
19 maggio 2022 • 8 minuti di lettura
Le novità della settimana in materia di lavoro
Giurisprudenza
Corte di Cassazione, 3 maggio 2022 n. 13905 - Sul giudizio di appello
La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata sulla portata complessiva della riforma legislativa del 2012 in tema di impugnazioni e, in particolare, sulle condizioni di ammissibilità del giudizio d’appello.
Nel caso di specie, il giudizio prende le mosse dalla decisione del giudice di prime cure che aveva condannato una Società al pagamento di Euro 78.278,39 per prestazioni a titolo di collaborazione libero professionale coordinata e continuativa.
L’appello promosso dalla società avverso tale decisione veniva respinto dalla corte territoriale di Salerno in quanto la stessa aveva ritenuto che, nell’atto di impugnazione, non era stato indicato esattamente “quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e per tali parti quali modifiche si richiedono, rispetto a quanto formato oggetto della ricostruzione del fatto ricostruita dal giudice”. L’atto di appello avrebbe, dunque, secondo la stessa Corte, indicato in maniera troppo generica le ragioni delle doglianze proposte.
Avverso tale decisione, la società ha proposto ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione sulla base di quattro diversi motivi di doglianza, tra cui la “violazione e falsa interpretazione dell’art. 434 co. 1 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 nn. 3 e 4”.
La Suprema Corte, pur rigettando gli altri tre, ha ritenuto fondato quest’ultimo motivo sulla base della prospettiva interpretativa consolidatasi per opera delle Sezioni Unite della Corte stessa, secondo cui - per superare il vaglio di ammissibilità dell’appello - “non occorre l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado", risultando sufficiente che l'impugnazione contenga "una chiara individuazione delle questioni' e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze".
Secondo i giudici di legittimità, infatti, se è vero, da un lato, che la riforma del 2012 ha introdotto un particolare filtro che, a determinate condizioni può condurre all’inammissibilità dell’appello, d’altro lato è pur vero che è necessario, laddove possibile, propendere per un’interpretazione che abbia l’obiettivo di portare ad una decisione di merito; ciò sulla base anche della “regola generale” secondo cui “le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono un'ipotesi residuale".
La Corte ha ritenuto, dunque, che - nel caso di specie - la parte appellante avesse individuato “sufficientemente, oltre ai punti e ai capi della decisione investiti dall'impugnazione, anche le ragioni in base alle quali e' chiesta la riforma, in guisa tale che il quantum appellatum resta specificato in modo esauriente, ponendo il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale fosse il contenuto delle censure proposte, potendo le stesse anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado; sicche' la decisione della Corte territoriale che ha comminato la piu' grave delle sanzioni processuali, definendo integralmente l'appello con una mera pronuncia di rito, non puo' essere condiviso”.
Sulla base di tale argomentazione, la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile l’appello promosso dalla Società e ha dunque cassato la sentenza impugnata e rinviato alla corte d’appello in diversa composizione per la deliberazione del giudizio nel merito.
Corte di Cassazione, 10 maggio 2022 n. 14842 - Sul danno da perdita di chance
La Corte di Cassazione ha affermato che è esente da imposizione fiscale il risarcimento percepito dal dipendente in seguito a un accordo transattivo a mezzo del quale gli viene versata una somma a titolo di risarcimento del danno per “perdita di chance”.
La vicenda riguarda un dirigente medico che aveva citato in giudizio l’azienda sanitaria provinciale datrice di lavoro, incassando una somma transattiva per la perdita di chance professionale di cui era stato vittima. Tale somma non veniva assoggettata a imposizione fiscale in considerazione della sua natura risarcitoria. Tuttavia, il dirigente medico subiva un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, secondo la quale, l’importo in questione avrebbe invece dovuto essere soggetto ad imposizione poiché - in sostanza - reddito di lavoro dipendente.
Il dirigente medico impugnava l’accertamento innanzi alle competenti Commissioni Tributarie, le quali, in accoglimento della sua tesi, sostenevano che tale somma non avrebbe dovuto essere soggetta ad alcuna tassazione: l'importo ricevuto dall'interessato era infatti privo di rilievo fiscale poiché “somma percepita dal contribuente al fine di riparare un pregiudizio derivante da perdita di chance”.
