
20 novembre 2020 • 8 minuti di lettura
Le novità della settimana in materia di lavoro
Giurisprudenza
Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale del 9 novembre 2020 n. 31273 - Vessazioni del datore di lavoro e reato di stalking
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità penale in capo a un datore di lavoro colpevole di aver vessato un lavoratore sino al punto di licenziarlo pretestuosamente.
Nel caso di specie, una dipendente responsabile dell’ufficio delle risorse umane di una società privata lamentava di aver subìto plurime condotte persecutorie da parte dell’amministratore delegato.
Il tribunale del riesame, in riforma dell’ordinanza pronunciata dal giudice per le indagini preliminari, disponeva l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari a carico dell’amministratore per il reato punito dall’art. 612 bis cod. pen. (rubricato “atti persecutori”).
Il difensore dell’amministratore promuoveva ricorso per cassazione adducendo l’erronea interpretazione del tribunale del riesame degli artt. 612 bis cod. pen. e 2087 cod. civ. In particolare, secondo la difesa, il tribunale del riesame avrebbe sovrapposto il mobbing alla diversa fattispecie dello stalking occupazionale, senza tenere in considerazione che la condotta contestata non si sarebbe esplicata nella vita privata della persona offesa, esaurendosi invece esclusivamente nell’ambito del rapporto di lavoro.
La Corte di Cassazione, confermando quanto sancito dal tribunale del riesame, ha inizialmente richiamato il principio secondo cui, con riferimento alla rilevanza penale delle condotte di mobbing, “le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione possono integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia, qualora il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente assuma natura para-familiare, in quanto caratterizzato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell’altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia”. La Suprema Corte ha poi sottolineato la riconducibilità dei fatti vessatori anche alla norma incriminatrice di cui all’art. 612 bis cod. pen., ove ricorrano gli elementi costitutivi di siffatta fattispecie. La Corte ha precisato che il delitto di atti persecutori “è integrato dalla necessaria reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma incriminatrice e dal loro effettivo inserimento nella sequenza causale che porta alla determinazione dell’evento, che deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, sicché ciò che rileva è la identificabilità di questi quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione di uno degli eventi, alternativamente previsti dalla norma incriminatrice”. E’ stato, dunque, ritenuto infondato il ricorso nella parte in cui intendeva “ritagliare una sorta di zona franca dalla ravvisabilità dello stalking in ambito lavorativo, che ignora in toto la verifica causale e la natura di danno della fattispecie e che, peraltro, prospetta una visione atomistica della libertà morale, oggetto di tutela, limitandola nei diversi settori della vita in cui si esplica la personalità individuale”.
In conclusione, sono punibili a titolo di stalking le vessazioni sul lavoratore che culminano in un licenziamento pretestuoso. Soprattutto se sono tali da incutere ansia e paura nella persona, modificando le sue abitudini di vita.
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 11 novembre 2020 n. 25394 - Demansionamento: lavoratore risarcito anche se inidoneo a svolgere le mansioni
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul diritto di un lavoratore a essere risarcito se adibito a mansioni inferiori, anche se inidoneo a svolgere tutti i compiti del suo livello professionale.
Nel caso di specie, una dipendente non veniva adibita dal proprio datore di lavoro “alle mansioni di 3° livello del c.c.n.l. applicabile, formalmente attribuitele a decorrere dal 1.10.1998, e nella intenzionale emarginazione ed isolamento dall’organizzazione aziendale, ha adito il giudice del lavoro chiedendo ordinarsi alla società datrice di lavoro la adibizione a mansioni corrispondenti al livello di inquadramento e la condanna della stessa al risarcimento del danno alla professionalità, alla dignità, biologico ed esistenziale”.
Il giudice di prime cure, accertata l’illegittimità del demansionamento, ordinava alla società di adibire la lavoratrice alle mansioni di competenza “d cui ali 3° livello del c.c.n.l. applicabile” ma “ha respinto la domande di risarcimento del danno per l’illegittimo demansionamento”. La Corte d’Appello di si pronunciava sull’appello principale proposto dalla dipendente e sull’appello incidentale proposto dalla società e “confermata la illegittimità del demansionamento della lavoratrice a far data dal 1.10.1998 (con esclusione del periodo dal 1.7.2002 al 19.9.2002)” condannava questa a corrispondere alla dipendente, “a titolo di danno non patrimoniale, la somma capitale di € 11.885,00 oltre interessi legali”.
