14 luglio 20227 minuti di lettura

Le novità della settimana in materia di lavoro

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 11 luglio 2022, n. 21865 - Sul mobbing e l’onere della prova

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, è stata recentemente chiamata a pronunciarsi sui criteri per configurare una condotta di mobbing da parte del datore di lavoro.

Nel caso di specie, il lavoratore di un'azienda ospedaliera aveva affermato di essere stato professionalmente dequalificato e di aver subito condotte mobbizzanti da parte del datore di lavoro anche successivamente al periodo temporale in relazione al quale era già intervenuta una sentenza definitiva da un precedente giudizio.

Nella fase di merito, veniva respinto il ricorso del lavoratore; in particolare, la Corte d’Appello rilevava che, nel primo giudizio già concluso, il giudice avesse esaminato e valutato il danno alla professionalità e alla carriera anche in proiezione futura. Di conseguenza, il lavoratore avrebbe dovuto fornire allegazioni nuove e ulteriori verificatesi a partire dal mese di gennaio 2006 che giustificassero il protrarsi del demansionamento. Inoltre, il giudice del gravame aveva ritenuto che i fatti dedotti in giudizio non fossero rilevanti per la configurazione del c.d. mobbing, trattandosi di avvenimenti sporadici e privi di intento vessatorio, connessi a normali problematiche lavorative. Inoltre, il lavoratore non aveva lamentato un aggravamento del danno alla salute, ma unicamente un danno di tipo esistenziale la cui dimostrazione avrebbe richiesto, ancora, l’allegazione di circostanze specifiche.

Il lavoratore proponeva, dunque, giudizio di legittimità sulla base di quattro motivi: i) la liquidazione del danno posta in essere dal precedente giudicato non era da considerarsi definitiva; ii); il danno lamentato non era solo quello “esistenziale”; iii) omesso esame di rilevante documentazione prodotta in sede d’Appello; iv) omesso esame delle condotte persecutorie poste in essere dall’azienda sanitaria e erronea esclusione dell’ipotesi di mobbing.

Nell’analizzare la vicenda, la Corte di Cassazione ha dichiarato infondato il quarto motivo di ricorso, ribadendo l'inidoneità degli episodi addotti dalla parte ricorrente per la configurazione della condotta mobbizzante, e sottolineando che il giudice del merito si fosse correttamente attenuto al consolidato principio secondo cui: “ai fini della configurabilità di un’ipotesi di mobbing, non è condizione sufficiente l’accertata esistenza di una dequalificazione o di plurime condotte datoriali illegittime, essendo a tal fine necessario che il lavoratore alleghi e provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione, dovendosi ritenere necessaria la sussistenza dell’elemento obiettivo, integrato da una pluralità di comportamenti del datore di lavoro, e di quello soggettivo dell’intendimento persecutorio del datore medesimo: ne consegue che nell’ipotesi in cui il lavoratore chieda il risarcimento del danno patito alla propria integrità psico-fisica in conseguenza di una pluralità di comportamenti del datore di lavoro e dei colleghi di lavoro di natura asseritamente persecutoria, il giudice del merito è tenuto a valutare se i comportamenti denunciati possano essere considerati vessatori e modificanti per il lavoratore e se siano causalmente ascrivibili a responsabilità del datore che possa esserne chiamato a risponderne nei limiti dei danni a lui specificamente imputabili.

La Suprema Corte ha, invece, accolto congiuntamente il secondo e terzo motivo del ricorso, sottolineando che, pur avendo parte ricorrente dedotto non un aggravamento del danno alla salute, quanto un danno di tipo “esistenziale”, la Corte Territoriale avrebbe trascurato di valutare l’esposizione e le conclusioni della documentazione medica prodotta in sede di merito. Nell’affermare ciò, gli Ermellini hanno ribadito il consolidato principio secondo cui: “Nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice di merito, non condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ha il potere - dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata”.

Tribunale di Roma, 10 settembre 2021, n. 7083 - WhatsApp e prova

E’ stata di recente pubblicata sulle banche dati la sentenza di merito in oggetto.

