
16 giugno 2022 • 4 minuti di lettura
Le novità della settimana in materia di lavoro
Giurisprudenza
Corte di Cassazione, 14 giugno 2022: Straordinario non autorizzato: licenziamento legittimo
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un licenziamento intimato, all’esito di un procedimento disciplinare, a una lavoratrice che si era auto-attribuita delle ore di lavoro straordinario.
Nel caso di specie, veniva contestato alla lavoratrice di aver utilizzato in più occasioni la propria utenza di “Amministratore di Sistema aziendale” per l'inserimento in "auto-approvazione" (ossia senza la preventiva autorizzazione del suo responsabile) di ore di lavoro straordinario. A seguito delle giustificazioni presentate, la società licenziava la dipendente per giusta causa, per lesione irreparabile del vincolo fiduciario.
Nella fase di merito, veniva confermata la legittimità del licenziamento; in particolare, la Corte d’Appello riteneva che la condotta della dipendente fosse pienamente consapevole e volontaria ed escludeva quindi che si trattasse di comportamenti coincidenti "con quelli sanzionati in via conservativa dal CCNL [...] in ragione della loro pluralità, gravità e intenzionalità".
I giudici di legittimità hanno confermato tale, rilevando come nel caso di specie vi fosse una stata una chiara violazione dell'obbligo di diligenza, quale specificazione del più generale principio di adempimento della prestazione lavorativa secondo i principi di correttezza e buona fede, adeguatamente motivata nella sentenza impugnata.
Corte di Cassazione, 8 giugno 2022, n. 18427 - Salute e sicurezza sul luogo di lavoro e risarcimento del danno
Secondo la Corte di Cassazione, in tema di azione per il risarcimento del danno subìto in relazione a un rapporto di lavoro subordinato, deve ritenersi proposta l’azione di responsabilità contrattuale nel caso in cui quest’ultima sia espressamente fondata sull’inosservanza, da parte del datore di lavoro, delle obbligazioni relative alla normativa sulla sicurezza sul luogo di lavoro. In questa ipotesi, compete al datore di lavoro provare il caso fortuito al fine di escludere la propria responsabilità.
La vicenda riguarda un dipendente infortunatosi durante alcune operazioni di pulizia di un macchinario, il quale - a causa del malfunzionamento dell’interruttore per il suo spegnimento - era rimasto acceso dopo tali operazioni, causando una grave lesione al braccio del lavoratore.
Quest’ultimo promuoveva così un giudizio innanzi al tribunale, volto a ottenere il risarcimento del danno derivante dall’infortunio.
Nella fase di merito, veniva rigettata la richiesta del dipendente a causa di una (asserita) genericità della domanda. In particolare, secondo la Corte d’Appello, doveva “ritenersi proposta l’azione di responsabilità extracontrattuale poiché non era emersa una precisa scelta del danneggiato in favore di quella contrattuale”. Non essendo stato provato dal dipendente né il danno né il nesso causale tra la condotta omissiva della società e l’infortunio occorso, la domanda veniva così rigettata.
Tuttavia, la Suprema Corte, investita della questione, si è mostrata di tutt’altro avviso. Da un punto di vista sostanziale, infatti, l'attore aveva chiesto di accertare che la responsabilità dell’accaduto fosse derivante dall’inadempimento - da parte del datore di lavoro - di determinate obbligazioni in materia di salute e sicurezza (avendo il datore di Iavoro ordinato di pulire il macchinario senza aver assicurato lo spegnimento dello stesso “in sicurezza”): “si tratta di un caso in cui il nesso di causalità doveva intendersi provato... la responsabilità della Società era dunque presunta e sarebbe spettato a quest’ultima l’onere di provare la non imputabilità del difettoso funzionamento del macchinario”.
Prassi
INPS - Circolare del 15 giugno 2022 n. 70: Sgravio contributivo per l’apprendistato di 1° livello - Istruzioni
Sono state fornite le istruzioni operative affinché i datori di lavoro si possano avvalere dello sgravio contributivo per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
Per l'anno 2022, infatti, i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove possono beneficiare di uno sgravio contributivo del 100%.
INAIL - Circolare del 14 giugno 2022 n. 25: Nuovo applicativo per invio dei certificati medici di infortunio sul lavoro
L’INAIL illustra il nuovo servizio per l’invio dei certificati di infortunio sul lavoro, operativo dal 28 aprile 2022, che consente ai medici - compresi quelli operanti nelle strutture sanitarie e sociosanitarie - di inserire informazioni e dati riguardanti l’evento lesivo in modo strutturato e omogeneo.
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