage presso una società, nell’ambito di una convenzione di tirocinio, mentre frequentava un master universitario, presentava domanda di assunzione per la prosecuzione con la società di un rapporto di collaborazione professionale e/o lavorativa. Successivamente l’istanza di assunzione veniva respinta dalla società.
Il lavoratore, pertanto, adiva in giudizio la società, chiedendo la riqualificazione del proprio rapporto di tirocinio in rapporto di lavoro subordinato.
All’esito del giudizio di merito, la Corte di Appello - confermando la sentenza resa in primo grado - rigettava la domanda del lavoratore, rilevando che in sede di istruttoria, non era emerso nessun indice rivelatore della subordinazione, come l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro o, in via presuntiva, l’inserimento continuativo del lavoratore nell’impresa, il vincolo di orario, la forma della retribuzione, l’assenza del rischio.
Il lavoratore proponeva quindi ricorso per cassazione, sostenendo che il proprio rapporto di tirocinio celasse in realtà un rapporto di lavoro subordinato.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. È stato infatti rilevato come i giudici di seconda istanza, attraverso un percorso motivazionale del tutto condivisibile sotto il profilo logico-giuridico, siano pervenuti alla decisione dopo aver analiticamente vagliato le risultanze dell’istruttoria, argomentando in concreto in base all’effettivo svolgimento del rapporto e correttamente in base agli indici che connotano la subordinazione indicati dalla giurisprudenza di legittimità (quali, retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa, l’orario di lavoro fisso e continuativo, la continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo produttivo con le esigenze aziendali, il vincolo di soggezione personale al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro con conseguente limitazione dell’autonomia del lavoratore e l’inserimento nell’organizzazione aziendale).
In particolare, i giudici del gravame hanno evidenziato che il rapporto di formazione-stage trovava titolo nella Convenzione stipulata tra l’Università e la società e che aveva lo scopo di far conseguire allo stagista un effettivo addestramento, come “univocamente risulta dall’ampia istruttoria espletata in primo grado”.
La Corte di Cassazione, rilevando come fosse comunque onere di parte attrice provare la sussistenza degli indici di subordinazione, ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di lavoro, lo stagista non può chiedere di essere assunto se non prova l’esistenza degli indici della subordinazione. È irrilevante, pertanto, che una collega abbia ottenuto un contratto a tempo determinato dopo la fine del tirocinio”.
Prassi
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Lavoro agile - Modalità di comunicazione telematica dal 1° settembre
Il Ministero ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle nuove modalità di comunicazione dell’attivazione dello smart-working (così come definite nel nuovo comma 1, dell’articolo 23, della Legge 22 n. 81, come riscritto dall’articolo 41-bis del Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122).
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