In particolare, il giudice d’appello affermava che “a) le mansioni pacificamente svolte dalla dipendente pur dopo l’inquadramento nel 3° livello erano riconducibili, salvo che per il periodo 1.7.2002/19.9.2002, all’inferiore 2° livello contrattuale in precedenza rivestito; b) non era configurabile in relazione all’accertato demansionamento il dedotto danno alla professionalità non avendo la lavoratrice formulato concrete allegazioni destinate a dimostrare il pregiudizio lamentato e non essendo emersi in giudizio elementi che consentivano di ricostruire detto pregiudizio in via presuntiva; c) era rimasto indimostrato il danno all’immagine ed alla vita di relazione quale conseguenza dell’asserita umiliazione subita di fronte ad altri colleghi per effetto del demansionamento; d) la consulenza tecnica d’ufficio di primo grado, che aveva accertato in capo alla lavoratrice una invalidità complessiva pari al 28/30% (tenuto conto anche di pregressa patologia), aveva affermato il nesso causale tra la patologia sofferta dalla ricorrente e le vicende lavorative che la avevano coinvolta e quantificato il relativo danno in una percentuale pari al 18/20%; tale valutazione percentuale non poteva essere integralmente recepita posto che era frutto, oltre che della considerazione del demansionamento, della considerazione di asserite difficoltà relazionali con il capo reparto ed i colleghi – difficoltà rimaste prive di riscontro probatorio – nonché della delusione derivante dl cambio di mansioni nell’anno 2005 per non avere la lavoratrice potuto utilizzare le conoscenze acquisite nel corso del curriculum di studi (laurea in architettura), e cioè per attività pacificamente ricomprese in un livello superiore (4° livello Super del c.c.n.l.) a quello di formale inquadramento. Tanto induceva a rideterminare nel 7%, in via equitativa, la percentuale di invalidità collegabile al demansionamento con relativa quantificazione nell’attualità del danno non patrimoniale, sulla base delle tabelle utilizzate presso il Tribunale di Milano, in € 11.885,00”.
La Corte di Cassazione, in piena conferma di quanto sancito in appello nonché dell’iter decisionale seguito dai giudici del gravame, ha affermato che “l'accertamento della pretesa risarcitoria nei soli limiti della percentuale riconducibile al fattore lavorativo connesso alla illegittima condotta datoriale non si pone in contrasto con il principio dell'equivalenza causale di cui all'articolo 41 c.p. e con l'articolo 2055 c.c. in tema di responsabilità solidale. Invero quanto al primo profilo la sentenza è conforme ai principi affermati dal giudice di legittimità secondo il quale ove un'infermità invalidante derivi da fattori concorrenti, di natura sia professionale che extraprofessionale, trova applicazione il principio di equivalenza causale stabilito in materia penale dall'articolo 41 c.p., per cui a ciascuno di detti fattori deve riconoscersi efficacia causativa dell'evento, a meno che uno di essi assuma carattere di causa efficiente esclusiva; la sentenza impugnata ha, infatti, riconosciuto pur in presenza di malattia già preesistente l'efficacia causale della condotta datoriale. Ciò posto la ulteriore doglianza con la quale si critica la limitazione percentuale del ristoro, è infondata essendo la relativa determinazione stata correttamente rapportata alla percentuale di invalidità riferibile al fattore lavorativo. Il riferimento all'articolo 2055 c.c. non risulta pertinente alla fattispecie di causa posto che il principio ivi espresso è destinato ad operare solo nel caso di imputabilità a più persone del fatto dannoso, ipotesi qui non ricorrente”.
“Infine - conclude la Suprema Corte - il ricorso al criterio equitativo nella quantificazione della percentuale riferibile all'ambito lavorativo si sottrae alla censure articolate da entrambe le parti in quanto, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la valutazione equitativa del danno è suscettibile di rilievi in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria, elementi non in concreto ravvisabili nella giustificazione addotta dalla Corte di merito”.
Prassi
INPS: Circolare del 13 novembre 2020 n. 129 - Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali
L’INPS fornisce le indicazioni relative alla sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, prevista dai D.L. n. 137/2020 (cd. decreto “Ristori”) e n. 149/2020 (cd. decreto “Ristori bis”).
INPS: Messaggio del 12 novembre 2020 n. 4247 - COVID-19: Nuove misure in materia di Reddito di Emergenza
L’INPS illustra la disciplina introdotta dall’articolo 14 del decreto-legge n. 137/2020, relativamente alle ulteriori due mensilità del Reddito di Emergenza per i mesi di novembre 2020 e dicembre 2020.
I nuclei familiari che non hanno presentato la domanda di Reddito di Emergenza, o ai quali il beneficio non è stato riconosciuto, possono presentare domanda per beneficiare delle mensilità di Rem. Il beneficio può essere richiesto all’Inps, esclusivamente online, a partire dal 10 novembre 2020 ed entro il termine perentorio del 30 novembre 2020, attraverso i consueti canali telematici.
La domanda è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare.
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Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Dott. Lorenzo Vittorio Caprara, Dott.ssa Davide Maria Testa.
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Buona lettura e buon weekend dal Team di DLA Piper!