L’Amministrazione finanziaria proponeva così ricorso per cassazione, chiedendo la riforma della pronuncia - da ultimo - emessa dalla commissione tributaria regionale.
Senonché, la Suprema Corte respingeva il gravame presentato dalla difesa dell’amministrazione finanziaria sancendo che «in tema di classificazione dei redditi ex art. 6, comma 2, t.u.i.r., le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (c.d. lucro cessante), e non costituiscono reddito imponibile nell'ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (c.d. danno emergente). Non è quindi tassabile il risarcimento del danno ottenuto dal lavoratore dipendente, anche in via transattiva, per la perdita di chance di accrescimento professionale (a causa dell'assenza di programmi ed obiettivi incentivanti)».
Ciò perché, «il ricorrente ha percepito il risarcimento per la perdita di possibilità conseguente a irregolarità verificatesi nello svolgimento di un concorso interno per la promozione a funzionario; il giudice del lavoro ha riconosciuto al ricorrente il risarcimento del danno emergente (consistente appunto nella perdita delle possibilità ricollegate complessivamente alla progressione di carriera) e, per la quantificazione dell'importo dovuto, ha fatto ricorso al criterio di valutazione equitativa con riferimento al maggior stipendio non conseguito; tale criterio rileva ai limitati fini della determinazione del quantum e non è idoneo a mutare il titolo dell’attribuzione, la quale non è riconducibile all’art. 6 T.u.i.r., perché non ha natura reddituale e non è sostitutiva del reddito non percepito».
In estrema sintesi, secondo i giudici di legittimità, risultano assoggettabili a tassazione le somme percepite dal lavoratore dipendente, a titolo di risarcimento del danno, nel caso in cui siano finalizzate a reintegrare un danno derivante dalla mancata percezione di redditi (c.d. lucro cessante), mentre non sono assoggettabili a imposta quelle somme volte a riparare un pregiudizio di diversa natura (c.d. danno emergente).
Prassi
Ministero del Lavoro: Riders - Trasmissione delle Comunicazioni Obbligatorie
Con riferimento alla scadenza prevista per la trasmissione telematica delle comunicazioni obbligatorie dovute dai committenti in caso di lavoro autonomo intermediato da piattaforme digitali fissata entro il 20° giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro, come da Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 febbraio 2022, n. 31, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica che, solo in fase di prima applicazione, la scadenza prevista al 20 maggio è prorogata al 3 giugno, al fine di consentire la massima conoscenza del modello di comunicazione. Per il mese di giugno, la scadenza rimane fissata al giorno 20.
Ministero del Lavoro: Modalità per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale
E’ stato pubblicato il Decreto Interministeriale del 29 marzo 2022 (emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia) concernente la definizione delle modalità per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti.
Garante della Privacy: Newsletter dell’11 maggio 2022 n. 488 - Massima riservatezza per chi presenta segnalazioni di condotte illecite.
All’esito di alcune attività ispettive a opera del Garante per la Protezione dei Dati Personali sulle modalità di trattamento dei dati acquisiti tramite i sistemi di whistleblowing erano emerse diverse violazioni del GDPR da parte di una struttura sanitaria.
L’accesso all’applicazione web di whistleblowing della struttura sanitaria, infatti, era basata su un software open source e avveniva attraverso sistemi che, non essendo stati correttamente configurati, registravano e conservano i dati di navigazione degli utenti, tanto da consentire l’identificazione di chi la utilizzava, tra cui i potenziali segnalanti.
Nel caso di specie la struttura sanitaria non aveva, inoltre, effettuato una valutazione di impatto privacy e non aveva neppure inserito tali operazioni nel registro delle attività di trattamento, strumento utile per valutare i rischi per i diritti e le libertà degli interessati.
Il Garante, dunque, all’esito di istruttoria, ha comminato sia alla struttura sanitaria sia alla società informatica una sanzione di 40.000 Euro, ritenendo necessario ribadire la necessità che PA e imprese prestino la massima attenzione nell’impostazione e gestione dei sistemi di whistleblowing, garantendo la massima riservatezza dei dipendenti e delle altre persone che presentano segnalazioni di condotte illecite.
Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Avv. Stefano Petri, Avv. Francesco Martinelli.
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