In assenza di qualsivoglia formalizzazione contrattuale, un lavoratore aveva svolto mansioni di commesso in favore di un’impresa familiare (un negozio specializzato nel commercio al dettaglio di sigarette elettroniche).

A seguito del licenziamento verbale disposto dal titolare dell’attività commerciale, il lavoratore agiva in giudizio per ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la predetta impresa familiare, nonché per impugnare il licenziamento irrogato verbalmente dalla società nei suoi confronti.

Il ricorrente, a fondamento della richiesta di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, produceva in giudizio gli screenshot delle chat di WhatsApp intercorse con il titolare del negozio e con suo figlio, dalle quali emergeva chiaramente come il lavoratore, per tutta la durata del rapporto, avesse sempre ricevuto dai titoli dell’attività commerciale stringenti direttive in merito alle modalità e ai tempi di svolgimento dell’attività lavorativa. Da tali chat emergeva, difatti, che per tutta la durata dell’irregolare rapporto di lavoro, il titolare del negozio e suo figlio avevano quotidianamente dato al ricorrente specifiche direttive a mezzo WhatsApp, comunicando allo stesso le modalità, i tempi e i modi di svolgimento della prestazione lavorativa, chiedendo allo stesso di aprire e chiudere il negozio nonché di svolgere specifiche attività inerenti al negozio stesso.

Il Tribunale di Roma, nell’accogliere il ricorso del lavoratore e nel dichiarare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ha evidenziato che: “dalle conversazioni intercorse fra il ricorrente e il L. (ndr. il datore di lavoro) si possa in realtà evincere, contrariamente a quanto dedotto dalla resistente, un rapporto diverso dal semplice contatto occasionale e sporadico fra le parti; né risulta che il P. (ndr. il ricorrente) fosse un semplice cliente”.

Il Giudice di primo grado, quindi, attraverso l’analisi del contenuto dei messaggi WhatsApp prodotti dal lavoratore ha accertato la fondatezza delle pretese di parte attrice, evidenziando come il contenuto di tali messaggi fosse tipicamente riconducibile agli indici di subordinazione elaborati dalla giurisprudenza. In tali messaggi, il titolare del negozio chiedeva infatti al ricorrente, tra le altre cose, di “aprire il negozio” e di svolgere ulteriori attività riconducibili alle mansioni di commesso.

Sulla base di tali circostanze, il Tribunale di Roma concludeva quindi come segue: “Si deve, infatti, condividere quanto dalla difesa ricorrente sottolineato anche nelle ultime note e che, cioè, il tono ed il contesto dei messaggi, disvela sicuramente l’esistenza di un rapporto di subordinazione, anche considerata la normalità e abitudinarietà della richiesta”.

Quanto alla rilevanza e all’utilizzabilità probatoria degli SMS e dei messaggi WhatsApp, il Tribunale di Roma ha precisato poi che: “per come ritenuto dalla S. Corte del resto, lo “short message service” (SMS) contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell’ambito dell’art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime (Cass. sez. 2 -, Ordinanza n. 5141 del 21/02/2019)”.

Prassi

INPS - Messaggio dell’11 luglio 2022 n. 2766: Incentivo per l’assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza - Novità

L’INPS ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi in merito alle modifiche previste dall’articolo 1, comma 74, lettera g), numero 1), della legge di Bilancio 2022 al comma 1 dell’articolo 8 del decreto-legge n. 4/2019, in materia di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, in caso di assunzione di quest’ultimo con contratto di lavoro subordinato.

INL - Nota dell’11 luglio 2022 n. 1451: Tirocini Extracurriculari Novità

La Direzione Centrale coordinamento giuridico, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato una nota, con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito e alla disciplina applicabile ai tirocini extracurriculari iniziati prima e proseguiti dopo l’entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 721 a 726 dell’art. 1 della L. n. 234/2021, nonché agli eventuali recuperi contributivi derivanti da tirocini svolti in modo “fraudolento”.


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