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14 aprile 20226 minuti di lettura

Le novita della settimana in materia di lavoro

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, 6 aprile 2022, n. 11172 - Dirigente e concorrenza

La vicenda in oggetto trae origine dall’impugnazione da parte di un dirigente del licenziamento intimatogli per giusta causa dal proprio datore di lavoro; la condotta addebitata al dirigente (e a fondamento del successivo provvedimento espulsivo) era consistita nel fatto che il dirigente aveva avuto contatti, all'insaputa del datore di lavoro, con il socio di una società concorrente.

Nella fase di merito veniva respinta la domanda del dirigente tesa all'accertamento dell'illegittimità del suddetto licenziamento. A sostegno di ciò, la Corte territoriale aveva ritenuto che la condotta del dirigente “integrasse violazione del dovere di fedeltà che imponeva un obbligo di leale comportamento nei confronti del datore di lavoro da collegarsi alle regole di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c.; in base ad esso il dirigente doveva astenersi non solo dai comportamenti espressamente vietati dall'articolo 2105 c.c., ma anche da tutti quelli che per loro natura e conseguenze apparivano in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o creavano conflitto con le finalità e gli interessi dell'impresa stessa o risultavano comunque idonei a ledere il presupposto fiduciario del rapporto stesso”.

La Corte di Cassazione ha affermato che “non sussiste il denunziato errore di diritto in relazione alla definizione dell'ambito di operatività del dovere di fedeltà ex articolo 2105 c.c., in quanto la decisione di appello è conforme al consolidato e condivisibile indirizzo della S.C. che riconosce al dovere di fedeltà del dipendente un contenuto più ampio di quello desumibile dall'articolo 2105 c.c., dovendo tale precetto integrarsi con il principio di correttezza e buona fede a tal fine venendo in rilievo anche la mera potenzialità lesiva della condotta; nello specifico l'elevato livello ricoperto dal – dirigente – implicava una particolare pregnanza dell'obbligo di correttezza e buona fede dallo stesso esigibile; ciò anche in relazione ai possibili riflessi negativi per la immagine della società in caso di diffusione all'esterno della vicenda nella quale era stato coinvolto oltre che per l'obiettivo pericolo di condotte emulative da parte di altri dipendenti”.

Corte di Cassazione, 29 marzo 2022, n. 10115 - Mansioni usuranti e risarcimento del danno

La Corte di Cassazione ha stabilito che sul lavoratore che agisce per i danni derivanti dall'espletamento della prestazione lavorativa non ricade l'onere di provare le specifiche omissioni datoriali nella predisposizione delle misure di sicurezza ma solo di il nesso di causalità tra le mansioni espletate e la nocività dell’ambiente di lavoro.

Nel caso di specie, gli eredi di un lavoratore operaio addetto ai lavori di squadra ed operatore di mezzi speciali, (il quale aveva già ottenuto in sede giudiziaria il riconoscimento della malattia professionale) agivano in giudizio nei confronti della società datrice lavoro dello stesso richiedendo l’accertamento e la declaratoria di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della stessa nella causazione di danni biologici, morali, patrimoniali (e non), ed esistenziali causati dal fatto che il lavoratore era stato addetto all'esecuzione di mansioni usuranti (comportanti la movimentazione dei carichi, l'esposizione a vibrazioni, a posture incongrue e ad eventi climatici) senza che venisse fornita idonea tutela per i suddetti rischi, venisse operata una loro corretta sorveglianza sanitaria e formazione specifica a prevenirli.

Il giudice di primo grado condannava la società datrice di lavoro al pagamento del risarcimento del danno differenziale. Successivamente, la Corte territoriale, in riforma della decisione del tribunale, rigettava la domanda degli eredi evidenziando che: “il lavoratore non aveva fornito prova sufficiente, il cui onere era su di lui ricadente, della sussistenza dei specifiche omissioni datoriali nella predisposizione di quelle misure di scurezza, suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica, necessarie ad evitare il danno”.

I giudici della Suprema Corte, accogliendo uno dei motivi proposti dagli eredi, hanno evidenziato come la sentenza di appello fosse incorsa in un errore di diritto in tema di ripartizione della prova ponendo a carico del lavoratore la dimostrazione della violazione da parte del datore di lavoro di specifiche misure antinfortunistiche, anche innominate, “laddove il lavoratore era tenuto solo a dimostrare il nesso di causalità tra le mansioni espletate e la nocività dell'ambiente di lavoro restando a carico del datore di lavoro la prova di avere adottato tutte le misure (anche quelle cd. innominate) esigibili in concreto”.

La Corte di Cassazione ha, dunque, precisato che “l'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno”.

Prassi

Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) - Circolare del 7 aprile 2022 n. 2: Apprendistato - erogazione formazione (di base e trasversale) a distanza

L’INL ha fornito alcuni chiarimenti in tema di erogazione della formazione di base e trasversale in caso di apprendistato.

In particolare, l’INL ritiene “ammissibile, per la componente formativa di base e trasversale, ricorrere alla modalità di formazione e-learning, laddove per e-learning si intende una specifica ed evoluta forma di FAD (formazione a distanza) consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, in modalità sincrona“.

PNRR – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che nel Decreto con misure urgenti di attuazione del PNRR, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta n. 72 del 13 aprile 2022, arriva la norma per assicurare un’efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nella fase di realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.


Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Avv. Sara Verde e Avv. Davide Maria Testa.

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